CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2025
Cassazione n. 21388/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile, perché le censure prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, in quanto volte a contrastare il trattamento sanzionatorio, malgrado la sentenza impugnata risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto (viene fatto un assorbente riferimento alla personalità dell'imputato, indifferente all'efficacia dissuasiva delle condanne inflittegli e intenzionato a contrastare con ricorso alla violenza l'azione legittima degli agenti di polizia giudiziaria), sviluppato con argomentazioni logiche che portano il relativo giudizio al riparo da rilievi prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente