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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07673/2024

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.16533/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difes e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7530/2018 depositata il 27/11/2018.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del23 gennaio 202 4 . [OSCURATO:PERSONA] che:

1. [OSCURATO:PERSONA] (al quale nel corso del giudizio di primo grado sono subentrate le eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), proprietario di un fondo nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio davanti al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, [OSCURATO:PERSONA], proprietario del fondo confinante con quello dell’attore , e ne chiese la condanna alla demolizione delle parti di fabbricato dallo stesso realizzate in violazione delle norme edilizie vigenti, ad arretrare fino alla distanza legale le parti costruite a distanza inferiore e a ridurre l’altezza a quella massima consentita dal PRG e RE vigenti.

A sostegno della domanda, l’attore (per quanto ancora rileva in questa sede) allegò che il convenuto aveva realizzato un manufatto, adibito a garage, in parziale difformità dal progetto approvato e , comunque, in violazione delle distanze dai confini , dato che il piano del fabbricato, che in base al progetto doveva essere completamente interrato, fuoriusciva dal terreno, a confine con la proprietà dell’attore, per circa1,6 metri e non rispettava la distanza legale (di cui al locale PRG) di 5 metri.

Aggiungeva che l’altezza del fabbricato era maggiore di quella massima consentita (6,5 metri) e arrivava ad oltre otto metri.

Il Tribunale, nel contraddittorio del convenuto, istruita la causa mediante una c.t.u.,con sentenza n. 346/2012, rigettò la domanda ;

2. interposto gravame dalla parte attrice (soccombente in primo grado), la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, nel contraddittorio dell’appellato, ha respinto l’appello aderendo, quanto all’asserita violazione delle distanze legali da l confine ( che lo strumento urbanistico locale fissava in 5 metri) , a quantoappurato dal c.t.u. , nel supplemento di indagine disposto nel giudizio di appello, cioè, che sia il fabbricato sia il “locale garage” distano 5,15 metri dal confine e, dunque, rispetta no la distanza legale.

A distanza minore è esclusivamente la “rampa garage” che da un lato è coincidente con il confine e il muro di sostegno/divisione tra le proprietà.

Tuttavia, la parte scoperta della rampa non rientra nel concetto di costruzione (come delineato dalla giurisprudenza di legittimità) rilevante ai fini del computo della distanza, perché è una struttura aperta, priva di volumetria e consistenza, destinata al mero accesso, anche carrabile, al locale garage.

La “rampa garage coperta”, che non è completamente interrata, ma “fuoriesce dal terreno mt./media 1,20”, che si trova tra il fabbricato e il confine di parte appellante e che da un lato coincide con la linea di confine, secondo la consulenza d’ufficio, è un “volume tecnico”(e non un “vano accessorio”, come affermano gli appellanti), che, come insegna la giurisprudenza di legittimità, non è computabile ai fini delle distanze.

Per quanto concerne il contestato aumento di volumetria, determinato dalla maggiore altezza del fabbricato, va richiamato l’orientamento della Cassazione per il quale la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio locale che disciplinano l’altezza degli edifici, e non la distanza tra gli stessi, comporta unicamente una tutela risarcitoria (ove ne sussistano i presupposti), connessa all’eventuale diminuzione del valore economico della proprietà, non anche il diritto alla riduzione in pristino del manufatto.

Nella specie, gli appellanti hanno proposto soltanto domanda di riduzione in pristino mediante demolizione e arretramento del fabbricato, la quale, per la precedente considerazione, non può essere accolta.In ogni caso, conclude la Corte d’appello, non è stata fornita nemmeno la necessaria prova del pregiudizio subito;

3. avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato una memoria; Consideratoche:

1. l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 869 , cod. civ.

Violazione del PRG e del regolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] – censura l’errore di diritto e il ragionamento erroneo ed illogico della sentenza là dove afferma che la “rampa coperta del garage” (che, in realtà, il vicinoha destinato ad abitazione, o tinello abitabile, o sala hobby ) costituisce un “volume tecnico” e non un “volume accessorio” (come dedotto da controparte), irrilevante ai fini delle distanze legali, aderendo, in maniera acritica, alla qualificazione operata dal c.t.u.

Lericorrenti denunciano , inoltre, che la sentenza ha statuito che l’aumento di volumetria determinato dalla maggiore altezza non dà diritto alla riduzione in pristino perché non comporta la violazione delle distanze legali, senza considerare che, nella specie, la maggiore altezza e l’aumento di volumetria sono date sia dalla maggiore altezza del vano sottotetto sia dalla sporgenza del locale garage che in base al progetto doveva essere completamente interrato, sia dal suo ampliamento fino alla linea di confine;

1.1. il motivo è fondatonei termini di seguito indicati;

1.2. i fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873, cod. civ., o da norme regolamentari integrative, la nozione di “ costruzione ” comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, con la conseguenza che, ove ne sia accertato il totale interramento, non viene in rilevo l’applicabilità della citata norma codicistica o di eventuali norme edilizie locali (ex multis, Cass. n n . 20574/2007, 15972/2011, 23843 /2018, 23856/2018, 21173/2019, 25859/2021).

Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di “volume tecnico”, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l’opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi - quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore - di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell’abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce - come il vano scale - parte integrante del fabbricato ( Sez. 2, Sentenza n. 2566 del 03/02/2011, Rv. 616505 – 01 ; in termini, Sez. 2, Sentenza n. 20886 del 26/11/2012, Rv. 624601 – 01 ; Sez. 2, Ordinanza n. 30708 del 27/11/2018, Rv. 651529 –01).

Si aggiunga che, mentre il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina di cui all’art. 873, cod. civ. , per la parte che adempie alla sua specifica funzione, devono ritenersi soggetti a tale norma, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno e il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (Sez. 2, n. 27482 del 27/09/2023 , che menziona “ Cass. n. 11388 del 13/05/2013 […] Cass. Sez. 2, n. 23843 del 02/10/2018; Sez. 2, n. 10512 del 03/05/2018”);

1.3. passando dalla cornice dogmatica all’esame del motivo di ricorso, la sentenza impugnata si limita a qualificare, in maniera apodittica, come “volume tecnico” la rampa coperta del garage , che fuoriesce dal terreno, e ne esclude la rilevanza ai fini della disposizione sulle distanze, senza confrontarsi con le peculiarità del cd. volume tecnico(che, come già accennato, è un’opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi di una costruzione principale ) , trascurando la nozione unitaria di costruzione secondo il consolidato indirizzo di questa Corte e, infine, omettendo di considerare che la giurisprudenza nega l ’ applicabilità della normativa sulle distanze minime ai volumi completamente interrati e che, per contro, specifica che i seminterrati non si sottraggono all ’ applicazione delle norme sulle distanze (Cass. 25858 del 2021);

1.4. non è fondata invece la censura concernente la mancata tutela ripristinatoria per l’aumento di altezza o di volumetria del fabbricato.

Trova infatti applicazione il consolidato principio di diritto per il quale in tema di distanze legali, in caso di violazione delle norme del regolamento edilizio locale disciplinanti solo l’altezza, in sé, degli edifici, ossia senza considerare la distanza intercorrente tra gli stessi, il privato ha diritto solo al risarcimento dei danni e non anche alla riduzione in pristino del manufatto, trattandosi di disposizioni che hanno quale scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, sicché, quanto agli interessi dei privati, resta preservato il solo valore economico delle proprietà viciniori ( Sez. 2, Sentenza n. 10264 del 18/05/2016, Rv. 640009 –01; conf.: n. 1073 del 2009, Rv. 606225 – 01; nn. 3340/2002 e 11259/1996);

2. in parziale accoglimento del motivo di ricorso , dunque , la sentenza va cassata, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.16533/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliate ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentate e difes e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente – Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7530/2018 depositata il 27/11/2018. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del23 gennaio 202 4 . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. [OSCURATO:PERSONA] (al quale nel corso del giudizio di primo grado sono subentrate le eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), proprietario di un fondo nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], convenne in giudizio davanti al Tribunale di Tivoli, sezione distaccata di Palestrina, [OSCURATO:PERSONA], proprietario del fondo confinante con quello dell’attore , e ne chiese la condanna alla demolizione delle parti di fabbricato dallo stesso realizzate in violazione delle norme edilizie vigenti, ad arretrare fino alla distanza legale le parti costruite a distanza inferiore e a ridurre l’altezza a quella massima consentita dal PRG e RE vigenti. A sostegno della domanda, l’attore (per quanto ancora rileva in questa sede) allegò che il convenuto aveva realizzato un manufatto, adibito a garage, in parziale difformità dal progetto approvato e , comunque, in violazione delle distanze dai confini , dato che il piano del fabbricato, che in base al progetto doveva essere completamente interrato, fuoriusciva dal terreno, a confine con la proprietà dell’attore, per circa1,6 metri e non rispettava la distanza legale (di cui al locale PRG) di 5 metri. Aggiungeva che l’altezza del fabbricato era maggiore di quella massima consentita (6,5 metri) e arrivava ad oltre otto metri. Il Tribunale, nel contraddittorio del convenuto, istruita la causa mediante una c.t.u.,con sentenza n. 346/2012, rigettò la domanda ; 2. interposto gravame dalla parte attrice (soccombente in primo grado), la Corte d’appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, nel contraddittorio dell’appellato, ha respinto l’appello aderendo, quanto all’asserita violazione delle distanze legali da l confine ( che lo strumento urbanistico locale fissava in 5 metri) , a quantoappurato dal c.t.u. , nel supplemento di indagine disposto nel giudizio di appello, cioè, che sia il fabbricato sia il “locale garage” distano 5,15 metri dal confine e, dunque, rispetta no la distanza legale. A distanza minore è esclusivamente la “rampa garage” che da un lato è coincidente con il confine e il muro di sostegno/divisione tra le proprietà. Tuttavia, la parte scoperta della rampa non rientra nel concetto di costruzione (come delineato dalla giurisprudenza di legittimità) rilevante ai fini del computo della distanza, perché è una struttura aperta, priva di volumetria e consistenza, destinata al mero accesso, anche carrabile, al locale garage. La “rampa garage coperta”, che non è completamente interrata, ma “fuoriesce dal terreno mt./media 1,20”, che si trova tra il fabbricato e il confine di parte appellante e che da un lato coincide con la linea di confine, secondo la consulenza d’ufficio, è un “volume tecnico”(e non un “vano accessorio”, come affermano gli appellanti), che, come insegna la giurisprudenza di legittimità, non è computabile ai fini delle distanze. Per quanto concerne il contestato aumento di volumetria, determinato dalla maggiore altezza del fabbricato, va richiamato l’orientamento della Cassazione per il quale la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio locale che disciplinano l’altezza degli edifici, e non la distanza tra gli stessi, comporta unicamente una tutela risarcitoria (ove ne sussistano i presupposti), connessa all’eventuale diminuzione del valore economico della proprietà, non anche il diritto alla riduzione in pristino del manufatto. Nella specie, gli appellanti hanno proposto soltanto domanda di riduzione in pristino mediante demolizione e arretramento del fabbricato, la quale, per la precedente considerazione, non può essere accolta.In ogni caso, conclude la Corte d’appello, non è stata fornita nemmeno la necessaria prova del pregiudizio subito; 3. avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso e, in prossimità dell’adunanza camerale, ha depositato una memoria; Consideratoche: 1. l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 873 e 869 , cod. civ. Violazione del PRG e del regolamento edilizio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] – censura l’errore di diritto e il ragionamento erroneo ed illogico della sentenza là dove afferma che la “rampa coperta del garage” (che, in realtà, il vicinoha destinato ad abitazione, o tinello abitabile, o sala hobby ) costituisce un “volume tecnico” e non un “volume accessorio” (come dedotto da controparte), irrilevante ai fini delle distanze legali, aderendo, in maniera acritica, alla qualificazione operata dal c.t.u. Lericorrenti denunciano , inoltre, che la sentenza ha statuito che l’aumento di volumetria determinato dalla maggiore altezza non dà diritto alla riduzione in pristino perché non comporta la violazione delle distanze legali, senza considerare che, nella specie, la maggiore altezza e l’aumento di volumetria sono date sia dalla maggiore altezza del vano sottotetto sia dalla sporgenza del locale garage che in base al progetto doveva essere completamente interrato, sia dal suo ampliamento fino alla linea di confine; 1.1. il motivo è fondatonei termini di seguito indicati; 1.2. i fini dell’osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dall’art. 873, cod. civ., o da norme regolamentari integrative, la nozione di “ costruzione ” comprende qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità ed immobilizzazione rispetto al suolo, con la conseguenza che, ove ne sia accertato il totale interramento, non viene in rilevo l’applicabilità della citata norma codicistica o di eventuali norme edilizie locali (ex multis, Cass. n n . 20574/2007, 15972/2011, 23843 /2018, 23856/2018, 21173/2019, 25859/2021). Inoltre, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, in tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di “volume tecnico”, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l’opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi - quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore - di una costruzione principale per esigenze tecnico funzionali dell’abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce - come il vano scale - parte integrante del fabbricato ( Sez. 2, Sentenza n. 2566 del 03/02/2011, Rv. 616505 – 01 ; in termini, Sez. 2, Sentenza n. 20886 del 26/11/2012, Rv. 624601 – 01 ; Sez. 2, Ordinanza n. 30708 del 27/11/2018, Rv. 651529 –01). Si aggiunga che, mentre il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi “costruzione” agli effetti della disciplina di cui all’art. 873, cod. civ. , per la parte che adempie alla sua specifica funzione, devono ritenersi soggetti a tale norma, perché costruzioni nel senso sopra specificato, il terrapieno e il relativo muro di contenimento elevati ad opera dell’uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente (Sez. 2, n. 27482 del 27/09/2023 , che menziona “ Cass. n. 11388 del 13/05/2013 […] Cass. Sez. 2, n. 23843 del 02/10/2018; Sez. 2, n. 10512 del 03/05/2018”); 1.3. passando dalla cornice dogmatica all’esame del motivo di ricorso, la sentenza impugnata si limita a qualificare, in maniera apodittica, come “volume tecnico” la rampa coperta del garage , che fuoriesce dal terreno, e ne esclude la rilevanza ai fini della disposizione sulle distanze, senza confrontarsi con le peculiarità del cd. volume tecnico(che, come già accennato, è un’opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi di una costruzione principale ) , trascurando la nozione unitaria di costruzione secondo il consolidato indirizzo di questa Corte e, infine, omettendo di considerare che la giurisprudenza nega l ’ applicabilità della normativa sulle distanze minime ai volumi completamente interrati e che, per contro, specifica che i seminterrati non si sottraggono all ’ applicazione delle norme sulle distanze (Cass. 25858 del 2021); 1.4. non è fondata invece la censura concernente la mancata tutela ripristinatoria per l’aumento di altezza o di volumetria del fabbricato. Trova infatti applicazione il consolidato principio di diritto per il quale in tema di distanze legali, in caso di violazione delle norme del regolamento edilizio locale disciplinanti solo l’altezza, in sé, degli edifici, ossia senza considerare la distanza intercorrente tra gli stessi, il privato ha diritto solo al risarcimento dei danni e non anche alla riduzione in pristino del manufatto, trattandosi di disposizioni che hanno quale scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, sicché, quanto agli interessi dei privati, resta preservato il solo valore economico delle proprietà viciniori ( Sez. 2, Sentenza n. 10264 del 18/05/2016, Rv. 640009 –01; conf.: n. 1073 del 2009, Rv. 606225 – 01; nn. 3340/2002 e 11259/1996); 2. in parziale accoglimento del motivo di ricorso , dunque , la sentenza va cassata, con rinvio al giudice a quo , anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di R
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