CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26261/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 14611/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della moti- vazione violazione degli artt. 64 e 350 cod. proc. pem. Avendo i giudici di merito erroneamente fondato il proprio convincimento sulla confessione resa dall'impu- tato alla polizia giudiziaria in sede di perquisizione che non erano utilizzabili. Inol- tre, la Corte territoriale non avrebbe affrontato in maniera adeguata il tema della coerenza delle dichiarazioni rese dai dipendenti del punto vendita. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Inoltre, gli stessi sono manifestamente infondati, in quanto si lamentano vio- lazioni di norme processuali tardivamente dedotte e palesemente smentite dagli atti processuali. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, in primis, che nel caso di specie la confessione effettuata all'atto delle operazioni di perquisi- zione, dichiarando di avere "effettivamente rubato dei profumi a Cabras nel mese di dicembre 2019" è riportata in un atto - il verbale di perquisizione in data 21 gennaio 2020 - sottoscritto con firma leggibile da ciascun imputato. E che non si evincono dalla lettura dello stesso elemento atti a far dubitare della spontaneità di tale dichiarazione confessoria osservato che il concetto di spontaneità si riferisce non alla volontarietà delle stesse quanto all'assenza di induzione o di sollecitazioni da parte delle forze dell'ordine che ricevono le propalazioni da parte dell'imputato, circostanza - questa - che nel caso concreto non è nemmeno contestata dalla di- fesa.N. 14611/2023 R.G. La sentenza impugnata, dunque, opera un corretto governo dei dicta di questa Corte di legittimità secondo cui, in tema di giudizio abbreviato, le dichiarazioni spontanee rese, nell'immediatezza dei fatti, alla polizia giudiziaria dalla persona sottoposta ad indagini sono pienamente utilizzabili, purché verbalizzate in un atto sottoscritto dal dichiarante, onde consentire al giudicante di verificarne i contenuti ed evitare possibili abusi, o anche solo involontari malintesi, da parte dell'autorità di polizia (così Sez. 2, n. 41705 del 28/06/2023, Paris', Rv. 285110 - 01 che, in motivazione ha precisato che la spontaneità delle dichiarazioni si riferisce alla as- senza di induzione o di sollecitazione da parte delle forze dell'ordine che ricevono le propalazioni da parte dell'imputato e non alla volontarietà delle stesse; conf. Sez. 1, n. 37676 del 03/05/2022, L., Rv. 283740 - 01). In sentenza si osserva, peraltro, che l'affermazione della penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] è solidamente ancorata all'avvenuto riconoscimento dello stesso (e del coimputato) da parte dell'addetto al reparto profumeria che li ha individuati senza margini di incertezza come autori del furto nei soggetti raffigurati nelle foto esibitegli dai militari e corrispondenti, appunto, alle persone degli imputati, già noti alle Forze dell'Ordine. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de