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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2023

Cassazione n. 03143/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9652/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (o SONGARE) KARIM, elettivamente domiciliato in Lecce via G.Toma, 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il PROVVEDIMENTO d el [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISI n. 851/2023depositata il 27/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1.- Nel procedimento iscritto al N.R.G. 9652/2023 risultano inseriti due ricorsi proposti avverso due differenti provvedimenti del Giudice di pacedi Brindisi. 1.2.- Primo ricorso – [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Brindisi, con decreto depositato in data 27/4/2023, su richiesta della Questura di Brindisi ai sensi dell’art. 14 d.l.g 286/98 (t.u. imm.) in attesa della risposta dell’Ambasciata della Costa d’Avorio in merito alla identificazione dello straniero, ha prorogato il trattenimento di SANGARE (o Songare) Karim, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], cittadino della Costa d’Avorio, presso il Centro di permanenza di Brindisi “Restinco” per ulteriori trenta giorni, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, con il seguente dispositivo: “Verificata la sussistenza dei presupposti che legittimano la concessione della proroga del termine di permanenza presso il C.P.R. di Brindisi per ulteriori gg. 30, considerato peraltro che allo stato non vi è nemmeno decretodi fissazione di udienza nel ricorso avverso il decreto di espulsione.

Visto l’art. 14 comma 5 D. Lgs. 286/98 DISPONE la proroga del termine di trattenimento, sussistendo i presupposti di legge per ulteriori gg. 30”.

Il cittadino straniero ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione del decretodel Giudice di pace depositato il 27/4/2023.

Il Ministero dell’Interno che ha depositato atto di mera costituzione, Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. 1.3.-Secondo ricorso – [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Brindisi, con decreto deposito in data 31/5/2023, su richiesta della Questura di Brindisi in attesa che venisse organizzato il volo charter per il rimpatrio, ha prorogato il trattenimento di SANGARE (o SONGARE) Karim, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], cittadino della Costa d’Avorio, presso il Centro di permanenza di Brindisi “Restinco” per ulteriori trenta giorni, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998 «in ragione della probabile ed imminente organizzazione del volo charter» Il cittadino straniero ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione del decreto del Giudice di pace depositato il 31/5/2023.

Il Ministero dell’Interno che ha depositato atto di mera costituzione.

È stata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Va preliminarmente rilevato che i due ricorsi, proposti avverso due distinti provvedimenti del Giudice di pace, avrebbero dovuto essere registrati separatamente, di modo da far emergere anche al Registro generale la pluralità dei provvedimenti impugnati.

A tal fine, è necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo, di modo che la Cancelleria proceda alla formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale in relazione al secondo ricorso ed agli atti ad esso relativi.

Il presente procedimento equello di nuova formazione dovranno essere, quindi , fissati per la trattazione alla medesima adunanza camerale, unitamente al terzo ricorso iscritto al numero di R.G. 6911/2023, per ragioni di connessione, trattandosi di tre ricorsi proposti dal medesimo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (o Songare) Karim, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], con l’assistenza del medesimo difensore.

P.Q.M. - Dispone , previo rinvio a nuovo ruolo, la formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale in relazione al secondo ricorso relativo al decreto del Giudice di pace di Brindisi depositato in data 31/5/2023 ed agli atti ad esso relativi; -Dispone, quindi, che il presente procedimento e quello di nuova formazione, siano fissati per la trattazione alla medesima adunanza camerale, unitamente al terzo ricorso iscritto al numero di R.G. 691

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.9652/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] (o SONGARE) KARIM, elettivamente domiciliato in Lecce via G.Toma, 45, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t. elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende -resistente- avverso il PROVVEDIMENTO d el [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISI n. 851/2023depositata il 27/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1.- Nel procedimento iscritto al N.R.G. 9652/2023 risultano inseriti due ricorsi proposti avverso due differenti provvedimenti del Giudice di pacedi Brindisi. 1.2.- Primo ricorso – [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Brindisi, con decreto depositato in data 27/4/2023, su richiesta della Questura di Brindisi ai sensi dell’art. 14 d.l.g 286/98 (t.u. imm.) in attesa della risposta dell’Ambasciata della Costa d’Avorio in merito alla identificazione dello straniero, ha prorogato il trattenimento di SANGARE (o Songare) Karim, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], cittadino della Costa d’Avorio, presso il Centro di permanenza di Brindisi “Restinco” per ulteriori trenta giorni, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998, con il seguente dispositivo: “Verificata la sussistenza dei presupposti che legittimano la concessione della proroga del termine di permanenza presso il C.P.R. di Brindisi per ulteriori gg. 30, considerato peraltro che allo stato non vi è nemmeno decretodi fissazione di udienza nel ricorso avverso il decreto di espulsione. Visto l’art. 14 comma 5 D. Lgs. 286/98 DISPONE la proroga del termine di trattenimento, sussistendo i presupposti di legge per ulteriori gg. 30”. Il cittadino straniero ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione del decretodel Giudice di pace depositato il 27/4/2023. Il Ministero dell’Interno che ha depositato atto di mera costituzione, Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. 1.3.-Secondo ricorso – [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Brindisi, con decreto deposito in data 31/5/2023, su richiesta della Questura di Brindisi in attesa che venisse organizzato il volo charter per il rimpatrio, ha prorogato il trattenimento di SANGARE (o SONGARE) Karim, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], cittadino della Costa d’Avorio, presso il Centro di permanenza di Brindisi “Restinco” per ulteriori trenta giorni, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.14, comma 5, del d.lgs. n.286/1998 «in ragione della probabile ed imminente organizzazione del volo charter» Il cittadino straniero ha chiesto, con un mezzo illustrato con memoria, la cassazione del decreto del Giudice di pace depositato il 31/5/2023. Il Ministero dell’Interno che ha depositato atto di mera costituzione. È stata disposta la trattazione camerale. [OSCURATO:PERSONA]: 2.- Va preliminarmente rilevato che i due ricorsi, proposti avverso due distinti provvedimenti del Giudice di pace, avrebbero dovuto essere registrati separatamente, di modo da far emergere anche al Registro generale la pluralità dei provvedimenti impugnati. A tal fine, è necessario disporre il rinvio a nuovo ruolo, di modo che la Cancelleria proceda alla formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale in relazione al secondo ricorso ed agli atti ad esso relativi. Il presente procedimento equello di nuova formazione dovranno essere, quindi , fissati per la trattazione alla medesima adunanza camerale, unitamente al terzo ricorso iscritto al numero di R.G. 6911/2023, per ragioni di connessione, trattandosi di tre ricorsi proposti dal medesimo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (o Songare) Karim, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], con l’assistenza del medesimo difensore. P.Q.M. - Dispone , previo rinvio a nuovo ruolo, la formazione di autonomo fascicolo processuale con proprio numero di Registro generale in relazione al secondo ricorso relativo al decreto del Giudice di pace di Brindisi depositato in data 31/5/2023 ed agli atti ad esso relativi; -Dispone, quindi, che il presente procedimento e quello di nuova formazione, siano fissati per la trattazione alla medesima adunanza camerale, unitamente al terzo ricorso iscritto al numero di R.G. 691
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