CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09069/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0Q4 OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la condanna riportata in primo grado dal predetto in ordine ai reati di cui agli artt. 585, 585 e 612 cpv. cod. pen.; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente, con cui si reiterano le ragioni di ricorso, in particolare del primo motivo; 2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge dell'art. 23 bis comma secondo, d.l. 137/2020, per avere la Corte territoriale omesso di trasmettere all'imputato le conclusioni scritte formulate dal Procuratore generale, è manifestamente infondato in quanto le conclusioni del PG in appello non sono state affatto presentate, come risulta chiaramente dalla sentenza, sia nella parte dell'intestazione che in quella motiva, nelle quali si dà atto che soltanto la parte civile ha depositato conclusioni nel rito camerale emergenziale. Ed in proposito, l'indirizzo dominante di questa Corte si è assestato nel ritenere che, per un verso o per un altro, il mancato deposito delle conclusioni scritte da parte del Procuratore generale - comunque non contestato dal ricorrente, il quale erroneamente fonda il suo motivo sulla mancata trasmissione di conclusioni mai depositate - non costituisca, ex se, una invalidità giustiziabile con ricorso per cassazione. Sia che si aderisca all'orientamento secondo cui "In tema di disciplina emergenziale per il contrasto della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, nel giudizio di appello, delle conclusioni scritte previste dall'art. 23-bis, comma 2, di. 28 ottobre 2020 n. 137 da parte del pubblico ministero, al quale sia stato dato rituale avviso, non integra alcuna nullità, trattandosi di procedimento camerale con contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale; (Sez. 1, n. 14766 del 16/03/2022, Rv. 283307 - 01); sia che si aderisca alla tesi secondo cui la qualificazione della inosservanza in esame quale causa di nullità a regime intermedio appare temperata dalla coerente applicazione della c.d. teoria del pregiudizio effettivo (in base a questa lettura, "in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata formulazione, da parte del pubblico ministero, delle conclusioni nel giudizio di appello, previste dall'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ma tale vizio non può essere dedotto dalla difesa per carenza di interesse all'osservanza della disposizione violata", tra le molte, Sez. 2 , n. 44017 del 19/09/2023, Rv. 285346 - 01). Pertanto, il motivo di ricorso è in ogni caso manifestamente infondato; 3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono carenze motivazionali della sentenza impugnata, sul presupposto che l'uso di una pistola (per minacciare e colpire le persone offese) sarebbe logicamente smentito dall'esito negativo della perquisizione compiuta nel domicilio dell'imputato, non è deducibile in sede di legittimità in quanto costituita da doglianze di mero fatto, nella parte in cui sollecita una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè); la censura è anche manifestamente infondata alla WV) luce delle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (ben tre testimoni hanno visto la sentenza impugnata, senza che possa rilevare il suo mancato ritrovamento, sul piano della tenuta logica della motivazione della sentenza); 4. Considerato che con il terzo motivo di ricorso, con si lamenta la falsa applicazione dell'art.63 cod. proc. pen., sostenendo che la Corte territoriale abbia ritenuto utilizzabili le dichiarazioni etero-accusatorie dei testimoni escussi, nonostante emergessero indizi di reità a loro carico per il reato connesso di rissa, appare generico per aspecificità nella misura in cui non si confronta con le statuizioni della sentenza impugnata che, seguendo un iter logico-giuridico immune da vizi, hanno valorizzato il rilievo che "solo l'imputato si è reso protagonista di atti violenti" mentre le persone offese sono rimasti inermi e hanno subito la violenza; 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am