CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 50812/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] in fatto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 9 maggio 2023, che, rispettivamente: ha confermato la misura cautelare disposta dal giudice per le indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al quale era stata applicata la misura della custodia in carcere per i delitti di cui ai capi 1) - artt. 110,612 bis co. 1 e co. 2, 61 comma 1 n. 1 cod. pen. - e 2) - 81 cpv.,110,56,629, 61 n.1,2 cod. pen. - e la misura degli arresti domiciliari in relazione al capo 4) - 110,582,585 co. 2, 576 co. 1 e 61 n. 2, 576 n. 5.1 cod. pen. - al capo 5) - artt. 110,582,585 co. 2, 576 co. 1 e 61 n. 2, 576 n. 5.1 cod. pen. - e al capo 10) - artt. 110,582,585 co. 2 n. 1, 61 n. 2, 61 n. 11 quinquies, 576 n. 1 e 61 n. 2, 576 n. 5.1 cod. pen.; e [OSCURATO:PERSONA], al quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari in relazione al capo 10) citato; ha sostituito la misura della custodia in carcere applicata dal g.i.p. a [OSCURATO:PERSONA] con quella degli arresti domiciliari in relazione al capo 1) citato, confermando invece il provvedimento impositivo degli arresti domiciliari già comminato per quest'ultimo in relazione al capo 10); ha sostituito la misura cautelare precedentemente applicata con quella del divieto di avvicinamento alle persone offese, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per le incolpazioni di cui ai capi 1),2),3) - quest'ultimo reato di cui agli artt.81,110,610 cod. pen., 61 n. 1 e n. 2 cod. pen. - e di cui al capo 10) già citato; e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per gli addebiti di cui ai capi 1) e 10) già citati. [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto due motivi. 1.Con il primo, ha lamentato erronea applicazione dell'art. 309 commi 5 e 9 cod. proc. pen. in quanto il Tribunale del riesame non avrebbe dichiarato l'inefficacia della misura cautelare, eccepita a causa della mancata trasmissione al suddetto Tribunale di un supporto informatico contenente immagini ritenute rilevanti dall'ordinanza genetica ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ed anzi, avrebbe confuso tale documento con i diversi "files audio" depositati dalla difesa, riguardanti messaggi vocali inviati dalle persone offese all'indagata e alla figlia. 2.Con il secondo, si è doluta di un vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di reità, perché il provvedimento impugnato avrebbe trascurato ogni approfondimento individualizzante, si sarebbe limitato a ripercorrere, condividendolo, l'enunciato espositivo del primo giudice, avrebbe omesso di considerare una memoria difensiva e non avrebbe esaminato le critiche mosse alla credibilità del racconto delle persone offese. 3.[OSCURATO:PERSONA] si è soffermata, con unico motivo, sul profilo che investe un vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, dal momento che il Tribunale avrebbe apprezzato - con un travisamento della prova - l'attendibilità delle persone offese in relazione ad un episodio del 7 dicembre 2021, per il quale il giudice per le indagini preliminari non avrebbe neppure ravvisato il compendio indiziario funzionale all'emissione della misura. 4.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno articolato 4 motivi. Il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione, a causa dell'omessa considerazione delle argomentazioni contenute in una memoria difensiva nella quale erano state illustrate le aporìe delle narrazioni delle persone offese, anche in virtù di talune investigazioni ed allegazioni volte a dimostrarne il travisamento. Il secondo motivo si è concentrato sulle censure di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., riguardanti l'affidabilità delle denunce di [OSCURATO:PERSONA] sul presunto tentativo di estorsione di cui al capo 2), in quanto nel primo costituto, nell'immediatezza dei fatti, egli non avrebbe fatto riferimento alle indebite richieste di denaro di [OSCURATO:PERSONA], solo successivamente evocate. Il terzo motivo ha riproposto le medesime doglianze motivazionali formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], perché il Tribunale del riesame avrebbe travisato il contenuto delle dichiarazioni rese dal Granata a dalla Lucci sulla vicenda del 7 dicembre 2021, attribuendo loro piena credibilità sia pure in contrasto con le emergenze investigative esposte dai Carabinieri. Il quarto motivo ha focalizzato l'attenzione sul vizio di motivazione in relazione all'affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il fatto di cui al capo 10), ascritto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], poiché [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato di essere stato colpito con una mazza da baseball, in contrasto con le risultanze della visita ospedaliera e sempre in conflitto con la diagnosi sanitaria del riscontro di piccoli graffi si rivelerebbe l'assunto, ripetuto accoltellamento alla schiena da lui enfatizzato. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.[OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. In data 7 novembre 2023 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha inoltrato memoria scritta, con la quale ha insistito nei motivi di ricorso. Considerato in diritto 1.11 ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse. Il difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con le conclusioni scritte del 7 novembre 2023, ha rappresentato che la misura cautelare oggetto di ricorso è stata in toto dichiarata inefficace, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen. - a suo favore, ma, dalla lettura del provvedimento allegato, anche a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito della assoluzione dai reati per i quali la misura era stata a ciascuno applicata. Rileva il Collegio che l'estinzione della misura cautelare ha determinato il venir meno dell'interesse all'impugnazione. Va richiamato, sul punto, il disposto di cui all'art. 568 comma 4 cod. proc. pen., secondo il quale "per proporre impugnazione è necessario avervi interesse". Tale disposizione, applicabile anche alle impugnazioni in materia cautelare, reale e personale, richiede che l'interesse sia attuale e concreto; quindi, qualora il provvedimento impugnato abbia perso efficacia per diverse ragioni, non può ritenersi esistente l'interesse in questione. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694). Nella specie, è evidente la carenza di interesse sopravvenuta, in quanto nelle more del procedimento cautelare la misura è stata revocata a seguito di sentenza di assoluzione, e, quindi, la parte ha già conseguito il risultato che aveva inteso perseguire con la proposta impugnazione di legittimità. Va, ancora, evidenziato che, anche avuto riguardo all'interesse relativo ad una eventuale, successiva domanda di equa riparazione, alcuna specifica e motivata deduzione è stata proposta (cfr Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep.01/03/2011, Testini,Rv.249002, che hanno affermato che, in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perchè possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato) e che, comunque, la decisione assolutoria - con le formule "perché il fatto non sussiste" e "per non aver commesso il fatto" - integra di per sé il presupposto positivo, previsto dall'art. 314, comma primo, cod. proc. pen., per il diritto alla riparazione, unitamente a quello della subita custodia cautelare e del non avere concorso a darvi causa per dolo o colpa grave (cfr Sez.5, n. 25462 del 16/04/2014, Aucello, Rv.260570). 2.Quanto ai ricorsi promossi da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], i predetti sono stati assolti dalle incolpazioni di cui ai capi 1), 2) e 5) - quanto a [OSCURATO:PERSONA] - e di cui al capo 1) - quanto a [OSCURATO:PERSONA] - in relazione ai quali era stata emessa misura cautelare personale con la formula "perché il fatto non sussiste". Residuerebbe l'esame, in questa sede, dei motivi di ricorso articolati da [OSCURATO:PERSONA] a riguardo della persistenza - in quanto non interessata dal provvedimento decisorio di primo grado, che nulla ha disposto sulla libertà personale - dell'efficacia della misura coercitiva personale per i capi 4) e 10) e, parimenti, da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari, pendente per il delitto di cui al capo 10). La sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto i suddetti ricorrenti responsabili di tali distinte contestazioni di delitti di lesioni personali aggravate in danno di [OSCURATO:PERSONA] - commessi da [OSCURATO:PERSONA] il 28/10/21 e da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 8/09/22 - ma l'assoluzione dal delitto di atti persecutori di cui al capo 1) dell'imputazione, originariamente ascritto ad entrambi, ha fatto venir meno sia la circostanza aggravante teleologica di cui agli artt. 576 n. 1 e 61 n. 2 cod. pen., sia quella di cui all'art. 576 n. 5.1 cod. pen., per la commissione del fatto in danno della medesima persona offesa del delitto di atti persecutori. Permarrebbero, dunque - stando alle imputazioni riportate testualmente in sentenza, che non includono la contestazione della circostanza aggravante dei motivi abietti e futili che, in ogni caso, integrerebbe una circostanza aggravante c.d. comune - le aggravanti di cui all'art. 585 commi 1 cod. pen., delle più persone riunite (essendo stata esclusa l'aggravante dell'uso dell'arma, comunque costituente aggravante comune) - quanto al delitto di lesioni personali sub 4) - e quelle di cui all'art. 585 commi 1 e comma 2 n. 1) cod. pen. e 61 n. 11 quinquies cod. pen. - quanto al delitto di lesioni personali sub 10), che, tuttavia, costituiscono a loro volta circostanze aggravanti comuni (perché prevedono un aumento di pena non valicante il terzo), di cui non può tenersi conto, al pari della recidiva, agli effetti dell'applicazione delle misure, ai sensi dell'art. 278 cod. proc. pen.. Ne consegue - con riferimento alle citate incolpazioni oggetto del verdetto di condanna, a cagione della sopravvenienza di un elemento "nuovo" di rilievo decisivo ai fini della presente trattazione sullo status libertatis, in quanto attinenti a delitti puniti con pena massima non superiore a tre anni (art. 280 cod. proc. pen.) - l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e del provvedimento genetico, impositivo della misura cautelare personale. 4.L'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Cass. sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549; sez.3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785; conf. Sez. U n. 31524 del 14/07/2004, Litteri). 5.Ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen., va disposta l'immediata comunicazione del dispositivo della presente sentenza al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, per i provvedimenti conseguenti. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza applicativa delle misure cautelari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dispone la scarcerazione dei predetti se non detenuti per altra causa. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta carenza d'interesse. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di