Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:156
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Prima Sezione)
25 novembre 2009
Causa F‑5/09
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento danni – Ricevibilità – Reclamo – Atto che arreca pregiudizio»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede che la [OSCURATO:PERSONA]
sia condannata a risarcire i danni fisici, morali ed economici da lei subiti e il cui ammontare potrà essere stimato mediante
perizia o in via equitativa.
Decisione:
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile. La ricorrente è condannata alle spese.
Massime
1.
Procedura – Ricevibilità dei ricorsi – Eccezione di irricevibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, artt. 76 e 78)
2.
Funzionari – Ricorso – Domanda di risarcimento del danno causato da un comportamento privo di carattere decisionale
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
3.
Funzionari – Ricorso – Termini – Domanda di risarcimento danni rivolta a un’istituzione – Osservanza di un termine ragionevole
(Statuto della Corte di giustizia, art. 46; Statuto dei funzionari, art. 90, n. 1)
4.
Funzionari – Ricorso – Ricorso di annullamento non proposto entro i termini – Ricorso per risarcimento danni – Riapertura
dei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto – Insussistenza
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
5.
Funzionari – Ricorso – Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
1.
Anche in presenza di un’eccezione di irricevibilità sollevata dalla parte convenuta con atto separato in base all’art. 78
del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica, e di osservazioni sulla detta eccezione presentate dalla
parte ricorrente, il Tribunale resta libero, se l’irricevibilità del ricorso gli appare manifesta, di adottare un’ordinanza
in base all’art. 76 del detto regolamento.
(v. punto 14)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 30 ottobre 2008, cause riunite F‑48/08 e F‑48/08 AJ, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 23, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa
T‑583/08 P)
2.
Le molestie psicologiche costituiscono un comportamento riprovevole privo di carattere decisionale. Spetta quindi al funzionario
che intende ottenere il risarcimento del danno risultante da tale comportamento privo di carattere decisionale presentare
una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto. Solo il rigetto esplicito o implicito di tale domanda costituisce
una decisione arrecante pregiudizio contro la quale può essere diretto un reclamo e solo dopo il rigetto esplicito o implicito
di tale reclamo può essere proposto un ricorso per risarcimento danni dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.
(v. punti 22, 26 e 27)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 25 settembre 1991, causa T‑5/90, Marcato/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑731, punti 49 e 50), e 28 giugno
1996, causa T‑500/93, Y/Corte di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑335 e II‑977, punti 64 e 66)
Tribunale della funzione pubblica: 1° febbraio 2007, causa F‑42/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella
Raccolta, punti 58‑61)
3.
La domanda diretta al risarcimento del danno risultante da un comportamento riprovevole privo di carattere decisionale dev’essere
presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il ricorrente ha avuto conoscenza della situazione
lamentata, e ciò benché l’art. 90, n. 1, dello Statuto non fissi alcun termine per la presentazione di una domanda di risarcimento.
Infatti, il rispetto di un termine ragionevole è richiesto in tutti i casi in cui, nel silenzio delle norme, i principi di
certezza del diritto o di tutela del legittimo affidamento ostano a che le istituzioni comunitarie e le persone fisiche o
giuridiche agiscano senza limiti di tempo, rischiando così, in particolare, di mettere in pericolo la stabilità di situazioni
giuridiche consolidate. Nelle azioni di responsabilità che possono far sorgere un onere pecuniario per le Comunità, il rispetto
di un termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento è dettato anche dall’intento di tutelare le finanze pubbliche,
che si traduce in particolare, per le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale, nel termine di prescrizione quinquennale
fissato dall’art. 46 dello Statuto della Corte.
La ragionevolezza di un termine dev’essere valutata in funzione delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in
particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità del caso e del comportamento delle parti
coinvolte.
(v. punti 35, 37 e 38)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3315, punti 59 e 67 in fine),
e 5 ottobre 2004, causa T‑144/02, Eagle e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3381, punti 65 e 66)
Tribunale della funzione pubblica: 4 novembre 2008, causa F‑87/07, Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 27, che forma oggetto di impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑16/09 P)
4.
Un funzionario che abbia omesso di presentare entro i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto un ricorso di annullamento
contro un preteso atto arrecantegli pregiudizio non può, tramite una domanda di risarcimento del danno causato da tale atto,
sanare tale omissione e procurarsi così nuovi termini di ricorso.
(v. punto 27)
5.
In considerazione dell’autonomia del ricorso per risarcimento danni rispetto al ricorso di annullamento, un funzionario può
legittimamente presentare in maniera separata un ricorso diretto al risarcimento del danno risultante dall’illegittimità di
un atto che arreca pregiudizio, qualora abbia presentato entro i termini un ricorso di annullamento contro tale atto. Se sceglie
tale via, il funzionario deve tuttavia presentare tale ricorso per risarcimento danni entro un termine ragionevole.
(v. punto 36)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 1° febbraio 2007, causa F‑125/05, Tsarnavas/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punti 76‑78)
[OSCURATO:PERSONA] DELL’UNIONE EUROPEA (Prima Sezione)
25 novembre 2009 (
*
)
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Ricorso per risarcimento – Ricevibilità – Reclamo – Atto che arreca pregiudizio»
Nella causa F‑5/09,
avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,
[OSCURATO:PERSONA],
ex funzionaria della [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, con domicilio a Milano, rappresentata dall’avv. C. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. J. Currall e J. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
convenuta,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dai sigg. S. Gervasoni (relatore), presidente, H. Kreppel e H. Tagaras, giudici,
cancelliere: sig.ra W. Hakenberg
Ordinanza
1
Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 2009, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale
di condannare la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee a risarcire i danni fisici, morali e economici da essa subìti e il cui
importo potrà essere valutato mediante perizia o in via equitativa.
Contesto normativo
2
Ai sensi dell’art. 90 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»):
«1. Qualsiasi persona cui si applica il presente Statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina una domanda
che l’inviti a prendere una decisione nei suoi confronti. L’autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato
nel termine di quattro mesi a decorrere dal giorno della presentazione della domanda. Alla scadenza di tale termine, la mancanza
di risposta alla domanda va considerata come decisione implicita di rigetto, che può formare oggetto di reclamo ai sensi del
paragrafo 2.
Qualsiasi persona cui si applica il presente Statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina un reclamo avverso
un atto che le arrechi pregiudizio, sia che l’autorità abbia preso una decisione, sia che essa non abbia preso una misura
imposta dallo Statuto. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:
– dal giorno della pubblicazione dell’atto, se si tratta di una misura di carattere generale;
– dal giorno della notifica della decisione al destinatario e comunque non oltre il giorno in cui l’interessato ne prende conoscenza,
se si tratta di misura di carattere individuale; tuttavia, se un atto di carattere individuale è di natura da arrecare pregiudizio
ad una persona diversa dal destinatario, il termine decorre, nei riguardi di detta persona, dal giorno in cui essa ne prende
conoscenza e, comunque, al più tardi il giorno della pubblicazione;
– a decorrere dalla data di scadenza del termine di risposta, se il reclamo riguarda una decisione implicita di rigetto di una
domanda presentata in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1.
L’autorità notifica la propria decisione debitamente motivata all’interessato nel termine di quattro mesi a decorrere dal
giorno della presentazione del reclamo. Alla scadenza di tale termine, la mancanza di risposta va considerata come decisione
implicita di rigetto, che può formare oggetto di ricorso ai sensi dell’articolo 91».
3
L’art. 91, nn. 1-3, dello Statuto dispone quanto segue:
«1. La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone
indicate nel presente Statuto circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell’articolo 90,
paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito.
2. Un ricorso davanti alla Corte di giustizia è ricevibile soltanto se:
– l’autorità che ha il potere di nomina ha ricevuto un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, nel termine ivi previsto;
– se tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto.
3. Il ricorso di cui al paragrafo 2 dev’essere presentato entro un termine di tre mesi. Tale termine decorre:
– dalla data di scadenza del termine di risposta, quando il ricorso riguardi una decisione implicita di rigetto di un reclamo
presentato in applicazione dell’articolo 90, paragrafo 2; tuttavia, quando una decisione esplicita di rigetto di un reclamo
interviene dopo la decisione implicita di rigetto, ma entro il termine per il ricorso davanti alla Corte di giustizia, quest’ultimo
termine inizia nuovamente a decorrere dal giorno della notifica della decisione esplicita di rigetto».
Fatti
4
La ricorrente, nominata funzionaria della [OSCURATO:PERSONA] nel 1983, ha svolto le funzioni di segretaria presso il Centro comune
di ricerca a Ispra fino al suo collocamento a riposo, avvenuto il 1° febbraio 2003.
5
La ricorrente sarebbe stata vittima di molestie psicologiche da parte del suo superiore gerarchico dal 1996 al 2003.
6
Con lettera del 28 agosto 2002, l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha informato la ricorrente che
investiva la commissione d’invalidità del suo caso in quanto essa aveva usufruito di congedi accumulati di malattia superiori
ai dodici mesi nell’arco di tre anni.
7
Nel suo parere del 10 gennaio 2003, la commissione d’invalidità concludeva che la ricorrente era colpita da «una invalidità
permanente considerata come totale che la poneva nell’impossibilità di svolgere un lavoro appartenente al suo gruppo di funzioni».
8
Con decisione del 15 gennaio 2003, l’APN ha collocato la ricorrente a riposo d’ufficio attribuendole una pensione di invalidità,
con effetto dal 1° febbraio 2003 (in prosieguo: la «decisione del 15 gennaio 2003»).
9
Con lettera del 10 maggio 2004, la ricorrente ha presentato dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Conciliazione della [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di Varese una domanda di conciliazione con la [OSCURATO:PERSONA].
10
Con lettera del 12 luglio 2004, indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] di Conciliazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricordato le
regole di competenza in materia di contenzioso della funzione pubblica comunitaria, come il procedimento precontenzioso disciplinato
dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
Conclusioni delle parti
11
La ricorrente chiede al Tribunale di:
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a risarcire i danni fisici, morali ed economici da essa subiti a causa, anzitutto, delle molestie
psicologiche di cui sarebbe stata vittima da parte del suo superiore gerarchico durante il periodo dal 1996 al 2003, inoltre,
dell’illegittimità della decisione del 15 gennaio 2003 e, infine, d’illegittimità relativa alla mancata consultazione della
commissione d’invalidità un anno dopo il suo parere del 10 gennaio 2003, e l’importo di detti danni dev’essere valutato mediante
perizia o in via equitativa;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
12
Con atto separato pervenuto alla cancelleria del Tribunale il 4 giugno 2009 con fax (mentre il deposito dell’originale è avvenuto
il 5 giugno seguente), la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato due eccezioni di irricevibilità. In detta domanda di statuire senza impegnare
la discussione nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia:
– dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;
– condannare la ricorrente alle spese.
13
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 24 giugno 2009, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni
su dette eccezioni di irricevibilità.
In diritto
14
In limine, occorre precisare che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato eccezioni di irricevibilità con atto separato in base
all’art. 78 del regolamento di procedura, il Tribunale rimane libero, se l’irricevibilità del ricorso gli appare manifesta,
di adottare un’ordinanza in base all’art. 76 del detto regolamento, anche se, come nella fattispecie, la ricorrente ha formulato
osservazioni sulle eccezioni di irricevibilità (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 30 ottobre 2008, cause riunite F‑48/08
e F‑48/08 AJ, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 23, oggetto di un’impugnazione pendente
dinanzi al Tribunale di primo grado, causa T‑583/08 P).
15
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi dell’art. 76
del regolamento di procedura, di statuire senza proseguire il procedimento.
Argomenti delle parti
16
[OSCURATO:PERSONA] solleva tre eccezioni di irricevibilità.
17
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la domanda diretta al risarcimento del danno risultante dall’illegittimità della
decisione del 15 gennaio 2003 è irricevibile in quanto la ricorrente, prima di adire il Tribunale, non ha presentato reclamo
contro detto atto arrecante pregiudizio, in spregio del disposto dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.
18
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene la tardività della domanda volta a risarcire le molestie psicologiche che la ricorrente
avrebbe subìto. Infatti, la ricorrente non avrebbe presentato reclamo entro il termine di tre mesi previsto dal disposto dell’art. 90,
n. 2, dello Statuto a decorrere dal momento in cui essa ha avuto conoscenza delle decisioni e dei comportamenti che caratterizzavano
le molestie psicologiche da essa lamentate.
19
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che la domanda volta a risarcire l’illegittimità attinente alla mancanza di nuova
consultazione della commissione di invalidità è anch’essa tardiva. Infatti, la ricorrente non avrebbe contestato detto comportamento
nel corso degli ultimi cinque anni.
20
La ricorrente fa valere, in primo luogo, che ha presentato il 10 maggio 2004, una domanda di conciliazione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Conciliazione e che detta domanda deve essere considerata come un reclamo ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello
Statuto.
21
In secondo luogo, la ricorrente ritiene che il termine di prescrizione in materia di domande di risarcimento sia, come nel
diritto nazionale, di dieci anni.
Giudizio del Tribunale
Sulla domanda diretta al risarcimento del primo danno asserito, che risulterebbe dall’illegittimità della decisione del 15
gennaio 2003
22
Secondo una giurisprudenza costante, nel sistema di ricorsi istituito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso per risarcimento,
che costituisce un rimedio di diritto autonomo rispetto al ricorso di annullamento, è ricevibile solo qualora sia stato preceduto
da un procedimento precontenzioso conforme alle disposizioni statutarie. Tale procedimento cambia a seconda che il danno di
cui si chiede la riparazione sia stato cagionato da un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto
o da un comportamento dell’amministrazione privo di carattere decisionale. Nel primo caso, spetta all’interessato proporre
nei termini stabiliti un reclamo all’APN avverso l’atto di cui trattasi. Nel secondo caso, invece, il procedimento amministrativo
deve iniziare con la presentazione di una domanda ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, diretta ad ottenere un indennizzo.
Solo il rigetto esplicito o implicito di tale domanda costituisce una decisione arrecante pregiudizio contro la quale può
essere diretto un reclamo e solo dopo il rigetto esplicito o implicito di tale reclamo può essere proposto un ricorso per
risarcimento dinanzi al Tribunale (sentenze del Tribunale di primo grado 25 settembre 1991, causa T‑5/90, Marcato/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑731, punti 49 e 50, e 28 giugno 1996, causa T‑500/93, Y/Corte di giustizia, [OSCURATO:PERSONA]. PI pagg. I‑A‑335 e II‑977,
punti 64 e 66).
23
Una decisione d’ufficio di collocamento a riposo per invalidità costituisce un atto arrecante pregiudizio (sentenza del Tribunale
di primo grado 3 giugno 1997, causa T‑196/95, H/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] PI pagg. I‑A‑133 e II‑403, punti 48 e 49).
24
Orbene, è pacifico che, prima di adire il Tribunale, la ricorrente non ha presentato reclamo contro la decisione del 15 gennaio
2003 e non si è quindi conformata al disposto dell’art. 90, n. 2, dello Statuto. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente
nelle sue osservazioni del 24 giugno 2009, la domanda di conciliazione presentata il 10 maggio 2004 dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Conciliazione, tenuto del suo contenuto e dell’autorità alla quale essa è stata indirizzata, non può essere
considerata un reclamo, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, che abbia potuto comportare una decisione implicita di
rigetto. Anche ammettendo che la domanda di conciliazione possa essere considerata un reclamo, ai sensi dell’art. 90, n. 2,
dello Statuto, la summenzionata domanda è pur sempre irricevibile. Infatti, la domanda di conciliazione non è stata presentata
entro il termine di tre mesi previsto dal disposto dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, successivamente alla notifica o alla
presa di conoscenza della decisione d’ufficio di collocamento a riposo. Inoltre, la ricorrente non ha adito il Tribunale con
un ricorso contro la lettera della [OSCURATO:PERSONA] del 12 luglio 2004 o contro la decisione implicita di rigetto della domanda
di conciliazione entro il termine di tre mesi stabilito dall’art. 91 dello Statuto.
25
Ne consegue che la succitata domanda di risarcimento è manifestamente irricevibile per inosservanza del procedimento precontenzioso
previsto dall’art. 90, n. 2, e dall’art. 91, n. 2, dello Statuto.
Sulla domanda volta al risarcimento delle asserite molestie psicologiche
26
Le molestie psicologiche di cui la ricorrente chiede il risarcimento costituiscono un comportamento privo di carattere decisionale
(v. sentenza del Tribunale 1° febbraio 2007, causa F‑42/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta,
punti 58-61).
27
Di conseguenza, toccava alla ricorrente rispettare il procedimento precontenzioso in due fasi ricordato al punto 22 della
presente ordinanza. Orbene, la ricorrente non prova di aver presentato alla [OSCURATO:PERSONA], prima di aver adito il Tribunale,
una domanda volta al risarcimento dei danni subiti risultanti dalle molestie psicologiche di cui essa sarebbe stata vittima
durante il periodo dal 1996 al 2003. Solo siffatta domanda avrebbe, conformemente all’art. 90, n. 1, dello Statuto, dato luogo
ad un atto arrecante pregiudizio. La domanda di conciliazione presentata il 10 maggio 2004 dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]
di Conciliazione non può costituire una siffatta domanda, ai sensi dell’art. 90, n. 1, dello Statuto, che abbia potuto dar
luogo ad una decisione implicita di rigetto.
28
Inoltre, non risulta dagli atti del fascicolo che la ricorrente abbia presentato un reclamo contro un atto arrecante pregiudizio
conformemente al disposto dell’art. 90, n. 2, dello Statuto.
29
Ne consegue che la summenzionata domanda dev’essere rigettata in quanto manifestamente irricevibile per inosservanza del procedimento
precontenzioso, quale definito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
Sulla domanda diretta al risarcimento del danno risultante dalla mancanza di nuova consultazione della commissione d’invalidità
30
Il Tribunale ritiene che tale domanda è irricevibile quale che sia la qualificazione giuridica data alla mancanza di nuova
consultazione della commissione d’invalidità un anno dopo la decisione del 15 gennaio 2003.
31
Se si considera che si tratta di un atto arrecante pregiudizio, la ricorrente avrebbe dovuto presentare un reclamo contro
detto atto prima di adire il Tribunale, cosa di cui essa non apporta affatto la prova.
32
Se si ritiene che la mancanza di consultazioni della commissione d’invalidità non costituisca un atto arrecante pregiudizio,
toccava alla ricorrente rispettare il procedimento precontenzioso in due fasi ricordato al punto 22. Orbene, è pacifico che
la ricorrente non ha presentato né domanda di risarcimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], né reclamo.
33
Ne consegue che la summenzionata domanda deve essere rigettata in quanto manifestamente irricevibile per inosservanza del
procedimento precontenzioso definito dagli artt. 90 e 91 dello Statuto.
34
Ad abundantiam, il Tribunale ritiene necessario ricordare che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il termine
per presentare un’azione di risarcimento contro un’istituzione, in base all’art. 236 CE, non è di dieci anni.
35
Come ricordato al punto 22, una distinzione va effettuata tra la domanda diretta al risarcimento del danno risultante da un
atto decisionale e quella risultante da un comportamento privo di carattere decisionale.
36
La prima è ricevibile solo se lo stesso atto decisionale è stato contestato entro i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello
Statuto. Inoltre, nel caso di un ricorso di risarcimento distinto da un ricorso di annullamento che è stato depositato entro
i termini, tale domanda dev’essere depositata entro un termine ragionevole (sentenza del Tribunale 1° febbraio 2007, causa
F‑125/05, Tsarnavas/[OSCURATO:PERSONA], non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 76-78).
37
La seconda deve, dal canto suo, essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il ricorrente
ha avuto conoscenza della situazione di cui si lamenta, anche quando l’art. 90, n. 1, dello Statuto non fissa alcun termine
per la presentazione di una domanda di risarcimento (sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2004, causa T‑144/02,
Eagle e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3381, punti 65 e 66; ordinanza del Tribunale 4 novembre 2008, causa F‑87/07, Marcuccio/[OSCURATO:PERSONA],
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 27, oggetto di un’impugnazione pendente dinanzi al Tribunale di primo grado, causa
T‑16/09 P).
38
Infatti, il rispetto di un termine ragionevole è richiesto in tutti i casi in cui, nel silenzio dei testi, i principi di certezza
del diritto o di tutela del legittimo affidamento ostano a che le istituzioni comunitarie e le persone fisiche o giuridiche
agiscano senza limiti di tempo, rischiando così, in particolare, di mettere in pericolo la stabilità di situazioni giuridiche
consolidate. Nelle azioni di responsabilità che possono far sorgere un onere pecuniario per le Comunità, il rispetto di un
termine ragionevole per presentare una domanda di risarcimento è dettato anche dall’intento di tutelare le finanze pubbliche,
che si traduce in particolare, per le azioni in materia di responsabilità extracontrattuale, nel termine di prescrizione quinquennale
fissato dall’art. 46 dello Statuto della Corte. La ragionevolezza di un termine dev’essere valutata in funzione delle circostanze
proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, della rilevanza della controversia per l’interessato, della complessità
del caso e del comportamento delle parti coinvolte (sentenza del Tribunale di primo grado 5 ottobre 2004, causa T‑45/01, Sanders
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3315, punti 59 e 67 in fine).
39
Orbene, nella specie, si deve notare che i comportamenti privi di carattere decisionale di cui la ricorrente chiede il risarcimento
sono avvenuti oltre cinque anni prima di quando il Tribunale è stato adito. Nelle circostanze della fattispecie, tenuto conto
in particolare della rilevanza della controversia, della complessità del caso e del comportamento delle parti, tale termine
non presenta un carattere ragionevole.
40
Da tutto quanto sopra esposto consegue che il ricorso dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Sulle spese
41
Ai sensi dell’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura, fatte salve le altre disposizioni del capo VIII del titolo II di
questo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi del n. 2 dello stesso
articolo, il Tribunale può decidere, per ragioni di equità, che una parte soccombente sia condannata solo parzialmente alle
spese, o addirittura che non debba essere condannata a tale titolo.
42
Dalla suesposta motivazione risulta la soccombenza della ricorrente. Inoltre la [OSCURATO:PERSONA], nelle sue conclusioni, ha espressamente
chiesto la condanna della ricorrente alle spese. Atteso che le circostanze del caso di specie non giustificano l’applicazione
delle disposizioni di cui all’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la ricorrente deve essere condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
2)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Lussemburgo, 25 novembre 2009
Il cancelliere
Il presidente
W. Hakenberg
S. Gervasoni
*
Lingua processuale: l’italiano.