CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45495/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre a mezzo del difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, di parziale riforma di quella del Tribunale di Brescia del 23 maggio 2023, che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di alterazione causato da assunzione di sostOnze stupefacenti, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, deducendo vizio motivazionale in relazione alla contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi necessari per la configurabilità giuridica del reato. In particolare, quanto all'accertamento della guida sotto l'influenza dell'assunzione delle sostanze stupefacenti. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo in questione non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata,- , privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare l'attendibilità del quadro probatorio e le modalità della condotta. Alla pagina 7, la sentenza, dopo aver disatteso la tesi secondo cui il Tribunale avrebbe deciso facendo ricorso a conoscenze non tecniche, ha condiviso il giudizio di forte attendibilità, in ordine alla recente assunzione di cocaina, del risultato delle analisi del sangue ed ha valorizzato la notevole velocità impressa all'autovettura (50 chilometri orari), rispetto ai limiti imposti di 20 chilometri orari, significativa dello stato di euforia riscontrato dagli operanti di P.G. Il quadro probatorio, quindi, era chiaro e le doglianze sul mancato rispetto delle linee guida sulla conservazione dei campioni non idonee, in difetto di specifiche allegazione in tal senso, ad incrinare il valore probatorio delle analisi eseguite. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedim4nto consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.