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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21476/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso.udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso perla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, inriforma della sentenza emessa il 27/05/2024 dal Tribunale di Roma, hariqualificato il fatto ascritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sotto la specie diquello previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e harideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 2.000,00 dimulta, così quantificata previo riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e applicata la diminuente determinata dalla scelta del rito abbreviato.In relazione alla contestata condotta di detenzione di sostanza stupefacentedel tipo cocaina, la Corte territoriale ha ritenuto fondato il motivo inerente allarichiesta riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, avutoriguardo al numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza rinvenuta nelladisponibilità dell’imputato (270) nonché alle concrete circostanze della condotta,tali da ricondurre la stessa nell’ambito del c.d. piccolo spaccio.La Corte ha quindi rideterminato il trattamento sanzionatorio partendo dauna pena base di anni tre di reclusione ed € 4.500,00 di multa, in considerazionedel non modesto quantitativo di stupefacente e della sua buona qualità, giungendoalla predetta quantificazione finale; contestualmente, ha rigettato la richiesta diconcessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ritenendoformulabile – in ragione dei motivi a delinquere, dalle connotazioni prettamenteeconomiche – una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dall’attivitàdelittuosa.2.

Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazioneStefano [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo diimpugnazione; con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ede), cod.proc.pen. – la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inpunto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale dellapena.Ha esposto che, in sede di motivi di appello e di conclusioni scritte, erastato evidenziato che il ricorrente fosse gravato da uno solo e remoto precedente(risalente al 1992) e che fosse del tutto plausibile che la condotta contestatapotesse considerarsi un fatto isolato, connotandosi la motivazione della Cortecome tautologica; evidenziando, altresì, che era stata documentata la conclusione,in data 15/09/2025, di un contratto di lavoro finalizzato proprio a porre rimedioalle difficoltà economiche poste alla base della condotta ascritta.3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato.2.

In riferimento agli oneri motivazionali imposti al giudice di meritonell’ipotesi del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena –sindacabili in riferimento al vizio previsto dall’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – questa Corte ha sottolineato che è dovere dello stesso giudiceindicare gli specifici elementi ostativi costituenti indice di una prognosi negativa inordine al rischio di recidiva, in assenza del cui richiamo la motivazione sirappresenta come apparente, dovendosi quindi ritenere necessaria l’illustrazionedegli effettivi profili di pericolosità sociale dell’imputato; pur avendo questa Corteritenuto che la valutazione stessa possa essere dedotta anche sul piano implicito,con specifico riferimento agli elementi valorizzati per il diniego della concessionedelle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate,Rv. 280244 – 05; Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041 – 01).Mentre, altresì, è stato sottolineato che non si connota nel senso dellacontraddittorietà una motivazione che – come nel caso di specie – abbiacontestualmente applicato le circostanze attenuanti generiche e negato lasospensione condizionale, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, inquanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguatacommisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su ungiudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle02; Sez. 4, n. 39475 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773 – 01).3.

Peraltro, questa Corte ha specificamente rilevato che qualora, come nelcaso in esame, il diniego del beneficio della sospensione condizionale sia statogiustificato sulla base delle condizioni economiche dell’imputato, la motivazionedeve ritenersi apparente se il giudice di merito abbia omesso di indicare i concretielementi di valutazione fondanti il negativo giudizio prognostico ostativo albeneficio richiesto, in particolare quando sussista lo stato di incensuratezza delprevenuto (Sez. 4, n. 33746 del 26/04/2017, Morrone, Rv. 270609 – 01).4.

Va quindi ritenuto ravvisabile il denunciato vizio motivazionale.Difatti, la Corte territoriale – in presenza di un solo e remoto precedentepenale, con conseguente esclusione della contestata recidiva – si è limitata a fareriferimento alle condizioni economiche dell’imputato, ritenute quale movente delreato ascritto, fondando sulle medesime un giudizio prognostico in ordine allapotenziale commissione di fatti della stessa specie in ipotesi di eventualepersistenza (o di futura riproposizione) di tale condizione.Peraltro, non è dato comprendere dall'argomentazione adottata dal giudicedi merito per quale motivo debba necessariamente presumersi che il reo debbapotenzialmente reiterare condotte illecite anziché attivarsi per procurarsi unalegittima fonte di reddito; non essendo stati considerati elementi quali lacondizione socio-familiare, l'intensità del dolo, il carattere e la personalità del reonel suo complesso, al fine di stabilire, mediante un compiuto e ponderato giudizioprognostico, rispettoso dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., se l'imputato siasterrà o meno in futuro dal commettere altri reati.Tanto, peraltro, a fronte di un trattamento sanzionatorio che, ancheascritto, è stato significativamente ridimensionato dal giudice di appello rispetto aquello di primo grado.Di contro, in riferimento a elemento specificamente richiamato dalla difesae in stretta correlazione con le ragioni poste alla base del diniego del beneficio, laCorte non ha in alcun modo preso in considerazione la documentazione depositatadalla difesa in sede di conclusioni scritte e attestante il perfezionamento,successivamente al fatto contestato, di un contratto di lavoro subordinatofinalizzato al procacciamento di una fonte legale di reddito.5.

Ravvisandosi il denunciato vizio motivazionale, la sentenza impugnatava quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma; laquale dovrà provvedere a una nuova valutazione della sussistenza dei presuppostiper la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena,conformandosi ai principi predetti.Ai sensi dell’art.624 cod.proc.pen., va contestualmente dichiarato definitivol’accertamento della responsabilità penale dell’imputato.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente lasospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altrasezione della Corte di appello di Roma.

Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara lairrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilitàdell'imputato.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso.udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, che ha concluso perla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, inriforma della sentenza emessa il 27/05/2024 dal Tribunale di Roma, hariqualificato il fatto ascritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sotto la specie diquello previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e harideterminato la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 2.000,00 dimulta, così quantificata previo riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche e applicata la diminuente determinata dalla scelta del rito abbreviato.In relazione alla contestata condotta di detenzione di sostanza stupefacentedel tipo cocaina, la Corte territoriale ha ritenuto fondato il motivo inerente allarichiesta riqualificazione del fatto sotto la specie di quello di lieve entità, avutoriguardo al numero di dosi medie ricavabili dalla sostanza rinvenuta nelladisponibilità dell’imputato (270) nonché alle concrete circostanze della condotta,tali da ricondurre la stessa nell’ambito del c.d. piccolo spaccio.La Corte ha quindi rideterminato il trattamento sanzionatorio partendo dauna pena base di anni tre di reclusione ed € 4.500,00 di multa, in considerazionedel non modesto quantitativo di stupefacente e della sua buona qualità, giungendoalla predetta quantificazione finale; contestualmente, ha rigettato la richiesta diconcessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non ritenendoformulabile – in ragione dei motivi a delinquere, dalle connotazioni prettamenteeconomiche – una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione dall’attivitàdelittuosa.2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazioneStefano [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo diimpugnazione; con il quale ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ede), cod.proc.pen. – la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione inpunto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale dellapena.Ha esposto che, in sede di motivi di appello e di conclusioni scritte, erastato evidenziato che il ricorrente fosse gravato da uno solo e remoto precedente(risalente al 1992) e che fosse del tutto plausibile che la condotta contestatapotesse considerarsi un fatto isolato, connotandosi la motivazione della Cortecome tautologica; evidenziando, altresì, che era stata documentata la conclusione,in data 15/09/2025, di un contratto di lavoro finalizzato proprio a porre rimedioalle difficoltà economiche poste alla base della condotta ascritta.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale haconcluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. In riferimento agli oneri motivazionali imposti al giudice di meritonell’ipotesi del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena –sindacabili in riferimento al vizio previsto dall’art.606, comma 1, lett.e),cod.proc.pen. – questa Corte ha sottolineato che è dovere dello stesso giudiceindicare gli specifici elementi ostativi costituenti indice di una prognosi negativa inordine al rischio di recidiva, in assenza del cui richiamo la motivazione sirappresenta come apparente, dovendosi quindi ritenere necessaria l’illustrazionedegli effettivi profili di pericolosità sociale dell’imputato; pur avendo questa Corteritenuto che la valutazione stessa possa essere dedotta anche sul piano implicito,con specifico riferimento agli elementi valorizzati per il diniego della concessionedelle circostanze attenuanti generiche (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate,Rv. 280244 – 05; Sez. 3, n. 26191 del 28/03/2019, Lamaj, Rv. 276041 – 01).Mentre, altresì, è stato sottolineato che non si connota nel senso dellacontraddittorietà una motivazione che – come nel caso di specie – abbiacontestualmente applicato le circostanze attenuanti generiche e negato lasospensione condizionale, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, inquanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguatacommisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su ungiudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle02; Sez. 4, n. 39475 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773 – 01).3. Peraltro, questa Corte ha specificamente rilevato che qualora, come nelcaso in esame, il diniego del beneficio della sospensione condizionale sia statogiustificato sulla base delle condizioni economiche dell’imputato, la motivazionedeve ritenersi apparente se il giudice di merito abbia omesso di indicare i concretielementi di valutazione fondanti il negativo giudizio prognostico ostativo albeneficio richiesto, in particolare quando sussista lo stato di incensuratezza delprevenuto (Sez. 4, n. 33746 del 26/04/2017, Morrone, Rv. 270609 – 01).4. Va quindi ritenuto ravvisabile il denunciato vizio motivazionale.Difatti, la Corte territoriale – in presenza di un solo e remoto precedentepenale, con conseguente esclusione della contestata recidiva – si è limitata a fareriferimento alle condizioni economiche dell’imputato, ritenute quale movente delreato ascritto, fondando sulle medesime un giudizio prognostico in ordine allapotenziale commissione di fatti della stessa specie in ipotesi di eventualepersistenza (o di futura riproposizione) di tale condizione.Peraltro, non è dato comprendere dall'argomentazione adottata dal giudicedi merito per quale motivo debba necessariamente presumersi che il reo debbapotenzialmente reiterare condotte illecite anziché attivarsi per procurarsi unalegittima fonte di reddito; non essendo stati considerati elementi quali lacondizione socio-familiare, l'intensità del dolo, il carattere e la personalità del reonel suo complesso, al fine di stabilire, mediante un compiuto e ponderato giudizioprognostico, rispettoso dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., se l'imputato siasterrà o meno in futuro dal commettere altri reati.Tanto, peraltro, a fronte di un trattamento sanzionatorio che, ancheascritto, è stato significativamente ridimensionato dal giudice di appello rispetto aquello di primo grado.Di contro, in riferimento a elemento specificamente richiamato dalla difesae in stretta correlazione con le ragioni poste alla base del diniego del beneficio, laCorte non ha in alcun modo preso in considerazione la documentazione depositatadalla difesa in sede di conclusioni scritte e attestante il perfezionamento,successivamente al fatto contestato, di un contratto di lavoro subordinatofinalizzato al procacciamento di una fonte legale di reddito.5. Ravvisandosi il denunciato vizio motivazionale, la sentenza impugnatava quindi annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma; laquale dovrà provvedere a una nuova valutazione della sussistenza dei presuppostiper la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena,conformandosi ai principi predetti.Ai sensi dell’art.624 cod.proc.pen., va contestualmente dichiarato definitivol’accertamento della responsabilità penale dell’imputato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente lasospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altrasezione della Corte di appello di Roma. Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara lairrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilitàdell'imputato.Così è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA]Il Consigliere estensore Il PresidenteATTILIO [OSCURATO:PERSONA]
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