CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 05488/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto e a mezzo del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, in epigrafe indicata, che ha confermato la pronuncia emessa dal locale Tribunale in data 11 luglio 2017 in ordine al reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis cod. pen., loro contestato al capo B). Rilevato che i due motivi sollevati (violazione di legge in riferimento alla quantificazione della pena pecuniaria; violazione degli artt. 110, 56 e 624-bis) non sono consentiti in sede di legittimità: il primo, perché non dedotto nel precedente grado di giudizio; il secondo, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (foglio 4 sent. app.). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.