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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 dicembre 2023

Cassazione n. 35797/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17932/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], c on domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente- contro Ministero dell’Istruzione, dell’Universitàe della Ricerca , Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimati - avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Napoli, n. 1898/2018, pubblicata il 10 aprile 2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con un ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. il 6 giugno 2008, azione di accertamento negativo contro l’atto di recupero di credito erariale notificatole dal Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA] territoriale di Caserta per un importo di € 5.226,95, oltre accessori.

La P.A. ha rivendicato la ripetizione dell’indebito oggettivo costituito dal pagamento di prestazioni lavorative espletate dalla medesima Maltempo presso un istituto scolastico di [OSCURATO:PERSONA] a Vico nell’anno scolastico 2006/2007 da gennaio a giugno 2007 in ragione dell’assenza di un titolo di giustificazione del detto pagamento.

La ricorrente ha dedotto che l’atto di recupero doveva ritenersi illegittimo poiché il contestato indebito oggettivo corrispondeva alle retribuzioni a lei spettanti per la prestazione lavorativa resa.

Con successivo ricorso depositato il 12 marzo 2009 [OSCURATO:PERSONA] ha opposto la cartella esattoriale notificatale per il credito in esame.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V., nel contraddittorio delle parti, riuniti i ricorsi, ha accolto l’opposizione.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita.

Il giudizio è stato interrotto in ragione dell’estinzione dell’ente preposto alla riscossione e riassunto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1898/2018, ha accolto l’appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la contraddittorietà ed erroneità della motivazione in quanto la P.A. avrebbefirmato la convenzione che la vedeva come effettiva destinataria della prestazione lavorativa e sarebbe stato dimostrato che il direttore scolastico le aveva impartito le disposizioni lavorative ed assegnato le mansioni.

Non vi sarebbestato, poi, alcun illecito e sarebbero stati allegati e dimostrati gli elementi costitutivi dell’intercorso rapporto lavorativo.

La doglianza è inammissibile, non essendopiù prevista nel nostro ordinamento fra i motivi di ricorso per cassazione la contraddittorietà ed erroneità della motivazione. 2) Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione ed errata applicazione degli artt. 1419, 1424, 2041 e 2126 c.c. perché nella vicenda in questione sarebberostati presenti tutti gli indici sintomatici della subordinazione.

Sarebbe stata del tutto irrilevante l’assenza di un regolare atto di nomina o la contrarietà a norma imperativa del rapporto.

La P.A. avrebbeerrato anche nel ritenere che non potesse trovare applicazione l’art. 2041 c.c.

La doglianza è infondata.

Al fine della ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego, e della conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle domande che in esso trovino titolo immediato e diretto, i vizi afferenti all’attodi nomina non spiegano rilievo, ove non implichino giuridicainesistenza dell ’ atto stesso(Cass., SU, n. 4696 del 19 ottobre 1978).

Nella specie, la Corte territoriale ha accertato, con un giudizio di merito non contestato in maniera specifica dalla ricorrente, che non vi era stato alcuno scambio di volontà fra la P.A. interessata e [OSCURATO:PERSONA] volto a costituire un rapporto di lavoro.

In particolare, era emerso che la prestazione lavorativa della ricorrente era stata resa sulla base di una convenzione stipulata con l’Agenzia di avviamento al lavoro [OSCURATO:PERSONA], la quale prevedeva all’art. 6 che l’obbligo di pagare quanto dovuto gravasse sulla detta Agenzia.

Pertanto, era contro quest’ultima che [OSCURATO:PERSONA] doveva agire in giudizio.

La sentenza impugnata ha pure rilevato che la medesima ricorrente, a fronte della considerazione del contenuto della convenzione di cui sopra, aveva omesso di indicare la fonte alternativa dalla quale sarebbe derivato un obbligo a carico della P.A. con esclusione di quello dell’Agenzia de qua.

Prive di pregio sono le rimostranze della ricorrente concernenti le valutazioni della Corte territoriale in ordine all’illiceità della vicenda.

Infatti, la Corte d’appello di Napoli ha semplicemente preso atto del fatto che il pagamento percepito da [OSCURATO:PERSONA] era dipeso dalla circostanza, rimasta incontestata, che la presunta costituzione del rapporto di lavoro era avvenuta ‹‹attraverso un uso manipolativo del sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’allora Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che ha determinato l’inserimento del nominativo dell’appellata quale “incaricata amministrativa a tempo determinato”››.

Tale circostanza ha avuto rilievo ai fini dell’accertamento che non vi era stata alcuna volontà della P.A. di instaurare un rapporto giuridico con [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che questo non era mai esistito e che i pagamenti erano stati eseguiti solo a causa di “una azione pacificamente delittuosa”.

Nella specie, trova allora applicazione il risalente orientamento per il quale l’accordo delle parti, ai fini della conclusione del contratto, può considerarsi inesistente “solo quando sia impossibile la giuridica identificazione di una espressione della volontà comune che, sorretta da comune intenzione, abbia forza di legge tra le parti, e non anche nei casi in cui il consenso sia solo viziato o minato da errore” (Cass., Sez. 3, n. 3378 del 22 marzo 1993).

Nel caso in esame, la corte territoriale ha verificato proprio la n on configurabilità di una “volontà comune”.

Infine, non vi è stata nessuna violazione dell’art. 2041 c.c., in quanto la ricorrente ben avrebbe potuto agire nei confronti dell’Agenzia di avviamento al lavoro [OSCURATO:PERSONA]. 3)Il ricorso è rigettato.

Nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese di lite, in ragione del fatto che le PP.AA. sono rimaste intimate.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).

P.Q.M.

La Corte, -rigetta il ricorso; -dà atto che sussiste l’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17932/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], c on domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente- contro Ministero dell’Istruzione, dell’Universitàe della Ricerca , Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Entrate Riscossione; -intimati - avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Napoli, n. 1898/2018, pubblicata il 10 aprile 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/12/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con un ricorso depositato presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V. il 6 giugno 2008, azione di accertamento negativo contro l’atto di recupero di credito erariale notificatole dal Ministero dell’Economia e delle [OSCURATO:PERSONA] territoriale di Caserta per un importo di € 5.226,95, oltre accessori. La P.A. ha rivendicato la ripetizione dell’indebito oggettivo costituito dal pagamento di prestazioni lavorative espletate dalla medesima Maltempo presso un istituto scolastico di [OSCURATO:PERSONA] a Vico nell’anno scolastico 2006/2007 da gennaio a giugno 2007 in ragione dell’assenza di un titolo di giustificazione del detto pagamento. La ricorrente ha dedotto che l’atto di recupero doveva ritenersi illegittimo poiché il contestato indebito oggettivo corrispondeva alle retribuzioni a lei spettanti per la prestazione lavorativa resa. Con successivo ricorso depositato il 12 marzo 2009 [OSCURATO:PERSONA] ha opposto la cartella esattoriale notificatale per il credito in esame. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C.V., nel contraddittorio delle parti, riuniti i ricorsi, ha accolto l’opposizione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita. Il giudizio è stato interrotto in ragione dell’estinzione dell’ente preposto alla riscossione e riassunto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate -Riscossione. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1898/2018, ha accolto l’appello. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la ricorrente lamenta la contraddittorietà ed erroneità della motivazione in quanto la P.A. avrebbefirmato la convenzione che la vedeva come effettiva destinataria della prestazione lavorativa e sarebbe stato dimostrato che il direttore scolastico le aveva impartito le disposizioni lavorative ed assegnato le mansioni. Non vi sarebbestato, poi, alcun illecito e sarebbero stati allegati e dimostrati gli elementi costitutivi dell’intercorso rapporto lavorativo. La doglianza è inammissibile, non essendopiù prevista nel nostro ordinamento fra i motivi di ricorso per cassazione la contraddittorietà ed erroneità della motivazione. 2) Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione ed errata applicazione degli artt. 1419, 1424, 2041 e 2126 c.c. perché nella vicenda in questione sarebberostati presenti tutti gli indici sintomatici della subordinazione. Sarebbe stata del tutto irrilevante l’assenza di un regolare atto di nomina o la contrarietà a norma imperativa del rapporto. La P.A. avrebbeerrato anche nel ritenere che non potesse trovare applicazione l’art. 2041 c.c. La doglianza è infondata. Al fine della ricorrenza di un rapporto di pubblico impiego, e della conseguente devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle domande che in esso trovino titolo immediato e diretto, i vizi afferenti all’attodi nomina non spiegano rilievo, ove non implichino giuridicainesistenza dell ’ atto stesso(Cass., SU, n. 4696 del 19 ottobre 1978). Nella specie, la Corte territoriale ha accertato, con un giudizio di merito non contestato in maniera specifica dalla ricorrente, che non vi era stato alcuno scambio di volontà fra la P.A. interessata e [OSCURATO:PERSONA] volto a costituire un rapporto di lavoro. In particolare, era emerso che la prestazione lavorativa della ricorrente era stata resa sulla base di una convenzione stipulata con l’Agenzia di avviamento al lavoro [OSCURATO:PERSONA], la quale prevedeva all’art. 6 che l’obbligo di pagare quanto dovuto gravasse sulla detta Agenzia. Pertanto, era contro quest’ultima che [OSCURATO:PERSONA] doveva agire in giudizio. La sentenza impugnata ha pure rilevato che la medesima ricorrente, a fronte della considerazione del contenuto della convenzione di cui sopra, aveva omesso di indicare la fonte alternativa dalla quale sarebbe derivato un obbligo a carico della P.A. con esclusione di quello dell’Agenzia de qua. Prive di pregio sono le rimostranze della ricorrente concernenti le valutazioni della Corte territoriale in ordine all’illiceità della vicenda. Infatti, la Corte d’appello di Napoli ha semplicemente preso atto del fatto che il pagamento percepito da [OSCURATO:PERSONA] era dipeso dalla circostanza, rimasta incontestata, che la presunta costituzione del rapporto di lavoro era avvenuta ‹‹attraverso un uso manipolativo del sistema informativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’allora Ministero della [OSCURATO:PERSONA] che ha determinato l’inserimento del nominativo dell’appellata quale “incaricata amministrativa a tempo determinato”››. Tale circostanza ha avuto rilievo ai fini dell’accertamento che non vi era stata alcuna volontà della P.A. di instaurare un rapporto giuridico con [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che questo non era mai esistito e che i pagamenti erano stati eseguiti solo a causa di “una azione pacificamente delittuosa”. Nella specie, trova allora applicazione il risalente orientamento per il quale l’accordo delle parti, ai fini della conclusione del contratto, può considerarsi inesistente “solo quando sia impossibile la giuridica identificazione di una espressione della volontà comune che, sorretta da comune intenzione, abbia forza di legge tra le parti, e non anche nei casi in cui il consenso sia solo viziato o minato da errore” (Cass., Sez. 3, n. 3378 del 22 marzo 1993). Nel caso in esame, la corte territoriale ha verificato proprio la n on configurabilità di una “volontà comune”. Infine, non vi è stata nessuna violazione dell’art. 2041 c.c., in quanto la ricorrente ben avrebbe potuto agire nei confronti dell’Agenzia di avviamento al lavoro [OSCURATO:PERSONA]. 3)Il ricorso è rigettato. Nessuna statuizione deve essere emessa in ordine alle spese di lite, in ragione del fatto che le PP.AA. sono rimaste intimate. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015). P.Q.M. La Corte, -rigetta il ricorso; -dà atto che sussiste l’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovut
Sentenza Cassazione n. 35797/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris