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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11189/2022

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cenzo e [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni da questi ultimi lamentati in conseguenza del ritardo nel consentire l'«accesso alla sua proprietà per l'installazione dei ponteggi» all'impresa appaltatrice dei lavori di sopraelevazione da effettuarsi nel loro appartamento dello stabile condominiale.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. r Resiste con controricorso il Prosini. [OSCURATO:PERSONA] Con il 10 motivo i ricorrenti denunziano «violazione e falsa applicazione» dell'art. 843 c.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c.

Con il 2° motivo denunziano «violazione e falsa applicazione» dell'art. 183 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 30 motivo denunziano «omesso esame» di fatti decisivi per la decisione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c.

Con il 4° motivo denunziano «violazione e falsa applicazione» dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. 3Va anzitutto osservato che, nell'accertare essere la vicenda attenente a «lavori di sopraelevazione» su beni di «esclusiva proprietà» degli originari attori ed odierni ricorrenti «e senza che gli stessi fossero connotati dall'urgenza, tanto che i permessi a costruire dagli stessi ottenuti risalivano al 2004 e cioè a tre anni prima»; e nel porre ulteriormente in rilievo come «gli attori non abbiano fornito prova che i lavori in questione dovevano necessariamente iniziare alla data da loro unilateralmente stabilita con la ditta appaltatrice anziché concordare la stessa con i proprietari delle aree ove dovevano essere collocate le impalcature», non avendo nemmeno «dimostrato che la "necessità" di dover accedere al fondo per l'esecuzione di lavori e che fosse impossibile utilizzare modalità alternative ( es. carrelli elevatori )», né «provato che ... abbiano offerto adeguato indennizzo per eventuali danni» ai sensi dell'art. 843 c.c., nell'impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale in tema di accesso al fondo altrui per l'esecuzione di interventi edilizi, il proprietario di un appartamento può ex art. 843, 1° comma, c.c. (applicabile anche al condominio di un edificio) esercitare il diritto di accedere o di passare negli appartamenti dei vicini ( o nelle cose comuni ) -gravati da obbligazione pro pter rem al riguardo, trovandosi in diretto rapporto con la cosa, ossia nel godimento del bene gravato ( v.

Cass., 7/11/1970, n. 2272 )- solo se ciò sia necessario al fine di realizzare o di riparare un bene o un'opera che sia di sua esclusiva proprietà ovvero comune (v.

Cass., 19/7/2021, n. 20555), la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti dovendo essere compiuta con riferimento alla necessità 4non della costruzione o manutenzione bensì dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio ( v.

Cass., 26/11/2008, n. 28234).

Nell'escludere la responsabilità del proprietario ( della nuda proprietà ) dell'immobile de quo «solo per essersi opposto alla pretesa del vicino, costringendolo eventualmente a promuovere il giudizio», la corte di merito ha in particolare sottolineato che «se un ritardo nell'esecuzione dell'opera appaltata vi è stato, lo stesso non può certo essere addebitato al Prosini» ma «al comportamento poco prudente e diligente dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero dovuto quanto meno, prima di sottoscrivere il contratto del 20 luglio 2007, munirsi di consenso all'accesso sul fondo del vicino così da non incorrere in eventuali ritardi nell'installazione dei ponteggi e conseguentemente patire o far patire possibili danni, e anche dopo la sospensione dei lavori voluta dall'impresa di costruzione così come da verbale del 21.9.2007, notiziare nell'immediatezza Prosini del blocco del cantiere e della necessità assoluta e ineluttabile di dover usufruire della proprietà dello stesso per montare le impalcature e poter eseguire i lavori»; laddove nella specie «tutto ciò non è accaduto, quindi nessuna responsabilità può essere imputata all'appellante per il preteso ritardo nell'inizio dei lavori sulla proprietà degli appellati, né tanto meno può essergli imposto il dovere di risarcire un danno per fatti relativi ad accordi a cui è rimasto estraneo». 5Orbene, a fronte del suindicato accertamento in fatto operato dalla corte di merito e delle argomentazioni dalla medesima poste a base dell'impugnata decisione gli odierni ricorrenti propongono ricorso per cassazione invero privo del requisito a pena d'inammissibilità richiesto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. là dove pongono a base delle mosse censure atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, la «memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 del Codice di Procedura Civile», gli «atti difensivi di primo grado», le produzioni documentali (atti contabili e propedeutici ai lavori, fotografie)», le dichiarazioni dei «testi escussi in primo grado ( geom. [OSCURATO:PERSONA] e geom. [OSCURATO:PERSONA], sentiti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; geom. [OSCURATO:PERSONA] ed arch. [OSCURATO:PERSONA], escussi all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] )», il doc. 1 delle produzioni effettuate in primo grado dalla difesa dei sigg.re [OSCURATO:PERSONA]», il «verbale dell'assemblea condominiale del 08.06.2007 ( v. doc. n. 26 delle produzioni effettuate in primo grado dalla difesa dei sigg.re [OSCURATO:PERSONA] )», la «missiva dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. doc. n. 5 delle produzioni effettuate in primo grado dalla difesa dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA])», le deposizioni dei testi Avallone e [OSCURATO:PERSONA], la «missiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. doc. n. 6 delle produzioni effettuate in primo grado dalla difesa dei sigg.re [OSCURATO:PERSONA])», i «verbali dell'assemblea sulla D.I.A. dell'agosto 1999», il «comportamento successivo del Prosini», i «motivi di appello incidentale proposti dai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove -in tutto o in parte- riprodotti [ es., il «fonogramma n.524/07 del 17.10.2007 ( v. doc. n. 628 delle produzioni effettuate in primo grado dalla difesa dei sigg.re [OSCURATO:PERSONA] )» ], senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v.

Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v.

Cass., Sez.

Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez.

Un., 19/4/2016, n. 7701 ).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v.

Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v.

Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ).

Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v.

Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). 7E' al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ).

A parte il rilievo ( avuto in particolare riferimento al 3 0 motivo ) che al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti deducono in realtà doglianze ( anche ) di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v.

Cass., Sez.

Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez.

Un., 7/4/2014 n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ), deve per altro verso sottolinearsi che alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto 8risulta altresì non ( quantomeno idoneamente ) censurata la ratio decidendi secondo cui «se un ritardo nell'esecuzione dell'opera appaltata vi è stato, lo stesso non può certo essere addebitato al Prosini», bensì «al comportamento poco prudente e diligente dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero dovuto quanto meno, prima di sottoscrivere il contratto del 20 luglio 2007, munirsi di consenso all'accesso sul fondo del vicino così da non incorrere in eventuali ritardi nell'installazione dei ponteggi e conseguentemente patire o far patire possibili danni, e anche dopo la sospensione dei lavori voluta dall'impresa di costruzione così come da verbale del 21.9.2007, notiziare nell'immediatezza Prosini del blocco del cantiere e della necessità assoluta e ineluttabile di dover usufruire della proprietà dello stesso per montare le impalcature e poter eseguire i lavori».

Né può d'altro canto sottacersi che gli odierni ricorrenti si limitano invero a riproporre la propria tesi difensiva già sottoposta al giudice del gravame e da questi non accolta in termini ( oltre che erronei ) inammissibilmente di mera contrapposizione ( «normativamente non è richiesto alcun previo consenso del proprietario confinante per la esecuzione dei lavori che necessitino di attraversare il fondo altrui, costituendo ciò un preciso obbligo di legge ...

Sicché, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione di appello, nessuna colpa può essere ascritta ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] per la eventuale mancata richiesta di consenso che, in effetti, normativamente non erano obbligati a richiedere.

I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], dunque, una volta accertato che, per i lavori da eseguire, non potevano optare per altra soluzione se non quella di accedere al fondo confinante ... avevano piena discrezionalità nel concludere il contratto 9di appalto ad essi relativo e potevano senz'altro agire come meglio ritenevano» ).

A tale stregua il ricorso risulta inammissibile anche ex art. 360 bis c.p.c.

Emerge pertanto evidente come le deduzioni degli odierni ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P P.Q.M2.400,00, di cui euro 2.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, 3/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ccoi, 6 APR,2071) Fiwiimerin oboe*" '?; ,/ Lwirt PARMETTI li

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cenzo e [OSCURATO:PERSONA] di risarcimento dei danni da questi ultimi lamentati in conseguenza del ritardo nel consentire l'«accesso alla sua proprietà per l'installazione dei ponteggi» all'impresa appaltatrice dei lavori di sopraelevazione da effettuarsi nel loro appartamento dello stabile condominiale. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. r Resiste con controricorso il Prosini. [OSCURATO:PERSONA] Con il 10 motivo i ricorrenti denunziano «violazione e falsa applicazione» dell'art. 843 c.c., in riferimento all'art. 360, 10 co. n. 3, c.p.c. Con il 2° motivo denunziano «violazione e falsa applicazione» dell'art. 183 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Con il 30 motivo denunziano «omesso esame» di fatti decisivi per la decisione, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. Con il 4° motivo denunziano «violazione e falsa applicazione» dell'art. 91 c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Il ricorso è sotto plurimi profili inammissibile. 3Va anzitutto osservato che, nell'accertare essere la vicenda attenente a «lavori di sopraelevazione» su beni di «esclusiva proprietà» degli originari attori ed odierni ricorrenti «e senza che gli stessi fossero connotati dall'urgenza, tanto che i permessi a costruire dagli stessi ottenuti risalivano al 2004 e cioè a tre anni prima»; e nel porre ulteriormente in rilievo come «gli attori non abbiano fornito prova che i lavori in questione dovevano necessariamente iniziare alla data da loro unilateralmente stabilita con la ditta appaltatrice anziché concordare la stessa con i proprietari delle aree ove dovevano essere collocate le impalcature», non avendo nemmeno «dimostrato che la "necessità" di dover accedere al fondo per l'esecuzione di lavori e che fosse impossibile utilizzare modalità alternative ( es. carrelli elevatori )», né «provato che ... abbiano offerto adeguato indennizzo per eventuali danni» ai sensi dell'art. 843 c.c., nell'impugnata sentenza la corte di merito ha fatto invero piena e corretta applicazione del principio affermato da questa Corte in base al quale in tema di accesso al fondo altrui per l'esecuzione di interventi edilizi, il proprietario di un appartamento può ex art. 843, 1° comma, c.c. (applicabile anche al condominio di un edificio) esercitare il diritto di accedere o di passare negli appartamenti dei vicini ( o nelle cose comuni ) -gravati da obbligazione pro pter rem al riguardo, trovandosi in diretto rapporto con la cosa, ossia nel godimento del bene gravato ( v. Cass., 7/11/1970, n. 2272 )- solo se ciò sia necessario al fine di realizzare o di riparare un bene o un'opera che sia di sua esclusiva proprietà ovvero comune (v. Cass., 19/7/2021, n. 20555), la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti dovendo essere compiuta con riferimento alla necessità 4non della costruzione o manutenzione bensì dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio ( v. Cass., 26/11/2008, n. 28234). Nell'escludere la responsabilità del proprietario ( della nuda proprietà ) dell'immobile de quo «solo per essersi opposto alla pretesa del vicino, costringendolo eventualmente a promuovere il giudizio», la corte di merito ha in particolare sottolineato che «se un ritardo nell'esecuzione dell'opera appaltata vi è stato, lo stesso non può certo essere addebitato al Prosini» ma «al comportamento poco prudente e diligente dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero dovuto quanto meno, prima di sottoscrivere il contratto del 20 luglio 2007, munirsi di consenso all'accesso sul fondo del vicino così da non incorrere in eventuali ritardi nell'installazione dei ponteggi e conseguentemente patire o far patire possibili danni, e anche dopo la sospensione dei lavori voluta dall'impresa di costruzione così come da verbale del 21.9.2007, notiziare nell'immediatezza Prosini del blocco del cantiere e della necessità assoluta e ineluttabile di dover usufruire della proprietà dello stesso per montare le impalcature e poter eseguire i lavori»; laddove nella specie «tutto ciò non è accaduto, quindi nessuna responsabilità può essere imputata all'appellante per il preteso ritardo nell'inizio dei lavori sulla proprietà degli appellati, né tanto meno può essergli imposto il dovere di risarcire un danno per fatti relativi ad accordi a cui è rimasto estraneo». 5Orbene, a fronte del suindicato accertamento in fatto operato dalla corte di merito e delle argomentazioni dalla medesima poste a base dell'impugnata decisione gli odierni ricorrenti propongono ricorso per cassazione invero privo del requisito a pena d'inammissibilità richiesto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c. là dove pongono a base delle mosse censure atti e documenti del giudizio di merito [ in particolare, la «memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 del Codice di Procedura Civile», gli «atti difensivi di primo grado», le produzioni documentali (atti contabili e propedeutici ai lavori, fotografie)», le dichiarazioni dei «testi escussi in primo grado ( geom. [OSCURATO:PERSONA] e geom. [OSCURATO:PERSONA], sentiti all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; geom. [OSCURATO:PERSONA] ed arch. [OSCURATO:PERSONA], escussi all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] )», il doc. 1 delle produzioni effettuate in primo grado dalla difesa dei sigg.re [OSCURATO:PERSONA]», il «verbale dell'assemblea condominiale del 08.06.2007 ( v. doc. n. 26 delle produzioni effettuate in primo grado dalla difesa dei sigg.re [OSCURATO:PERSONA] )», la «missiva dei [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. doc. n. 5 delle produzioni effettuate in primo grado dalla difesa dei sigg.ri [OSCURATO:PERSONA])», le deposizioni dei testi Avallone e [OSCURATO:PERSONA], la «missiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (v. doc. n. 6 delle produzioni effettuate in primo grado dalla difesa dei sigg.re [OSCURATO:PERSONA])», i «verbali dell'assemblea sulla D.I.A. dell'agosto 1999», il «comportamento successivo del Prosini», i «motivi di appello incidentale proposti dai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]» ] limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d'interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove -in tutto o in parte- riprodotti [ es., il «fonogramma n.524/07 del 17.10.2007 ( v. doc. n. 628 delle produzioni effettuate in primo grado dalla difesa dei sigg.re [OSCURATO:PERSONA] )» ], senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione ( anche ) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità ( v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157 ), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile ( v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701 ). A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777 ) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative ( v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1°/2/1995, n. 1161 ). Non sono infatti sufficienti affermazioni -come nel caso- apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione ( v. Cass., 21/8/1997, n. 7851 ). 7E' al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso vanno sempre ed indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo. Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso ( cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221 ). A parte il rilievo ( avuto in particolare riferimento al 3 0 motivo ) che al di là della formale intestazione dei motivi i ricorrenti deducono in realtà doglianze ( anche ) di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c. (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'omessa e a fortiori l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie ( cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014 n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312 ), deve per altro verso sottolinearsi che alla stregua di quanto sopra rilevato ed esposto 8risulta altresì non ( quantomeno idoneamente ) censurata la ratio decidendi secondo cui «se un ritardo nell'esecuzione dell'opera appaltata vi è stato, lo stesso non può certo essere addebitato al Prosini», bensì «al comportamento poco prudente e diligente dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] che avrebbero dovuto quanto meno, prima di sottoscrivere il contratto del 20 luglio 2007, munirsi di consenso all'accesso sul fondo del vicino così da non incorrere in eventuali ritardi nell'installazione dei ponteggi e conseguentemente patire o far patire possibili danni, e anche dopo la sospensione dei lavori voluta dall'impresa di costruzione così come da verbale del 21.9.2007, notiziare nell'immediatezza Prosini del blocco del cantiere e della necessità assoluta e ineluttabile di dover usufruire della proprietà dello stesso per montare le impalcature e poter eseguire i lavori». Né può d'altro canto sottacersi che gli odierni ricorrenti si limitano invero a riproporre la propria tesi difensiva già sottoposta al giudice del gravame e da questi non accolta in termini ( oltre che erronei ) inammissibilmente di mera contrapposizione ( «normativamente non è richiesto alcun previo consenso del proprietario confinante per la esecuzione dei lavori che necessitino di attraversare il fondo altrui, costituendo ciò un preciso obbligo di legge ... Sicché, contrariamente a quanto ritenuto dalla decisione di appello, nessuna colpa può essere ascritta ai sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] per la eventuale mancata richiesta di consenso che, in effetti, normativamente non erano obbligati a richiedere. I sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], dunque, una volta accertato che, per i lavori da eseguire, non potevano optare per altra soluzione se non quella di accedere al fondo confinante ... avevano piena discrezionalità nel concludere il contratto 9di appalto ad essi relativo e potevano senz'altro agire come meglio ritenevano» ). A tale stregua il ricorso risulta inammissibile anche ex art. 360 bis c.p.c. Emerge pertanto evidente come le deduzioni degli odierni ricorrenti, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443). Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P P.Q.M2.400,00, di cui euro 2.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Roma, 3/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] ccoi, 6 APR,2071) Fiwiimerin oboe*" '?; ,/ Lwirt PARMETTI li
Sentenza Cassazione n. 11189/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris