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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12282/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Roma' il 9 gennaio 2023, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Velletri del 9 marzo 2022, decidendo su accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena che era stata inflitta all'esito del giudizio di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato (così riqualificato) di cui all'art. 624-bis cod. pen. (capo A dell'editto). 2.Entrambi i ricorrenti si affidano al medesimo atto di impugnazione con il quale censurano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta carenza o illogicità della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. (motivo num. 1).

Nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] si lamenta anche violazione di legge in ordine all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (motivo num. 2) e in relazione al riconoscimento della contestata recidiva (motivo num. 3). 3.Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 3.1.Per quanto riguarda l'omessa motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. (motivo num. 1), si rammenta che, a seguito della reintroduzione del concordato in appello per effetto dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del novellato art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice rimane limitata unicamente ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). 3.2.Quanto all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (motivo num. 2), la Corte territoriale ha provveduto a revocare la pena accessoria dell'interdizione legale, sostituendola con quella dell'interdizione temporanea per la durata di cinque anni, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., a carico di [OSCURATO:PERSONA].

Appare al riguardo non pertinente il precedente di legittimità invocato nel secondo motivo di ricorso (p. 4 dell'impugnazione), ossia Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, secondo cui «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018)».

Infatti, nel caso di specie la Corte di appello ha applicato la sanzione accessoria di cinque anni in misura "fissa", come previsto dall'art. 29 cod. pen., avendo pronunziato condanna a pena superiore a tre anni di reclusione (v. pp. 4-5 della sentenza impugnata, motivazione e dispositivo).

3.3. In relazione alla recidiva (motivo num. 3), infine, si prende necessariamente atto che si è proceduto ex art. 599-bis cod. proc. pen. con rinunzia a più motivi, tra i quali, appunto, quello sulla recidiva.

Del resto, ne è ben consapevole il ricorrente, che infatti esordisce così (p. 5 dell'impugnazione): "Sebbene vi sia stata ratifica dell'accorso sanzionatorio tra le parti [...]".

4. Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed inoltre ciascuno della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la Corte di appello di Roma' il 9 gennaio 2023, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Velletri del 9 marzo 2022, decidendo su accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha rideterminato, riducendola, la pena che era stata inflitta all'esito del giudizio di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato (così riqualificato) di cui all'art. 624-bis cod. pen. (capo A dell'editto). 2.Entrambi i ricorrenti si affidano al medesimo atto di impugnazione con il quale censurano inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e manifesta carenza o illogicità della motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. (motivo num. 1). Nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] si lamenta anche violazione di legge in ordine all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici (motivo num. 2) e in relazione al riconoscimento della contestata recidiva (motivo num. 3). 3.Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati. 3.1.Per quanto riguarda l'omessa motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. (motivo num. 1), si rammenta che, a seguito della reintroduzione del concordato in appello per effetto dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del novellato art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sulla insussistenza di circostanze aggravanti o di cause di nullità assoluta o inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice rimane limitata unicamente ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani e altro, Rv. 272853; Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755). 3.2.Quanto all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici (motivo num. 2), la Corte territoriale ha provveduto a revocare la pena accessoria dell'interdizione legale, sostituendola con quella dell'interdizione temporanea per la durata di cinque anni, ai sensi dell'art. 29 cod. pen., a carico di [OSCURATO:PERSONA]. Appare al riguardo non pertinente il precedente di legittimità invocato nel secondo motivo di ricorso (p. 4 dell'impugnazione), ossia Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, secondo cui «La durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva irrogato agli imputati le pene accessorie conseguenti al reato di bancarotta fraudolenta per il periodo fisso di dieci anni richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 2018)». Infatti, nel caso di specie la Corte di appello ha applicato la sanzione accessoria di cinque anni in misura "fissa", come previsto dall'art. 29 cod. pen., avendo pronunziato condanna a pena superiore a tre anni di reclusione (v. pp. 4-5 della sentenza impugnata, motivazione e dispositivo). 3.3. In relazione alla recidiva (motivo num. 3), infine, si prende necessariamente atto che si è proceduto ex art. 599-bis cod. proc. pen. con rinunzia a più motivi, tra i quali, appunto, quello sulla recidiva. Del resto, ne è ben consapevole il ricorrente, che infatti esordisce così (p. 5 dell'impugnazione): "Sebbene vi sia stata ratifica dell'accorso sanzionatorio tra le parti [...]". 4. Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed inoltre ciascuno della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. C
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