CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46965/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 044INCO) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; si letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la settenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivi di censura contrasta il mancato riconoscimento delle generiche, puntualmente argomentato dalla Corte del merito con indicazioni ( si veda pag 8 , II capoverso) che portano la relativa valutazione di merito al riparo da censure prospettabili in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.