CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di JESIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ERICO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, adottando ,i provvedimenti conseguenziali; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 novembre 2020, il Giudice di pace di Jesi riconosceva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10-bis d. Igs. n. 286 del 1998 e, conseguentemente, lo condannava alla pena di C. 5.000,00 di ammenda 2. Avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo e il secondo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 10-bis, 19, comma 2, d. Igs. n. 286 del 1998, 51 e 54 cod. pen., nonché carenza di motivazione, Ha, innanzitutto, evidenziato che: contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, nella quale si fa riferimento alla mancata regolarizzazione da parte dell'imputato della propria posizione sul territorio dello Stato sin dal 2012, il T.A.R. Marche aveva, con decisione del 4.7.2013 (acquisita agli atti), annullato il p -ovvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno; l'imputato non era stato mai attinto da provvedimento di espulsione; le accertate condizioni di salute del prevenuto, inoltre, erano risultate particolarmente gravi, tanto che gli agenti di polizia, che avevano effettuato il controllo, avevano fissato un appuntamento per consentirgli di formulare richiesta di permesso di soggiorno per cure mediche, Ha, quindi, sostenuto che, essendo stato accertato che il Barri entrato regolarmente nel territorio dello Stato, dove aveva legittimamente soggiornato per diversi anni e che al momento dell'accertamento lo stesso versava in condizioni di salute gravi, sarebbe stato possibile ravvisare una delle invocate esimenti, dovendosi ricordare che la possibilità di chiedere e ottenere il permesso di soggiorno per cure mediche è stata introdotta dal D.L. n. 113/2018, convertito con I. n. 132 de111.12.2018. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 34 d. lgs. n. 274 del 2000 e ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l'istanza in parola andava proposta a pena di inammissibilità prima dell'apertura del dibattimento; ha, al riguardo, osservato il citato art. 34 prevede espressamente che la particolare tenuità del fatto, in assenza di opposizione da parte dell'imputato, possa essere dichiarata con la sentenza. 3. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa M. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile con l'adozione dei conseguenti provvedimenti.e [OSCURATO:PERSONA] 1. Il terzo motivo di ricorso, di carattere preliminare e assorbente rispetto agli altri, è fondato e merita accoglimento. Va, innanzitutto, rilevato che il Giudice di pace di Jesi ha rigettato la richiesta difensiva di applicazione dell'istituto previsto dall'art. 34 del D. Igs. n. 274 del 2000, affermando: "va precisato [...], in ordine alle conclusioni formulate dalla difesa dell'imputato, che, nell'ambito del procedimento per reati di competenza del Giudice di pace, sia applica la disciplina speciale della tenuità prevista dall'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000 (ex multis: Cass. Sez. 5, sentenza 24/102016, n. 44632), la cui istanza va proposta a pena di inammissibilità prima dell'apertura del dibattimento". 2. Orbene, osserva il Collegio che la citata norma prevede espressamente che l'esclusione della procedibilità per i casi di particolare tenuità del fatto possa trovare applicazione sia nel corso delle indagini sia nel dibattimento; il comma 3 del citato articolo 34, infatti, prevede che, dopo l'esercizio dell'azione penale, il Giudice di pace può dichiarare con sentenza la particolare tenuità del fatto se l'imputato e l'offeso non si oppongono; non è previsto un termine entro cui l'imputato debba inoltrare specifica richiesta. Conseguentemente, stante la non opposizione dell'imputato (anzi, una richiesta esplicita in tal senso in sede di richieste conclusive) e stante la natura del reato, il Giudice di pace avrebbe dovuto valutare nel merito la richiesta di definizione del processo ai sensi dell'art. 34 d. Igs. n. 274 del 2000. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Giudice di pace di Jesi, in diversa persona fisica, perché proceda a nuovo giudizio alla luce dei superiori rilievi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Jesi, in diversa persona fisica. Così deciso, il 19 ottobre 2