CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 luglio 2023
Cassazione n. 23114/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2082/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza S. Andrea della Valle n. 3; –ricorrenti– e LUCA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 29. -controricorrenti- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - intimati - Oggetto:Usucapione –Legittimazione passiva -Interesse -Liquidazione spese in caso di ammissione al gratuito patrocinio di una sola delle parti difese dal medesimo difensore. Avverso la sentenza n. 596 del 21/6/2018 della Corte d’Appello di Messina. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’ [OSCURATO:DATA_NASCITA]dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con atto di citazione notificato il 12 settembre 2012, i coniugi Cama-[OSCURATO:PERSONA], che, in primo grado, avevano spiegato intervento autonomo nel procedimento incardinato dalle germane [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro lo IACP, impugnarono la sentenza n. 2509/2012 resa dal Tribunale di Messina che, nella contumacia dello IACP, aveva rigettato le domande attoree di declaratoria di proprietà per usucapione oper titoli di un terreno di mq. 65, sito in Messina, località Pace, [OSCURATO:PERSONA], in catasto al foglio 78, particella 776, e di usucapione spiegata dagli intervenuti sullo stesso tratto di terreno per una minore estensione, pari a mq. 15,05, in ragione del difetto di legittimazione passiva ovvero dell’assenza di titolarità del terreno in capo allo IACP. Nel giudizio d’appello, incardinato su iniziativa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, sollecitando un supplemento di c.t.u., chiesero che venisse dichiarata l’originaria proprietà dell’intera particella 776 del foglio 78 in capo allo IACP e, di conseguenza, che venisse dichiarato l’avvenuto acquisto per usucapione, da parte loro, della piena proprietà di una porzione della predetta particella, oltre al risarcimento dei danni, si costituirono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che il terreno venisse dichiarato di loro proprietà, e lo IACP, chiedendo che venisse dichiarata la non ascrivibilità allo stesso della titolarità della proprietà della predetta particella, con sua estromissione dal giudizio. Il giudizio di gravame,interrotto in data 16 novembre 2017 in seguito alla morte di [OSCURATO:PERSONA] e riassunto nei confronti degli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per rinuncia alla successione di [OSCURATO:PERSONA], si concluse con la sentenza n. 596/2018, pubblicata il 21 giugno 2018, con la quale la Corte d’Appello di Messina rigettò l’appello principale e dichiarò l’inammissibilità di quello incidentale, confermò l’impugnata sentenza, compensò tra le parti le spese del giudizio e condannò [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, rispettivamente per l’appello principale e per quello incidentale. 2. Contro la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati anche con memoria. Si sono difesi con controricorso, illustrato anche con memoria, [OSCURATO:PERSONA] a Angela e [OSCURATO:PERSONA], mentre l’[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e il Ministero dell’Economia e delle Finanzesono rimasti intimati. Considerato che: 1.1 Col primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 105 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 323 e segg. e 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato di non poter prendere in considerazione la declaratoria di intervenuta usucapione contro gli appellati Frisone (e oggi i suoi eredi) e [OSCURATO:PERSONA], stante l’inammissibilità dell’appello incidentale, con conseguente giudicato formatosi sul capo di sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda dagli stessi spiegata di declaratoria di proprietà dell’immobile per titoli o usucapione e, dunque, la non titolarità del terreno in capo agli appellati tutti, senza considerare che i Cama-[OSCURATO:PERSONA], con l’atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], avevano spiegato intervento autonomo, con conseguente applicazione del principio secondo cui, ai sensi dell’art. 105, primo comma, cod. proc. civ., il terzo, in un giudizio pendente tra le parti, può far valere un diritto relativo all’oggetto sostanziale dell’originaria controversia, da individuarsi col petitume la causa petendi ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo a fondamento della domanda giudiziale, oltreché di quello secondo cui, ai fini dell’ammissibilità dell’intervento autonomo, è sufficiente che la domanda dell’interveniente presenti una connessione o un collegamento con quella di altre parti relativa allo stesso oggetto sostanziale, tale da giustificare il simultaneo processo, sicché, avendo chiesto la declaratoria di usucapione di una porzione del terreno oggetto di causa e avendo impugnato la sentenza di primo grado, notificando l’atto nei confronti di tutte le precedenti parti in ragione del sussistente litisconsorzio necessario processuale, avevano scongiurato il passaggio in giudicato della stessa, imponendo ai giudici di decidere nel merito sulla propria domanda. 1.2 Il primo motivo è infondato. Nell'interventoautonomo ex art. 105 cod. proc. civ., il terzo fa valere un diritto proprio relativo all'oggetto sostanziale dell'originaria controversia, da individuare con riferimento al petitumed alla causa petendi, ovvero dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo a fondamento della domanda giudiziale originaria, senza che sia necessaria l'identità o la comunanza di causa petendi con l'azione originariamente proposta dall'attore, sicché la diversità dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l'ammissibilità dell'intervento (Cass., Sez. 3, 16/2/2023, n. 4912; Cass., Sez. 3, 20/10/2014, n. 22233). Il diritto che, a norma dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ.,il terzo può far valere in un processo pendente tra altre parti, in conflitto con esse (ipotesi nella quale si configura unintervento principale) o solo con alcune di esse (ipotesi diintervento litisconsortile o adesivo autonomo), legittima quest’ultimo al l'autonoma impugnazione della sentenza che abbia statuito in senso sfavorevole alla parte adiuvata, a differenza dell'interventomeramente adesivo, escludente tale legittimazione (Cass., Sez. L, 1/6/2004, n. 10530), così come consente all'interventore adesivo autonomo, in quanto titolare di un interesse proprio, di proporreimpugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., anche contro una parte diversa da quella che ha introdotto l'impugnazioneprincipale e su un capo di sentenza diverso da quello oggetto di questa impugnazione, attesa l’inscindibilità , da un punto di vista processuale, della causa nei suoi confronti, ancorché ricorra un'ipotesi di cause sostanzialmente scindibili (Cass., Sez. 2, 6/5/2015, n. 9150), e di proporre ricorso per cassazione, in via autonoma, contro la sentenza di merito (Cass., Sez. 1, 18/12/1964, n. 2910), che è quindi suscettibile di passare ingiudicato nei capi da lui non impugnati (Cass., Sez. 3, 14/01/1980, n.293). Proprio l’autonomia della pretesa dell’interventore volontario principale rispetto a quella della parte fa sì che l’impugnazione da luiproposta non impedisca il passaggio in giudicato delle statuizioni riguardanti la posizione di quest’ultima se non espressamente impugnate o se l’impugnazione sia stata dichiarata inammissibile. Ne deriva che l’appello principale proposto dagli odierni ricorrenti non ha impedito il passaggio in giudicato della sentenza con riguardo alle domande proposte dalle altre parti, come, invece, affermato nella censura, afferendo esso a domande autonome e distinte da queste, oltreché ad esse parzialmente contrapposte.Ne consegue, altresì, la correttezza del ragionamento sotteso alla decisione qui impugnata della Corte di appello, considerato che gli appellati Frisone e [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda di essere riconosciuti proprietari del terreno era stata definitivamente rigettata, erano privi di titolarità passiva nei confronti della domanda di usucapione avanzata nei loro confronti dagli attuali ricorrenti. 2.1 Col secondo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e segg. cod. civ., anche in relazione all’art. 100 cod. proc. civ., con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello affermato la formazione di giudicato sulla sentenza di primo grado che avrebbe precluso l’esame delle domande svolte dai deducenti, senza considerare che essi avevano fatto valere in causa un interesse esclusivamente proprio nei confronti dello IACP e delle Frisone, con conseguente applicazione del principio secondo cui l’azione di usucapione può essere esercitata nei confronti di chiunque contesti il diritto vantandone uno proprio, come nella specie, nella quale la domanda era stata proposta nei confronti delle Frisoni e dello IACP. 2.2. Il secondo motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'interesse all'impugnazione, il quale costituisce manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda e alla contraddizione alla stessa, dall'art. 100 cod. proc. civ. - va apprezzato in relazione all'utilità concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata (Cass., Sez. L., 23/5/2008, n. 13373; Cass., Sez. L., 10/11/2008, n. 26921), se non quando la pronuncia contenga una statuizione contraria all'interesse della parte medesima suscettibile di formare il giudicato (Cass., Sez. 2, 11/12/2020, n. 28307). Peraltro, detto interesse ad agire o a contraddire, proprio in quanto teso ad ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, può venir meno nel corso del giudizio, allorché sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti (Cass., Sez. 1, 28/7/2004, n. 14194). Orbene, se è vero che l’interesseall’azione, esercitata, nella specie, dai ricorrenti, riguardava non soltanto la posizione dello IACP, ritenuto proprietario formale del bene che ne è oggetto, ma anche quella di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e loro eredi), che proprio sul medesimo avanzavano altrettante pretese, è altrettanto vero che la pronuncia di rigetto della domanda da esse proposta e il suo passaggio in giudicato per effetto della declaratoria di inammissibilità dell’appello ha comportato il venir meno dell’interesse dei ricorrenti a coltivare la propria pretesa nei confronti delle predette. Deve allora condividersi la statuizione impugnata nella parte in cui ha ritenuto preclusa la domanda proposta dai ricorrenti nei confronti degli attori, atteso il già rilevato difetto di titolarità del bene in capo ad essi. 3.1 Col terzo motivo, conseguente al precedente, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e comunque la mancata pronuncia ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., in quanto, i difetti di base che avevano viziato la decisione impugnata, avevano impedito alla Corte distrettuale di esaminare e di decidere il merito della vicenda. 3.2 Il terzo motivo è assorbito dal rigetto dei due motivi che precedono, atteso che la Corte d’Appello non ha deciso sul merito della controversia, ma ha dichiarato il difetto di titolarità passiva delle originarie attrici. 4.1 Col quarto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 100 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e comunque la violazione e falsa applicazione, sotto diverso profilo, dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 1 agosto 1940, n. 1289, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello affermato la carenza di legittimazione passiva dello IACP, basandosi sul verbale della Conferenza di servizi del 13/6/2000 e sostenendo che i titoli di provenienza della particella 776 impedissero di comprendere se questa fosse stata attribuita dal Ministero allo IACP col il verbale del 9/6/1942 (che contemplava genericamente il “villaggio Pace, area estesa mq. 19.379,40), e che, pertanto, assumeva rilievo decisivo il verbale della Conferenza di servizi, secondo cui l’area di C.da Sena, Vill. Pace, del Comune di Messina, su cui insisteva la predetta particella, non risultava appartenere allo IACP. I ricorrenti, premesso che la legittimazione processuale, consistente nella titolarità del potere di promuovere o di subire un giudizio, andava distinta dalla effettiva titolarità del rapporto controverso, afferente, invece, al merito, hanno evidenziato come la proprietà della particella in capo allo IACP risultasse dalla legge 21 agosto 1940, n. 1289, con la quale erano state cedute al Comune di Messina alcune aree e baracche, passate in gestione al Ministero LL.PP. ex art. 9, r.d.l. 4 settembre 1924, n. 1350, prevedendo che il Comune avrebbe dovuto trasferire il patrimonio ceduto all’[OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Messina, come, in esecuzione della suddetta legge e del r.d.l. 27 settembre 1941, n. 1015, il Ministero dei [OSCURATO:PERSONA] avesse trasferito all'[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] di Messina, con verbale del 9 giugno 1942, il possesso di tutte le aree acquisite dall'amministrazione dei lavori pubblici, tra le quali quella di mq. 19.379,40 ricadente nel Villaggio P ace di Messina . I l fatto che la particella contesa non fosse individuata in quest’ultimo verbale dipendeva dal fatto che il testo unico del nuovo catasto era stato promulgato con r.d. 8 ottobre 1931 , n. 1572 , e il relativo regolamento attuativo approv ato con il r.d. 8 dicembre 1938 , n. 2153, sicché nel verbale di consegna del 9 giugno 1942, prodotto dallo IACP, non era stata inserita - né avrebbe potuto - alcuna indicazione catastale. P eraltro , l'area contesa era stata intestata al predetto istituto il 4 agosto 1961, alla data dell'impianto, e il 2 novembre 1977, alla data di attivazione dell'impianto meccanografico. Le aree espropriate in seguito al terremoto del 28 dicembre 1908 erano state utilizzate in gran parte per la costruzione di case statali, di edifici pubblici per l'attuazione del piano regolatore di Messina, per la costruzione di chiese, per la retrocessione al comune e per permute con altre amministrazioni, mentre le aree rimaste libere e consegnate all' E nte [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Messina, site nel villaggio Pace di Messina,avevano l'estensione di mq. 19 .379,40 . 4.2 Il quarto motivo è inammissibile. Come noto, in tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare, secondo il suo prudente apprezzamento, le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante (in questi termini, Cass., Sez. L, 13/6/2014, n. 13485), senza che possa chiedersene a questa Corte un nuovo apprezzamento o un nuovo e rinnovato giudizio (Cass., Sez.1, 12/5/2023, n. 13112; Cass., Sez. 1, 12/5/2023, n. 13063). Nella specie, i ricorrenti hanno invece contestato la ricostruzione dei fatti e l’interpretazione degli atti operata dal giudice di merito e addotto il mancato esame dei testi e della c.t.u., senza neppure riprodurne il contenuto, sostanzialmente intendendo ottenere il riesame del compendio probatorio, precluso a questa Corte di legittimità. 5.1 Con il quinto motivo, si lamenta, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., e dall’art. 2043 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la C orte di merito affermato che il rigetto del primo motivo dell’appello principale avrebbe precluso l’esame del successivo, volto alla declaratoria di intervenuta usucapione per difetto di legittimazione passiva in capo allo IACP, così omettendo l’esame della domanda risarcitoria. I ricorrenti hanno, sul punto, evidenziato come, alla stregua dei documenti prodotti in secondo grado dallo IACP, risultasse che l'intero terreno ricadente in [OSCURATO:PERSONA] (o [OSCURATO:PERSONA]) del villaggio pace di Messina, dell'estensione complessiva di mq. 19.379,40, era intestato allo IACP di Messina con la particella catastale 452 del foglio di mappa 78 di Messina, come le Frisone avessero, in data 12 giugno 1990, inoltrato in catasto denuncia di cambiamento, sottoscritta anche da [OSCURATO:PERSONA], qualificatasi comproprietaria, chiedendo il frazionamento della particella 776, di mq. 65, immediatamente passata al [OSCURATO:PERSONA], e come l'Ufficio del Catasto di Messina, dopo aver rilavato l'intestazione alla ditta istituto autonomo case popolari della particella 452, avesse autorizzato il richiesto frazionamento, precisando che la ditta dichiarata nel frontespizio non avesse titolo legale reso pubblico e che, pertanto, si sarebbe riportata la medesima ditta, oltreché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e come, in difetto di titolo legale, l'intestazione catastale non fosse opponibile ai terzi e fosse inutile in caso di trasferimento, non potendo essere tale l'accettazione di eredità e neppure il successivo atto di donazione effettuato, per la metà del bene allibrato in catasto con la particella 776, da [OSCURATO:PERSONA] in favore del nipote [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, gli sviluppi illegali anomali della vicenda catastale, non interessanti i ricorrenti, avrebbe dovuto determinare la condanna delle Frisone e dei loro aventi causa al risarcimento del danno per fraudolento aggiramento delle disposizioni afferenti al catasto, siccome costituenti dolo nella allegazione di tesi difensive. 5.2Il quinto motivo è inammissibile per plurime ragioni. Per un verso, la censura è affetta da deficitespositivo, in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per altro verso prospetta una questione che non è stata affatto affrontata dal giudice di merito. Quanto al primo rilievo, è noto che la funzione del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., essendo il giudizio di cassazione rimedio a critica vincolata (Cass. Sez. 6 - 1 , 24/02/2020, n. 4905), consiste nel consentire alla Corte di cassazione di “percepire con una certa immediatezza il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale e, quindi, acquisire l'indispensabile conoscenza, sia pure sommaria, del processo, in modo da poter procedere alla lettura dei motivi di ricorso in maniera da comprenderne il senso” (così, esattamente, Cass., Sez. 6-3, 11/1/2013, n. 593, in motivazione; Cass., Sez.3, 29/7/2022, n. 23773). Quanto al secondo rilievo, si evidenzia come nel caso in cui una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (tra le tante, Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804). Nella specie, sono risultano osservati entrambi i principi, non soltanto perché i fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria non sono affatto chiariti nella censura, ma anche perché la sentenza non tratta la questione, limitandosi a richiamare la proposizione, da parte degli appellanti, della domanda risarcitoria, senza inalcun modo specificare sulla base di quali elementi fattuali. 6.1 Col sesto motivo, infine, si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte di Messina compensato, tra tutte le parti, le spese del giudizio di secondo grado e avere implicitamente confermato la sentenza di primo grado relativamente al capo col quale il Tribunale aveva confermato le spese giudiziali di primo grado. A d avviso dei ricorrenti, infatti, l'annullamento della decisione resa dal Tribunale avrebbe dovuto comportare la condanna degli aventi causa delle Frisone al pagamento delle spese e dei compendi dei due gradi di merito, in applicazione dal principio della soccombenza, con condanna dello IACP di Messina al pagamento delle spese del giudizio d'appello. 6.2 Il motivo è inammissibile, in quanto dipendente dall’accoglimento dei motiviprecedenti, che sono stati rigettati. 7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dei ricorrenti. Al riguardo, risultando dagli atti versati in causa l’ammissione del solo controricorrente [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato, deliberata il 19/3/2019 in seguito a istanza del 11/3/2019, successiva alla notifica del ricorso, trova applicazione il principio, affermato da questa Corte, secondo cui il disposto di cui agli artt. 130- 134 del d.P.R. n. 115 del 2002, garantisce al difensore della parte ammessa al patrocinio gratuito la liquidazione a carico dello Stato della propria attività professionale, senza distinguere l'ipotesi in cui detto professionista abbia ricevuto mandato anche da altra parte in comunanza di interessi, atteso che il rapporto interno di mandato - che giustifica la rappresentanza processuale - si costituisce tra la singola parte fisica ed il proprio difensore, restando indifferente la sorte del rapporto tra quest'ultimo e l'altro soggetto, dal quale parimenti ha ricevuto mandato, che non sia stato ammesso al gratuito patrocinio. Peraltro, con riferimento al rapporto tra il difensore e ciascuna delle parti, il primo, ricevendo la liquidazione in misura ridotta, non perde il diritto di pretendere la differenza, non già dalla parte ammessa al patrocinio, bensì dall'altra parte in lite, influenzando la duplicità di parti la sola impossibilità per il difensore di chiedere allo Stato che gli venga liquidata la maggiorazione prevista per la pluralità di soggetti difesi (vedi Cass., Sez. 6- 2 , 29/12/2011, n. 29851, in motivazione). Alla stregua di tali principi, deve dunque disporsi che la metà dei compensi dovuti sia liquidata in favore dell’Erario e l’altra metà in favore del difensore della parte non ammessa. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 per compensi, di cui la metà in favore dell’Erario e l’altra metà in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per ce