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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26707/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5856/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:SOCIETA], ora incorporata in [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 45; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4551/33/2014, depositata 1'11 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 41/25/12 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], incorporata in [OSCURATO:PERSONA] spa, contro l'avviso di accertamento IVA 2004.

La CTR osservava in particolare che le operazioni di c.d. cash pooling infragruppo, oggetto dell'atto impositivo impugnato, dovevano considerarsi latamente abusive ed in particolare idonee a consentire una maggiore detrazione dell'IVA, non essendo al riguardo fondate le allegazioni difensive della società contribuente.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo sei motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate.

Considerato che: Nelle more del giudizio di legittimità la società contribuente ha depositato istanza per declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 1, comma 4, dl 148/2017, con allegata documentazione.

Con ordinanza in data 11 maggio 2021 questa Corte ha chiesto chiarimenti al riguardo all'Agenzia delle entrate, che, con nota in data 22 marzo 2022, ha confermato l'avvenuta definizione agevolata della controversia, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

Non vi è dunque ragione per non accogliere le concordi istanze delle parti.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.< Cosi deciso in Roma 2 'Ì »y 20 Il presidente tr- DEPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5856/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3 [OSCURATO:SOCIETA], ora incorporata in [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 45; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4551/33/2014, depositata 1'11 settembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 41/25/12 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA], incorporata in [OSCURATO:PERSONA] spa, contro l'avviso di accertamento IVA 2004. La CTR osservava in particolare che le operazioni di c.d. cash pooling infragruppo, oggetto dell'atto impositivo impugnato, dovevano considerarsi latamente abusive ed in particolare idonee a consentire una maggiore detrazione dell'IVA, non essendo al riguardo fondate le allegazioni difensive della società contribuente. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo sei motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Considerato che: Nelle more del giudizio di legittimità la società contribuente ha depositato istanza per declaratoria di cessazione della materia del contendere ex art. 1, comma 4, dl 148/2017, con allegata documentazione. Con ordinanza in data 11 maggio 2021 questa Corte ha chiesto chiarimenti al riguardo all'Agenzia delle entrate, che, con nota in data 22 marzo 2022, ha confermato l'avvenuta definizione agevolata della controversia, chiedendo dichiararsi estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Non vi è dunque ragione per non accogliere le concordi istanze delle parti. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.< Cosi deciso in Roma 2 'Ì »y 20 Il presidente tr- DEPO
Sentenza Cassazione n. 26707/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris