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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022

Cassazione n. 42774/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione CICCIOTTI Antonio ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata, nei confronti del CICCIOTTI, la sentenza del Tribunale cittadino di condanna in ordine ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.

P.R. n. 309/1990, ritenuta la continuazione interna, in relazione ai diversi tipi di sostanza (in Roma, 9/9/2020); considerato che il ricorrente ha dedotto violazione di legge, da un lato, quanto alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.

P.R. n. 309/1990, doglianza che costituisce riproposizione di motivo di gravame, tendente ad una inammissibile lettura delle risultanze istruttorie ed è manifestamente infondata in quanto priva del necessario confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, avendo i giudici del merito operato una valutazione complessiva, che ha tenuto conto dei mezzi e delle modalità dell'azione e, soprattutto, della pluralità, della quantità e della qualità della sostanza (Sez.

U, n. 51063 del 27/9/2018, Muro/o, Rv. 274076); che, rispetto a tale motivazione difetta il necessario confronto difensivo (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), quanto alla ritenuta continuazione, avendo i giudici territoriali rinviato espressamente alla diversa appartenenza tabellare delle sostanze (sul punto, sez. 3, n. 3323 del 17/11/2021, dep. 2022, Bruno, Rv. 282699; n. 8999 del 5/12/2019, dep. 2020, Spada, Rv. 278418); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione CICCIOTTI Antonio ha proposto ricorso per cassazione con proprio difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata, nei confronti del CICCIOTTI, la sentenza del Tribunale cittadino di condanna in ordine ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d. P.R. n. 309/1990, ritenuta la continuazione interna, in relazione ai diversi tipi di sostanza (in Roma, 9/9/2020); considerato che il ricorrente ha dedotto violazione di legge, da un lato, quanto alla mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309/1990, doglianza che costituisce riproposizione di motivo di gravame, tendente ad una inammissibile lettura delle risultanze istruttorie ed è manifestamente infondata in quanto priva del necessario confronto con le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, avendo i giudici del merito operato una valutazione complessiva, che ha tenuto conto dei mezzi e delle modalità dell'azione e, soprattutto, della pluralità, della quantità e della qualità della sostanza (Sez. U, n. 51063 del 27/9/2018, Muro/o, Rv. 274076); che, rispetto a tale motivazione difetta il necessario confronto difensivo (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), quanto alla ritenuta continuazione, avendo i giudici territoriali rinviato espressamente alla diversa appartenenza tabellare delle sostanze (sul punto, sez. 3, n. 3323 del 17/11/2021, dep. 2022, Bruno, Rv. 282699; n. 8999 del 5/12/2019, dep. 2020, Spada, Rv. 278418); che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 20 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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