CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 20878/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11094/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], p.e.c.: simonetti.alessandro@ oravta.legalmail.it ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimate - avverso la sentenza del la Corte d ’ appello di Lecce – Sezione Distaccata di Taranto - n. 359 /202 1 , pubblicata i n data 21 ottobre 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 giugno2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello . Fatti di causa 1. Il Tribunale di Taranto non accoglieva, ‹‹perché irricevibile››, la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta ad accertare l’inesistenza in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del diritto all’assegnazione di somme, già disposta dal Giudice dell’esecuzione con ordinanza resa nell’ambito di procedure esecutive avverso due pignoramenti presso terzi, poi riunite, intraprese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in danno dell’opponente; rilevava, in particolare, che il giudizio di merito era stato tardivamente introdotto ‹‹al di fuori del termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, comportando ciò l’inammissibilità della domanda››. 2. La Corte d’appello adita ha dichiarato inammissibile il gravame in relazione ai motivi qualificati come opposizione agli atti esecutivi (in particolare, vizi di notifica del decreto ingiuntivo e dell’atto di precetto) e l’ha rigettato per il resto, ritenendo tardiva l’iscrizione a ruolo della causa sul presupposto che dovesse farsi applica zione del terminedi costituzione di cinque giorni dalla notificazione ( anziché di dieci giorni ) , alla stregua dei principi espressi da questa Corte con la sentenza n. 1058/2017 e discostandosi daquelli enunciati da Cass. n. 24224/2019. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza, con tre motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. e Agenzia delle entrate – Riscossione non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis. cod. proc. civ.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell ’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente de nunzia, ai sensi de ll ’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ‹‹violazione e/ o falsa applicazione degli artt. 163-bis, 165, 616 e 618 cod. proc. civ.››, per avere il giudice d ’ appello erroneamente applicato la dimidiazione dei termini di costituzione. Evidenzia pure che, essendo l’iscrizione a ruolo della causa atto distinto dalla costituzione in giudizio, la sua tardività non sortisce alcun effetto sulla procedibilità della domanda di opposizione, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale e dalla Corte d’appello. 2. Con il secondo motivo censura la decisione impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ., lamentando che il giudice d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul secondo motivo di gravame con cui era stata censurata la sentenza di primo grado per violazione dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., in difetto di concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie,pur a fronte di una eccezione rilevata d’ufficio. 3. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale posto a suo carico il pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, nonostante la fondatezza dell’atto di appello. 4. Occorre, preliminarmente, dare atto che , qualora le contestazioni sollevate dall ’ opponente si configurino come opposizione all’esecuzione e come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza che sulle stesse si pronuncia, seppure formalmente unica, contiene due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione (Cass., sez. 2009, n. 20816, Cass., sez. 4 3, 21/06/2016, n. 12730), cosicché l ’ impugnazione deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., sez. 3, 27/08/2014, n. 18312; Cass., s ez. 6 - 3, n. 19267 del 29/09/2015; Cass., sez. 3, 18/07/2016, n. 14661; Cass., s ez. 6 - 3, n. 3166 del 11/02/2020; Cass., sez. 6 - 3, 14/02/2020, n. 3722; Cass., s ez. 3, 13/11/2023,n. 31549). Tanto si è verificato nel caso qui in esame, in cui il Simonetti, come emerge chiaramente dal ricorso e dalla sentenza impugnata, con l’originario ricorso ha contestualmente proposto sia opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c od. proc. civ. , sia opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. Alla luce di tali pacifici principi, la Corte d’appello, con la sentenza qui impugnata, ha, del tutto correttamente, rilevato l ’ inammissibilità dell’appello avverso i capi della decisione di primo grado relativi all’opposizione agli atti esecutivi; tale capo della decisione, che è del tutto autonomo da quello che, statuendo sull’opposizione all’esecuzione, ha rilevato la tardività dell ’ iscrizione a ruolo del giudizio di merito, deve ritenersi ormai coperto dal giudicato, con preclusione di ogni ulteriore doglianza sul punto, restando circoscritto il perimetro del ricorso per cassazione ai soli capi relativi all’opposizione all’esecuzione. 5. Con specifico riferimento a tali ultimi capi della decisione in questa sede impugnata, preliminarmente allo scrutinio dei motivi, si impone di evidenziareche sin dal giudizio di merito non risulta essere stato instaurato il contraddittorio con il terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA]. (datore di lavoro del debitore). Questa Corte, rivedendo il tradizionale orientamento a mente del quale il terzo pignorato non è parte necessaria nel giudizio di opposizione esecutiva, qualora non sia interessato alle vicende processuali relative alla legittimità e alla validità del pignoramento dalle quali dipende la liberazione dal relativo vincolo, potendo assumere, invece, tale qualità solo quando abbia un interesse all’accertamento dell’estinzione del suo debito per non essere costretto a pagare di nuovo al creditore del suo debitore (Cass.,sez. 3, 05/06/2020, n. 10813) , con motivazione alla quale si rinvia, ha concluso che, nelle suddette ipotesi si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore diretto e il terzo pignorato (Cass.,sez. 3, 18/05/2021, n. 13533) . Questa Corte ha osserva to , in particolare, che, da tempo il concetto di ‹‹interesse›› è stato ampliato in modo «da ricomprendervi tutte le ipotesi più frequenti e rilevanti», tanto che si si è ammesso l’intervento del terzo giustificato dalla volontà di controllare la destinazione delle somme pignorate o di sostenere le ragioni dell’opponente, nonché se ne è ritenutanecessaria la chiamata in causaquando l’opposizione abbia ad oggetto l’ invalidità del pignoramento o l’illegittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’inefficacia di esso (Cass.,n. 13533/2021 , cit. ) . Si è, pertanto, ritenuto che il terzo pignorato sia sempre un litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione all’esecuzione od agli atti esecutivi, perché egli è destinatario, in ragione del pignoramento, di una serie di obblighi, ossia di astenersi da certe attività, o di compierne altre (artt. 545 e 546 cod. proc. civ.), e che tali obblighi persistono o ve ngono meno in base all ’ esito dell’opposizione eventualmente proposta, di talché l’esito di questa non può mai dirsi indifferente per il terzo pignorato. Ciò comporta che, seppure in punto di fatto possa accadere che il terzo non abbia interesse all’esito dell’opposizione, in punto di diritto un interesse del terzo ad interloquire sulla fondatezza dell’opposizione esecutiva e ad essere reso direttamente partecipe degli esiti del giudizio sussiste sempre, quale che dovesse essere l’atteggiamento da questi assunto dopo il pignoramento (Cass., sez. 3, 21/03/2022, n. 9000). A tale indirizzo, al quale successivamente si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass., s ez. 3, 27/09/2021, n. 26114 ; Cass., s ez. 3, 14/12/2021, n. 39973 ; Cass., sez. 3, 13/04/2022, n. 12075; Cass., sez. 3, 23/06/2022, n. 20318), il Collegio intendedare continuità. 6. Il presente giudizio si è senz’altro svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, limitatamente ai capi della decisione relativi all’opposizione all’esecuzione, in linea con l’orientamento univoco di questa Corte secondo cui «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354, primo comma, cod. proc. civ. , resta viziato l ’ intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383, terzo comma, c od. proc. civ.» (Cass., sez. 1, 26/07/2013, n. 18127; Cass., sez. 3, 22/02/2021, n. 4665; Cass., sez. 2, 23/10/2020, n. 23315; Cass., sez. 6 - 5, 18/02/2020, n. 3973; Cass., sez. 6 - 3, 16/03/2018, n. 6644; Cass., sez. 2, 23/10/2020, n.23315; Cass., sez. 3, 22/02/2021, n. 4665). Tanto esclude, intuitivamente, che possano essere pres i in considerazione i motivi di ricorso e, con esso, il merito della controversia devoluta a questa Corte: la quale andrà nuovamente conosciuta, a contraddittorio infine integro, dai giudici del merito , i quali dovranno attenersi al principio, già affermato da questa Corte per l’opposizione agli atti esecutivi, ma agevolmente estensibile – per evidente identità di ratio – ad ogni opposizione esecutiva e quindi pure a quelle ad esecuzione iniziata, secondo cui ‹‹ il termine per la costituzione in giudizio della parte che introduca la fase di merito non subisce alcuna riduzione, essendo, pertanto, di dieci giorni dalla prima notificazione dell’atto di citazione ›› (Cass., sez. 3, 30/09/2019, n. 24224; Cass., sez. 3, 27/07/2021, n. 21512). 7. Conclusivamente, la sentenza impugnata, inammissibile il ricorso nella parte in cui possa riferirsi ai suoi capi ancora relativi alla opposizione agli atti esecutivi, deve essere cassat a, con rinvio al Tribunale di Taranto, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, limitatamente ai capi della decisione relativi alla sola opposizione all’esecuzione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q. M. La Corte, dichiarato inammissibile il ricorso quanto ai capi riferibili all’opposizione agli atti esecutivi, pronunciando sul resto , cassa la sentenza impugnata limitatamente ai capi relativi all ’ opposizione all’esecuzionee rinvia la causa al Tribunale di Taranto , in persona di