CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40910/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06X536T) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06918Q7) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2025 del GIP TRIBUNALE di COMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, un vizio di motivazione della sentenza in relazione alla corretta qualificazione da dare ai fatti a giudizio e si lamenti la illegittimità delle confische adottate, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non possono annoverarsi quelle ora in disamina che non mettono in luce effettivi dubbi, immediatamente emergenti dal tenore dell'imputazione o dal portato della sentenza, afferenti alla veste giuridica ascritta alle condotte mentre i rilievi addotti in direzione delle confische del denaro e del telefono non danno conto di ragioni di illegittimità né a difetti di motivazione a fronte delle considerazioni spese in sentenza in applicazione degli artt. 240 cod. pen. per il cellulare e 240 bis cod. pen. e 85 bis d.p.r. n. 309 del 1990 per il denaro; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice; PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15 settembre 2