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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025

Cassazione n. 21120/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto l'atto di appello di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, qui pervenuto a seguito di riqualificazione quale ricorso per cassazione, unico rimedio consentito nel caso; considerato che i motivi non elaborano alcuna delle categorie del giudizio di cassazione, come previste dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., essendo pertanto non consentiti ex art. 606, corna 3, cod. proc. pen. e quindi causa di inammissibilità dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il C nsigli re Es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di LUCERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto l'atto di appello di [OSCURATO:PERSONA]Onofrio, qui pervenuto a seguito di riqualificazione quale ricorso per cassazione, unico rimedio consentito nel caso; considerato che i motivi non elaborano alcuna delle categorie del giudizio di cassazione, come previste dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., essendo pertanto non consentiti ex art. 606, corna 3, cod. proc. pen. e quindi causa di inammissibilità dell'impugnazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 Il C nsigli re Es
Sentenza Cassazione n. 21120/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris