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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19327/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 01KRW10 - nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 16/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato e, in accoglimento del secondo motivo del ricorso del Procuratore generale, annullare il provvedimento impugnato con rinvio al G.u.p. di Bergamo, limitatamente alla valutazione sulla pericolosità sociale e all'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dello straniero. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. 2.

Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia, ricorre per cassazione avverso la medesima sentenza, deducendo, con il primo motivo di ricorso, la erronea qualificazione del fatto contestato al capo a) in termini della ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990 e, con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge, per avere il giudice omesso di valutare la pericolosità sociale dell'imputato e omesso di disporre la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, imposta dall'art. 86 del d.P.R. 309/90.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del secondo motivo del ricorso del Procuratore generale, annullare il provvedimento impugnato con rinvio al G.u.p. di Bergamo, limitatamente alla valutazione sulla pericolosità sociale e all'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dello straniero. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento.

Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta.

Pertanto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende.2.

Anche il primo motivo di ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia è inammissibile.

Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. può infatti essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore sui di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 5 del 19/01/2000, Rv. 215825).

Tuttavia le parti, che sono pervenute all'applicazione della pena su richiesta, non possono proporre, in sede di legittimità, questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dall'imputazione, ragion per cui l'accusa, come giuridicamente qualificata, non può più essere messa in discussione, fuori dai casi di palese incongruenza (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Rv. 228047; Sez. 6, n. 2815 del 02/03/1999, Rv. 213471; Sez. 2, n. 6383 del 29/01/2008, Rv. 239449).

Questo principio vale anche relativamente all'impugnazione del Procuratore Generale, il quale, pur non essendo partecipe dell'accordo, non può far valere, per il pubblico ministero, una sorta di ripensamento, che non è consentito per l'imputato e non può essere oggetto di discriminazione tra le parti (Sez.6, n. 10692, del 11/03/2010, Rv. 246394; Sez.6, n. 45688 del 20/11/2008, Rv 241666).

2.2. Merita invece accoglimento la seconda doglianza proposta dal Procuratore Generale, relativa all'omessa statuizione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990.

Si premette in proposito che Sez.

U, 26/09/ 2019, P.G. in proc.

Melzani, ha condivisibilmente ritenuto che, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Si osserva inoltre che l'art. 86 d.P.R. 309/1990 prevede la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, a pena espiata, dello straniero che, come nel caso di specie, sia stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d.

P. R. n. 309 del 1990.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa norma nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere l'ordine di espulsione, contestualmente alla condanna, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale.

Pertanto, il giudice deve appurare se sia ravvisabile in concreto la pericolosità sociale dell'imputato e, nell'affermativa, dare adeguatamente conto in motivazione degli elementi acquisiti e delle ragioni per le quali sia approdato a simili conclusioni positive (Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018).

Nel caso in esame, il giudice ha omesso qualunque statuizione in ordine alla misura della espulsione dell'imputato straniero dal territorio dello Stato e in ordine alla sussistenza del suo presupposto, ovvero la valutazione, positiva o negativa, della pericolosità sociale dell'imputato.

Nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato, infatti, rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali ha ritenuto che l'imputato non fosse pericoloso per la collettività e quindi non dovesse essere disposta la misura della sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato italiano.

Né esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata.

Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763).

Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'espulsione con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Procuratore Generale.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 01KRW10 - nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso la sentenza del 16/09/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottoressa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso presentato dall'imputato e, in accoglimento del secondo motivo del ricorso del Procuratore generale, annullare il provvedimento impugnato con rinvio al G.u.p. di Bergamo, limitatamente alla valutazione sulla pericolosità sociale e all'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dello straniero. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc.pen., in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. 2. Il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia, ricorre per cassazione avverso la medesima sentenza, deducendo, con il primo motivo di ricorso, la erronea qualificazione del fatto contestato al capo a) in termini della ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990 e, con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge, per avere il giudice omesso di valutare la pericolosità sociale dell'imputato e omesso di disporre la misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, imposta dall'art. 86 del d.P.R. 309/90. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento del secondo motivo del ricorso del Procuratore generale, annullare il provvedimento impugnato con rinvio al G.u.p. di Bergamo, limitatamente alla valutazione sulla pericolosità sociale e all'applicazione della misura di sicurezza della espulsione dello straniero. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso in esame il ricorrente ha dedotto la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Pertanto, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve dunque essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata in considerazione della natura del provvedimento impugnato, in favore della Cassa delle ammende.2. Anche il primo motivo di ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia è inammissibile. Con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. può infatti essere denunciata l'erronea qualificazione giuridica del fatto, così come prospettata nell'accordo delle parti e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l'errore sui di essa costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5 del 19/01/2000, Rv. 215825). Tuttavia le parti, che sono pervenute all'applicazione della pena su richiesta, non possono proporre, in sede di legittimità, questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la qualificazione giuridica risultante dall'imputazione, ragion per cui l'accusa, come giuridicamente qualificata, non può più essere messa in discussione, fuori dai casi di palese incongruenza (Sez. 6, n. 18385 del 19/02/2004, Rv. 228047; Sez. 6, n. 2815 del 02/03/1999, Rv. 213471; Sez. 2, n. 6383 del 29/01/2008, Rv. 239449). Questo principio vale anche relativamente all'impugnazione del Procuratore Generale, il quale, pur non essendo partecipe dell'accordo, non può far valere, per il pubblico ministero, una sorta di ripensamento, che non è consentito per l'imputato e non può essere oggetto di discriminazione tra le parti (Sez.6, n. 10692, del 11/03/2010, Rv. 246394; Sez.6, n. 45688 del 20/11/2008, Rv 241666). 2.2. Merita invece accoglimento la seconda doglianza proposta dal Procuratore Generale, relativa all'omessa statuizione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero ai sensi dell'art. 86 d.P.R. 309/1990. Si premette in proposito che Sez. U, 26/09/ 2019, P.G. in proc. Melzani, ha condivisibilmente ritenuto che, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Si osserva inoltre che l'art. 86 d.P.R. 309/1990 prevede la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato, a pena espiata, dello straniero che, come nel caso di specie, sia stato condannato per il reato previsto dall'art. 73 d. P. R. n. 309 del 1990. La Corte costituzionale, con sentenza n. 58 del 24 febbraio 1995, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa norma nella parte in cui obbliga il giudice ad emettere l'ordine di espulsione, contestualmente alla condanna, senza l'accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale. Pertanto, il giudice deve appurare se sia ravvisabile in concreto la pericolosità sociale dell'imputato e, nell'affermativa, dare adeguatamente conto in motivazione degli elementi acquisiti e delle ragioni per le quali sia approdato a simili conclusioni positive (Sez. 4, n. 24427 del 20/04/2018). Nel caso in esame, il giudice ha omesso qualunque statuizione in ordine alla misura della espulsione dell'imputato straniero dal territorio dello Stato e in ordine alla sussistenza del suo presupposto, ovvero la valutazione, positiva o negativa, della pericolosità sociale dell'imputato. Nel tessuto argomentativo della pronuncia impugnata non è dato, infatti, rinvenire alcun riferimento alle ragioni per le quali ha ritenuto che l'imputato non fosse pericoloso per la collettività e quindi non dovesse essere disposta la misura della sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato italiano. Né esse sono desumibili, sia pur implicitamente, ma in modo sufficientemente chiaro, dal complesso dell'apparato giustificativo a sostegno della decisione adottata. Siamo dunque in presenza del vizio di mancanza di motivazione, che è ravvisabile non solo quando quest'ultima venga completamente omessa ma anche quando sia priva di singoli momenti esplicativi in ordine ai temi sui quali deve vertere il giudizio (Sez. 6, n. 27151 del 27/06/2011; Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Rv. 244763). Si impone, quindi, al riguardo, un pronunciamento rescindente. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'espulsione con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del Procuratore Generale. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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