CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 24276/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a NAPOLI avverso la sentenza del 14/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento della sentenza con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna la sentenza in data 14/02/2022 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 09/06/2017 del Tribunale di Roma, che lo aveva condannato per il reato di truffa aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod.pen.. 2. Deduce: 2.1. Nullità della sentenza per omessa notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] davanti alla Corte di appello di Roma. Il ricorrente evidenzia che l'avviso di fissazione dell'udienza è stato notificato all'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, mentre il difensore dell'imputato era l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Latina, nominato per il giudizio di appello e che aveva redatto l'atto di impugnazione. Deduce, dunque, la nullità ai sensi degli artt. 178 e 179 cod.proc.pen., per violazione del diritto di difesa, visto che l'udienza si celebrava senza il difensore dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Dall'esame degli atti, consentito in ragione della natura processuale della questione, emerge che l'avviso di fissazione del giudizio di appello non è stato notificato al difensore di fiducia ([OSCURATO:PERSONA] del Foro di Latina), in quanto erroneamente inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata un suo collega anonimo ([OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma). Il processo si è, dunque, celebrato all'insaputa del difensore di fiducia dell'imputato. Da ciò discende la fondatezza della deduzione difensiva, dovendosi ribadire che «è nullo il giudizio abbreviato svoltosi in appello senza la preventiva notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza, a nulla rilevando il carattere facoltativo della sua partecipazione a tale giudizio», (Sez. 1, Sentenza n. 11248 del 04/03/2009, Ilardi, Rv. 242850 - 01; nello stesso senso, Sez. 5 - , Sentenza n. 11756 del 14/02/2020, Rossetti, Rv. 279037 - 01). La sentenza va dunque annullata con rinvio alla Corte di appello per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Così deciso il 3 febbraio 2023 Il Consigliere estenso