CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2025
Cassazione n. 02809/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto il primo mette in gioco, con riguardo alla misura del trattamento sanzionatorio irrogato, un dato (il numero di dosi ricavabili dalle due sostanze stupefacenti rinvenute nella disponibilità dell'imputata) che, per quanto erroneamente riportato, rimane comunque recessivo rispetto al complessivo insieme di elementi ( il peso lordo delle due sostanze, il numero comunque non modesto delle dosi ricavabili dalle stesse e soprattutto la natura diversa delle sostanze in questione) implicitamente considerati a sostegno della valutazione resa nel discostarsi dal minimo edittale previsto dal comma 5 dell'alt 73 Tus; il secondo mette in discissione il diniego dei benefici di legge quando sul punto la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 7 novembre 2025.