CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 maggio 2023
Cassazione n. 29318/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 14717-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell ’A vvocato D emetrio FENUCCIU, che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro “pro tempore”, domiciliato “ex lege” in Roma , via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] ex art. 391-bisc.p.c. - Inammissibilità del ricorso R.G.N.14717/2022 Cron. Rep. Ud.04/05/2023 Udienza Pubblica [OSCURATO:PERSONA] ; -intimata - Avverso l ’ordinanza n. 38082 /20 21 del la Corte di Cassazione , depositata il 02/12/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] G iaime GUIZZI ; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL’ERBA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; udito l’Avvocato D emetrio FENUCCIU , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di quattro motivi, per la revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 38082/21, del 2 dicembre 2021, che ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 1743/18, del 9 novembre 2018, della Corte d’appello di Salerno. 2. Riferisce, in punto di fatto, l’odierno ricorrente di aver impugnato per cassazione la suddetta sentenza della Corte d’appello di Salerno, di rigetto del gravame esperito contro la decisione, adottata in prime cure, di reiezione della sua domanda, volta a far dichiarare l’illegittimità del decreto di revoca delle agevolazioni e incentivi al medesimoconcesse dal Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] per l’ampliamento di un laboratorio di pasticceria, nonché, in via subordinata, finalizzata ad ottenere la revoca soltanto parziale dei contributi medesimi. Questa Corte, con l’ordinanza n. 38082/21, dichiarava inammissibile il ricorso.3.Avverso la suddetta ordinanza di questa Corte ha proposto ricorso per revocazione il Padula, sulla base – come detto – di quattro motivi 3.1. Il primo motivo, proposto ai sensi degli artt. 391 - bis e 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. e concernente la decisione sul primo motivo di ricorso per cassazione, denuncial’esistenza di un errore di fatto risultante dagli atti di causa. In particolare, con il primo motivo del ricorso allora proposto, il Padula aveva censurato – lamentando violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ. –la decisione del giudice di appello per aver stravolto il contenuto della sua domanda giudiziale, avendo ritenuto che esso avesse posto a fondamento della propria pretesa la circostanza che il solo acquisto dei macchinari fosse sufficiente per l’ultimazione del programma finanziato dal MISE. La Corte salernitana, per contro, non si sarebbe avveduta del fatto che l’allora appellante aveva, invece, dedotto e provato l’avvenuta consegna e l’immissione nel ciclo produttivo dei beni strumentali finanziati. Tuttavia, questa Corte dichiarava inammissibile il motivo per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., rilevando come il Padula non avesse “riportato il contenuto della pretesa iniziale tramite la quale verificare il vizio processuale denunciato”, mentre esso, in realtà, assume di aver riportato, “nella parte relativa allo svolgimento del processo, il contenuto della propria pretesa richiamando, poi, nel motivo gli atti e i documenti trascritti nella prima parte del ricorso”. 3.2. Il secondo motivo, proposto ai sensi degli artt. 391-bise 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. concerne la decisione sul sesto motivo di ricorso per cassazione, ipotizzando l’esistenza di un errore di fatto risultante dagli atti di causa.Il sesto motivo del ricorso per cassazione –evidenzia l’odierno ricorrente per revocazione – denunciava il vizio di motivazion e apparente della sentenza della Corte territoriale, là dove affermava che esso Padula non aveva né dedotto né provato di aver introdotto i macchinari nel ciclo produttivo, mentre egli, in realtà, aveva articolato prova testimoniale. Di tale censura questa Corte dichiarava l’inammissibilità, sul presupposto che il ricorrente non avesse “specificamente richiamato i capitoli di prova non ammessi o non considerati in motivazione”, mentre, in realtà, nella parte del ricorso relativo allo svolgimento del processo erano stati trascritti sia i capitoli di prova che i provvedimenti giudiziali di rigetto delle istanze istruttorie. 3.3. Il terzo motivo, proposto sempre ai sensi degli artt. 391- bise 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. concerne la decisione sul quarto motivo di ricorso per cassazione, ipotizzando l’esistenza di un errore di fatto risultante dagli atti di causa. Evidenzia il ricorrente di aver denunciato – con il quarto motivo del ricorso per cassazione – la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., censurando la sentenza di appello per essersi appiattita su quella resa in prime cure. Orbene, in relazione a tale doglianza, l’ordinanza oggi impugnata per revocazione ha ritenuto sussistente l’inammissibilità ex art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), cod. proc. civ., perché “i riferimenti ad atti processuali in tesi non adeguatamente considerati sono inerenti a documentazione frammentariamente citata in altre parti del ricorso, dedicata all’esposizione sommaria dei fatti, ma non specificamente riprodotti nel loro contenuto essenziale nel motivo”. Senonché, pure in questo caso, questa Carte sarebbe incorsa in un “abbaglio dei sensi”, dato che il ricorso conteneva trascrizione integrale e non frammentaria della documentazione.3.4. Il quarto motivo, proposto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. concerne la decisione sul settimo motivo di ricorso per cassazione, ipotizzando l’esistenza di un errore di fatto risultante dagli atti di causa. Con il settimo motivo di ricorso per cassazioneil Padula aveva censurato la sentenza di appello – denunciando violazione degli artt. 189, 345 e 346 cod. proc. civ. –per aver ritenuto rinunciate, per abbandono, le istanze istruttorie, al contrario puntualmente dedotte e reiterate in appello. Anche detta censura veniva dichiarata inammissibile per asserita mancata trascrizione dell’atto processuale di rigetto delle istanze istruttorie e della parte di motivazione in cui la sentenza d’appello avrebbe preso specifica posizione sul punto, mentre l’uno come l’altra, viceversa, erano stati puntualmente indicatiin ricorso. 4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata. 5. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato conclusioni scritte, nel senso dell’inammissibilità del ricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 7.Il ricorso va rigettato. 7.1. Il primo motivo è inammissibile. 7.1.1. Nello scrutinarlo, infatti, deve muoversi dalla constatazione che questa Corte, con l’ordinanza oggi impugnata per revocazione , ha addebitato al Padula – nel dichiarare inammissibile il primo motivo del ricorso per cassazione dallo stesso allora proposto – il difetto di riproduzione del contenuto della pretesa azionata in giudizio (evidentemente indispensabile per stabilire se il giudice di appello fosse effettivamente incorso in violazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.). Tuttavia, se si ha riguardo al contenuto del ricorso per cassazione,come riprodotto alle pagg. 5 e 6 del presente atto di impugnazione, risulta che il Padula chiese – nelle conclusioni rassegnate nel giudizio di merito (che neppure si specificava se fosseroquelle della citazione in primo grado) – di “dare atto che l’ultimazione dell’intervento programmato e finanziato e, in particolare, che l’acquisto del macchinari oggetto del finanziamento per cui è causa, avvenne nel rispetto dei termini fissati”. Orbene, quand’anche s’ipotizzasse che questa Corte abbia errato nel non ritenere riprodotto il contenuto della domanda proposta in primo grado (ciò che, peraltro, non è, visto che il Padula neppure aveva chiarito se le conclusioni riprodotte fossero proprio quelle dell’atto di citazione in giudizio), il presente motivo in ogni casorisulterebbe, come risulta, inammissibile. A tale esito, per vero, condu ce il rilievo che non è idonea a integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., “la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte”, trattandosi “di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto” (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 27 aprile 2018, n. 10184, Rv. 648204- 01). D’altra parte, al medesimo esito conduce pure la constatazione – come esattamente osserva il Procuratore Generale presso questa Corte – che l’ordinanza oggi impugnata stigmatizzava che il contenuto della pretesa azionata avrebbe dovuto essere riportato “nella censura”, cioènello svolgimento del motivo di ricorso per cassazione. L’ordinanza impugnata, dunque, come ben osserva il Procuratore Generale, ha percepito esattamente gli elementi di fatto del ricorso in relazione al principio di autosufficienza, donde, allora , la necessità di dare seguito a quanto già in precedenza affermato da questa Corte, ovvero che è inammissi bile il ricorso per revocazione con cui si censuri “l’interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un’esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall’art. 366, comma 1, n. 6) del codice di rito ” (cfr., da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 12 ottobre 2022,n. 29750, Rv. 665931-01). 7.2. I motivi secondo e quarto – suscettibili di unitaria disamina, giacché addebitano a questa Corte di non essersi avveduta della riproduzione, nel testo del ricorso, sia dei capitoli di prova del richiesto esame testimoniale, sia dell’atto processuale di rigetto delle istanze istruttorie e della parte di motivazione della sentenza di appello che avrebbe preso specifica posizione sul punto, ritenendo le stesse rinunciate– non sono fondati. 7.2.1. Entrambi gli errori denunciati, infatti, non sono decisivi. L’ordinanza impugnata, per vero, ha fatto discendere il mancato accoglimento dei motivi sesto e settimo di ricorso (relativi, come detto, all’assenza di motivazione, da parte del giudice di appello, in ordine sia alla mancata ammissione della prova testimoniale che al supposto abbandono delle istanze istruttorie) non solo dal rilievo dell’inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., ma da ulteriori “ ratio nes decidendi”, non attinte dai quei motivi di ricorso e rispetto alle quali i prospettati errori revocatori resterebbero, dunque, irrilevanti. Difatti, secondo l’ordinanza in esame, “la denuncia di pronuncia apparente” (oggetto, in particolare del sesto motivo del ricorso allora proposto dal Padula) “ mal si concilia con una motivazione che intrinsecamente risulta logica e non contraddittoria, secondo iparametri indicati dalla giurisprudenza sul punto”, ovvero quelli reputano sufficiente l’esistenza del “minimo costituzionale”. Parimenti, la pronuncia di questa Corte impugnata per revocazione rilevava che la sentenza del giudice appello “poggia sulla mancata prova dell’inserimento dei macchinari nel ciclo produttivo, fatto che è in grado di determinare l’ininfluenza di altri fatti e circostanze (quali l’acquisto dei macchinari e il loro recepimento all ’ interno della pasticceria) ritenuti non rilevanti ai fini del decidere” ed oggetto, appunto, delle istanze istruttorie, la mancata ammissione delle quali si indicava come risultato di un’immotivata affermazione di rinuncia per abbandono. 7.3. Il terzo motivo, infine, è inammissibile. 7.3.1. Infatti, è lo stesso Padula – a pag. 12 del presente ricorso per revocazione –ad affermare che la “dichiarata erronea inammissibilità del primo motivo” di ricorso per cassazione “ha comportato, a cascata, la declaratoria di inammissibilità” del quarto motivo di ricorso, ovvero quello oggetto del terzo motivo dell’odierna impugnazione. Sicché, una volta che si escluda –per le ragioni già illustrate –l’ammissibilità del primo motivo di ricorso per revocazione va esclusa, di riflesso, anche quella del terzo motivo.8. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo. 9. A carico del ricorrente, stante il rigettodel ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso , condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, al Ministero dello [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 5.800,00, più spese eventualmente prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il