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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 luglio 2026

Cassazione n. 24053/2026

Testo disponibile della fonte

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oComune di Vasto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 105/2023 depositatail 22/03/2023, RG 274/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] D’Ercole, dipendente del Comune di Vasto dal settembre 1991,con profilo di segretaria amministrativa ed inquadrata nella Categoria D,posizione economica D2, avverso la sentenza di prima grado, che, a suavolta aveva respinto le domande intese ad accertare la responsabilitàNumero registro generale 14266/2023Numero sezionale 3245/2026Numero di raccolta generale 24053/2026Data pubblicazione 27/07/2026dell’ente locale per demansionamento, sottoutilizzazione e condottevessatorie.2.

La Corte territoriale ha confermato il convincimento espresso dalgiudice di primo grado in ordine alla insufficienza non solo delle proveaddotte ma, ancor prima, delle allegazioni contenute nell’atto introduttivo,inidonee a fondare la pretesa azionata.3.

Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Ercolesulla base di un unico motivo, cui resiste il Comune di Vasto concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 24 e 111 Cost.nonché degli artt.115, 116, 177, 187, 188, 189, 244 e 421 c.p.c., inriferimento al mancato espletamento della prova contraria diretta, che,secondo l’assunto della parte ricorrente, sarebbe stata erroneamentedichiarata inammissibile nei confronti del teste [OSCURATO:PERSONA].2.

La censura, nei termini formulati, è inammissibile.Infatti, per consolidato indirizzo di questa Corte, anche a Sezioni Unite,è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez.

U,27/12/2019, n. 34476).

D’altro canto, con precipuo riferimento al governodelle prove, costituisce pure principio consolidato l’affermazione secondocui la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un poteretipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corsodell’espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l’esame ditutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflual’ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato dilegittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complessoNumero registro generale 14266/2023Numero sezionale 3245/2026Numero di raccolta generale 24053/2026Data pubblicazione 27/07/2026della motivazione (Cass. Sez. 3, 09/06/2016, n. 11810; conforme, Cass.Sez. 3, 23/06/2026, n. 21342).Nella specie, come emerge chiaramente dalla disamina della sentenzaimpugnata, la Corte territoriale ha reso un’ampia argomentazione in ordineal materiale probatorio addotto e lo ha ritenuto insufficiente per accoglierela domanda ovvero irrilevante rispetto al thema decidendum, con giudiziosostanzialmente convergente con quello già espresso dal giudice di primogrado.Non senza aggiungere che i giudici di merito hanno anche sottolineatol’inidoneità, a monte, delle allegazioni e delle deduzioni contenute nell’attointroduttivo a giustificare la pretesa azionata, cosicché, in ogni caso, lacensura non coglie neppure adeguatamente il decisum, rivelandosi, anchesotto questo profilo, inammissibile.3.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidatecome da dispositivo.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/07/2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oComune di Vasto, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 105/2023 depositatail 22/03/2023, RG 274/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato l’impugnazione proposta da[OSCURATO:PERSONA] D’Ercole, dipendente del Comune di Vasto dal settembre 1991,con profilo di segretaria amministrativa ed inquadrata nella Categoria D,posizione economica D2, avverso la sentenza di prima grado, che, a suavolta aveva respinto le domande intese ad accertare la responsabilitàNumero registro generale 14266/2023Numero sezionale 3245/2026Numero di raccolta generale 24053/2026Data pubblicazione 27/07/2026dell’ente locale per demansionamento, sottoutilizzazione e condottevessatorie.2. La Corte territoriale ha confermato il convincimento espresso dalgiudice di primo grado in ordine alla insufficienza non solo delle proveaddotte ma, ancor prima, delle allegazioni contenute nell’atto introduttivo,inidonee a fondare la pretesa azionata.3. Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA]Ercolesulla base di un unico motivo, cui resiste il Comune di Vasto concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 24 e 111 Cost.nonché degli artt.115, 116, 177, 187, 188, 189, 244 e 421 c.p.c., inriferimento al mancato espletamento della prova contraria diretta, che,secondo l’assunto della parte ricorrente, sarebbe stata erroneamentedichiarata inammissibile nei confronti del teste [OSCURATO:PERSONA].2. La censura, nei termini formulati, è inammissibile.Infatti, per consolidato indirizzo di questa Corte, anche a Sezioni Unite,è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzionedel vizio di violazione o falsa applicazione di legge, miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U,27/12/2019, n. 34476). D’altro canto, con precipuo riferimento al governodelle prove, costituisce pure principio consolidato l’affermazione secondocui la riduzione delle liste testimoniali sovrabbondanti costituisce un poteretipicamente discrezionale del giudice di merito, esercitabile anche nel corsodell’espletamento della prova, potendo il giudice non esaurire l’esame ditutti i testimoni ammessi qualora, per i risultati raggiunti, ritenga superflual’ulteriore assunzione della prova, con giudizio che si sottrae al sindacato dilegittimità se congruamente motivato anche per implicito dal complessoNumero registro generale 14266/2023Numero sezionale 3245/2026Numero di raccolta generale 24053/2026Data pubblicazione 27/07/2026della motivazione (Cass. Sez. 3, 09/06/2016, n. 11810; conforme, Cass.Sez. 3, 23/06/2026, n. 21342).Nella specie, come emerge chiaramente dalla disamina della sentenzaimpugnata, la Corte territoriale ha reso un’ampia argomentazione in ordineal materiale probatorio addotto e lo ha ritenuto insufficiente per accoglierela domanda ovvero irrilevante rispetto al thema decidendum, con giudiziosostanzialmente convergente con quello già espresso dal giudice di primogrado.Non senza aggiungere che i giudici di merito hanno anche sottolineatol’inidoneità, a monte, delle allegazioni e delle deduzioni contenute nell’attointroduttivo a giustificare la pretesa azionata, cosicché, in ogni caso, lacensura non coglie neppure adeguatamente il decisum, rivelandosi, anchesotto questo profilo, inammissibile.3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidatecome da dispositivo. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.500,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200,00.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 03/07/2026.La PresidenteIrene Tricomi
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