CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18611/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Latina, in funzione diGiudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell’ interesse diXXXXXXXXXXXXX, diretta al riconoscimento della continuazione tra i delitti accertati conquattro sentenze di condanna (1. GUP Tribunale di Latina del 15/02/2021, irrevocabile il04/03/2021; 2. GUP Tribunale di Latina irrevocabile il 20/06/2023; GUP Tribunale diLatina del 02/03/2023, irrevocabile il 20/06/2023; 4. Tribunale di Latina del 27/10/2022,irrevocabile il 06/07/2023), ritenendo non individuabili elementi sintomatici dellamedesimezza del disegno criminoso, non essendo sufficiente l’elemento potenzialmenteunificante della tossicodipendenza.2. Avverso il provvedimento ricorre XXXXXXXXXXXXX, per mezzo deldifensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, con un unico articolato motivo, denuncia violazione dilegge e vizio della motivazione dell’impugnata ordinanza.L'ordinanza impugnata ha erroneamente escluso il vincolo della continuazionenonostante le condotte oggetto delle sentenze di condanna in esame, pur riferibili a reati inparte omogenei e in parte eterogenei, siano tutte temporalmente ravvicinate, commessenella medesima area geografica, riconducibili alla medesima causa criminogena soggettivaconsistente nel comprovato stato di tossicodipendenza del soggetto. L'utilizzo da parte delgiudicante di espressioni quale “stile di vita criminale” rivela un approccio inadeguatorispetto alla decisione, che si pone in contrasto con la norma ora in vigore, come novellatadalla l. n. 49 del 2006; l’erroneità della decisione è peraltro disvelata dalla citazione daparte del Giudice di due arresti della Suprema Corte di Cassazione antecedenti rispettoalla modifica normativa citata.Ulteriore aspetto di criticità della decisione impugnata si ravvede nella mancataanalisi della subordinata richiesta formulata dal condannato, volta ad ottenere ilriconoscimento parziale della continuazione, anche solo tra alcuni dei reati giudicati,indicati in istanza.3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fattopervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, chel'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazionidella legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova ditale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che sianosignificativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste inessere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non puòessendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, ditutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque,di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016,Bottari, Rv. 267596).L’esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indiziantiquali l’unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale chesepara i diversi episodi, l’identica natura dei reati, l’analogia del modus operandi e lacostante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 – dep.18/01/2016, Esposti e altro, Rv. 266413)L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguitàspazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, lasuccessione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati edemerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quellocronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012, , Natali e altro, Rv.254793).La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reaticommessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010,Marigliano, Rv. 248862).Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento dellacontinuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processodi cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074).Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 671, comma 1, cod. proc. pen. ad operadella L. n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione, ilgiudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzionecriminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, eratossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condottecriminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, lemodalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia deireati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo,la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.Ne consegue che lo stato di tossicodipendenza deve essere valutato come elementoidoneo a giustificare la unicità del disegno criminoso con riguardo a reati che siano ad essocollegati e dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dallagiurisprudenza per la configurabilità dell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod.pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014,, Rv. 261490).3. Ciò premesso, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha dato conto, conargomentazione sufficiente e logicamente coerente, degli elementi ostativi alriconoscimento del vincolo invocato.In particolare, il Giudice dell’esecuzione ha esaminato le quattro sentenze oggettodell’istanza, dando atto dei reati per i quali XXXXXXX era stato condannato con ciascunadi esse; quanto alle sentenze sub 1) e 2), relative a fatti di maltrattamenti in famiglia elesioni aggravate, il giudice ha valorizzato il rilevante iato temporale che separa lecondotte, commesse a distanza di circa tre anni l’una dall’altra: si tratta di dato che, inmancanza di ulteriori specifici elementi convergenti, depone ragionevolmente per unaautonoma e successiva determinazione criminosa, incompatibile con la prospettataoriginaria unitarietà del programma delittuoso.Quanto alle sentenze sub 3) e 4), concernenti, rispettivamente, i reati di rapina,resistenza, lesioni ed evasione, e di resistenza, lesioni ed evasione, il ridotto intervallotemporale tra i fatti non impone, di per sé solo, il riconoscimento della continuazione.L’ordinanza impugnata ha infatti rimarcato la natura estemporanea delle condotte e la lororiconducibilità a contesti delittuosi privi di dimostrata preventiva unificazione progettuale.Anche sotto tale profilo, il ricorso tende, in realtà, a sollecitare una diversa lettura degliindici fattuali, contrapponendo alla motivazione del giudice dell’esecuzione unaricostruzione alternativa del merito non consentita in questa sede.4. Non è fondata la censura con cui il ricorrente deduce che il giudicedell’esecuzione avrebbe svalutato, in contrasto con l’art. 671 cod. proc. pen., la condizionedi tossicodipendenza. Il richiamo, contenuto nell’ordinanza impugnata, a precedentianteriori alla modifica introdotta dalla legge n. 49 del 2006 non assume rilievo decisivo,posto che la motivazione si conforma comunque al principio secondo cui tale condizione,pur rilevante, non comporta automaticamente il riconoscimento della continuazione. Comesopra argomentato in termini generali, infatti, la tossicodipendenza può assumere valenzaunificante solo se si inserisca in un quadro di ulteriori elementi convergenti, idonei adimostrare la preventiva e unitaria programmazione dei reati. È quanto il giudice dell’esecuzione ha escluso nel caso di specie, valorizzando lasignificativa distanza temporale tra parte dei fatti, la non omogeneità di alcune fattispecie eil carattere estemporaneo di condotte quali evasione e resistenza, maturate in contesticontingenti. Ne consegue che la motivazione dell’ordinanza impugnata, lungi dall’essereapparente, risulta sufficiente e logicamente coerente nel ritenere che la dedottatossicodipendenza non fosse, da sola, idonea a dimostrare l’originaria unicità del disegnocriminoso.Né coglie nel segno il rilievo concernente la subordinata richiesta di riconoscimentoparziale della continuazione: la motivazione dell’ordinanza, sebbene sintetica, si estendeinfatti ai diversi nuclei di fatti sottoposti all’esame e consente di comprendere che il giudiceha escluso il vincolo anche con riferimento ai gruppi di reati tra loro più prossimi, reputandocomunque insussistente la prova di una preventiva deliberazione unitaria. Anche su taleaspetto, il ricorso tende a trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo scrutinio di merito,non consentito.5. L’impugnazione va, pertanto, rigettata.Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento.Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devonoessere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMICAELA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] LEGENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.