CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00062/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni trasmesse dal difensore in cui si insiste nell'accoglimento del ricorso; considerato che il ricorso, con il quale si censura la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità e del diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen., è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. e tende, sotto il primo aspetto, a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; per il secondo aspetto, ad esprimere un dissenso dalla argomentata e motivata valutazione discrezionale operata dal giudice di merito; che, d'altra parte, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomenti corretti dal punto di vista logico e giuridico, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pag. 2 sulla responsabilità e pag. 3 sulla sospensione condizionale della pena, in cui hanno giustificato la prognosi negativa valorizzando l'intensità del dolo e la presenza di un precedente a carico dell'imputato, formulando in tal modo una valutazione non manifestamente illogica); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21