CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 26714/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA]. n. sez. 846/2025 UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 13831/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentiti i difensori di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ascola e avvocato [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del patrocinio dei difensori, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone che lo aveva ritenuto responsabile in ordine al delitto di peculato condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione. Secondo l’accusa, [OSCURATO:PERSONA], quale incaricato di pubblico servizio in quanto titolare della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]”, affidatario della gestione del concreto esercizio dell’attività di gioco da parte del concessionario “[OSCURATO:SOCIETA]., avendo la disponibilità per conto e nell’interesse della citata concessionaria e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, della somma di euro 59.218,96, di cui CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26714/2025 Roma, lì, 21/07/2025 euro 14.018, 14 a titolo di PREU ([OSCURATO:PERSONA]), euro 282,19 a titolo di canone di concessione, euro 44.425,43 secondo quanto previsto dalla legge di stabilità del 2015/2016 (art. 1, comma 649 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e art. 1, comma 920, legge n. 208 del 28 dicembre 2015), si appropriava di detta somma di denaro caratterizzata da una originaria destinazione pubblicistica. Per quanto qui di interesse, la decisione con cui la Corte di merito ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale in ordine a fatti di cui agli artt. 81, 314 cod. pen. evidenzia come la mancata consegna alla concessionaria “[OSCURATO:SOCIETA].” dell’importo costituente il “prelievo forzoso” previsto dalla legge di stabilità per il 2015 avesse integrato il delitto di peculato in ragione del vincolo di destinazione pubblica impresso alla stessa, della sussistenza del dolo del delitto contestato e dell’irrilevanza del dedotto errore sulla norma extra-penale. 2. Il ricorrente deduce due motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. quanto ad elemento oggettivo dell’art. 314 cod. pen. Con riferimento all’omesso versamento del prelievo forzoso, si deduce che la Corte di appello ha errato là dove ha ritenuto sussistente un vincolo di natura pubblicistica riferito alle somme di denaro acquisite precedentemente alla emanazione dell’art. 1, comma 921, l. n. 208 del 2015 (legge di stabilità del 2016), non spiegando in quale misura le somme il cui obbligo di restituzione all’Erario gravava sul concessionario (secondo l’art. 1, comma 649 legge n. 190 del 2014), potessero essere oggetto di peculato da parte del Poerio sul quale gravava un obbligo di natura privatistica col primo. L’incertezza del quadro normativo esistente sino alla sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 2018 e di questa Corte di cassazione a Sezioni Unite (si fa riferimento alla Sez. U, n. 6087 del /24/09/2020, Ribbo, Rv. 280573) non consente - si assume - di ritenere sussistente la volontà di appropriarsi della somma relativa al cosiddetto “prelievo forzoso” previsto dalla legge di stabilità del 2015, abrogato con quella di stabilità del 2016. Poiché la contestazione è relativa al mancato versamento del prelievo forzoso afferente alla sola “quota di stabilità”, diversa dal PREU, che rappresenta la riduzione dei compensi e degli aggi stabiliti in favore del concessionario e di coloro che operano nella cosiddetta filiera della gestione, la Corte di appello, oltre ad apprezzare come determinante l’inadempimento accertato di seguito all’intimazione di pagamento e conseguenziale messa in mora da parte della società concessionaria, avrebbe dovuto dare atto dell’intervenuta intereversio possessionis tale da far ritenere che l’agente avesse impiegato uti dominus il denaro non corrisposto. In senso inverso depone, invece, la circostanza che il ricorrente, all’atto del sequestro operato il 15 maggio 2017 presso la ditta “[OSCURATO:PERSONA]”, avesse consegnato spontaneamente la somma in contante di euro 66.610,00, specificando che la stessa fosse destinata all’adempimento di impellenti pagamenti da parte della citata ditta. Risulta contraddittoria la valorizzazione, ai fini della sussistenza del dolo, della frase di analogo tenore espressa in occasione delle spontanee dichiarazioni da parte del Poerio che avrebbe semmai dimostrato la mancanza di consapevolezza, là dove la Corte territoriale non ha dubitato del fatto che il ricorrente si fosse rappresentato la possibilità di pagare immediatamente ed attendere l’esito del contenzioso in materia di debenza del tributo in esame (salvo richiederne in seguito la restituzione), ovvero trattenere l’importo richiesto dal concessionario solo se dovuto. La citata alternativa, pur ipotizzata dalla stessa sentenza, non ha condotto i Giudici di merito ad escludere la sussistenza della condotta appropriativa ex art. 314 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo di deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e agli artt. 5, 43, 47 e 314 cod. pen. quanto ad insussistenza del dolo di appropriazione dell’incaricato di pubblico servizio. Erronea risulta – si sostiene - la parte della decisione che ha ritenuto esistente il dolo del reato di peculato ed in particolare l’inapplicabilità dell’art. 47, terzo comma, cod. pen., là dove è stato escluso che si verta in ipotesi di errore di diritto su un elemento determinante della fattispecie di cui all’art. 314 cod. pen. quanto a natura pubblica della somma di denaro. La natura pubblica del denaro è dato che ha potuto prendere corpo solo all’esito di un complesso iter legislativo e di una ondivaga giurisprudenza di legittimità che caratterizzava l’intero settore delle scommesse elettroniche. La legge ammette espressamente spazi di scusabilità dell’errore proprio in quei settori giuridici contrassegnati da elevato tecnicismo, ciò confermato dal tenore dell’art. 15 d.lgs. n. 74 del 2000 secondo cui «al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell’art. 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi del presente decreto la violazione di norme tributarie dipendenti da obbiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione». Il ricorrente aveva comunque provveduto al pagamento del “PREU”, condotta incompatibile con il dolo di peculato relativamente al pagamento di una somma di denaro che, all’epoca, non risultava certa a causa dell’incerta interpretazione della norma di settore. Si osserva come le regole di esperienza su cui poggia l’accertamento dell’elemento soggettivo sono inidonee e richiamano elementi eccentrici. 3. Con memoria presentata dai difensori, il ricorrente insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso, allegando documentazione da cui emerge la personale scarsa scolarizzazione a dimostrazione dell’impossibilità di comprendere la complessa normativa che disciplina la gestione del gioco elettronico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Entrambi i motivi di ricorso deducono indistintamente (spesso sovrapponendo i profili) l’insussistenza del delitto di peculato contestato, sia per carenze oggettive che soggettive, censurando la natura ab origine pubblica dell’importo non corrisposto, la qualifica del gestore o dell’esercente l’attività di gioco, l’intervenuta interversio possessionis, la sussistenza dell’elemento soggettivo in ordine a detti profili sul presupposto dell’esistenza di contrasti interpretativi della normativa involgente proprio la qualifica dell’esercente e la natura delle somme incassate da costui. Tutte le questioni poste risultano, invero ormai da tempo superate dalla decisione di questa Corte a Sezioni Unite che ha statuito come integri il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del [OSCURATO:PERSONA] (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione, avendo questa Corte precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente in quanto delegati a svolgere attività proprie del concessionario (Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, dep. 2021, Rubbo, Rv. 280573 - 01). La decisione in questione, contrariamente a quanto ipotizzato nel ricorso, non ha preso in esame solo la natura giuridica del “[OSCURATO:PERSONA]”, ma ha anche rilevato come analoga natura ab origine pubblica competa all’importo che deve essere trasferito al concessionario quale prelievo forzoso costituente la c.d. "quota di stabilità" e cioè quella parte di incasso, differente dal PREU, che l’art. 1, comma 649, della legge di stabilità per il 2015, n. 190 del 2014 (disposizione in seguito abrogata dall’art. 1, comma 920 della legge di stabilità del 2016, n. 208 del 2015) impone ai concessionari ed ai soggetti da costoro delegati e attivi in tutta la “filiera” delle giocate attraverso gli apparecchi di gioco collegati con Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (già Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) che ne monitorano da remoto il funzionamento e l’incasso in tempo reale. Secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite Rubbo, che hanno tenuto in debito conto analoghe conclusioni raggiunte dalla Giurisprudenza delle Sezioni Unite civili (Sez. U. civ. n. 13330 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 613290) e le pertinenti decisioni della giustizia contabile (Corte dei conti, Sez. I App., n. 1086 del 18.09. 2014 e Corte dei conti Lazio, sez. reg. giurisd., n. 2110 del 05/11/2010), anche il mancato trasferimento al concessionario della "quota di stabilità", parte di incasso differente dal PREU determinata in ragione di una riduzione dei compensi e degli aggi stabiliti in favore dei concessionari e dei gestori ed esercenti, integra il delitto di peculato, non potendosi fare alcuna distinzione tra quote tributarie e suo profitto, in quanto tutto l’importo immesso nelle slot-machine appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione (Sez. 2, n. 46068 del 23/11/2021, Rossi; Sez. 6, n. 46012 del 13/09/2023, Pozzi). [OSCURATO:PERSONA] (Sez. U, n. 6087 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2021, Rubbo, cit.) hanno, inoltre, rimarcato come anche il gestore (figura assimilata a quella dell’esercente) rivesta la qualifica di incaricato di pubblico servizio in quanto gestore degli incassi e detentore nomine alieno del denaro proprio in ragione del servizio pubblico svolto. Per il rapporto contrattuale che lo lega al concessionario, il gestore (o esercente) esercita detto servizio nella parte delegatagli, partecipando, non quale mero esecutore, anche all’attività di “agente contabile” del concessionario ex art. 188, R.D. 23 maggio 1924 n. 827, provvedendo, in piena autonomia ed al di fuori dell’ambito di controllo del concessionario, alla contabilizzazione e movimentazione degli importi incassati. 3. In detti termini si è espressa la Corte territoriale che ha condiviso e fatto propria l’analoga conclusione cui era pervenuto il Tribunale, là dove aveva messo in evidenza la condotta appropriativa del ricorrente realizzatasi all’atto dell’inevasa richiesta e messa in mora datata 6 luglio 2016 di consegna delle somme in favore del concessionario “HBG Connex”. 4. Riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello e declinata in fatto risulta il tentativo di accreditare la tesi secondo cui il ricorrente, in ragione delle incertezze interpretative esistenti in materia, non fosse consapevole dell’altruità (natura pubblica) dell’importo di denaro non consegnato al concessionario. Ed invero, non risultano efficacemente smentite le puntuali argomentazioni svolte dalla Corte di appello che ha evidenziato come il ricorrente avesse in detta vicenda dimostrato di essere ben consapevole della normativa che governava la materia e del vincolo pubblicistico delle somme incassate, smentendo, al contempo, con argomentazioni complete e logiche in quanto fondate sugli atti processuali esaminati, come non fosse dimostrata la tesi secondo cui il ricorrente avesse inteso attendere l’esito del giudizio di legittimità (non essendo mai stata neppure ipotizzata l’intrapresa azione giudiziaria) e della sentenza della Corte costituzionale sulla materia, evenienza comunque inconferente anche alla luce della data del commesso reato individuata in epoca immediatamente successiva alla richiesta di consegna del denaro del 6 luglio 2016 da parte della società concessionaria. La Corte di appello ha, infatti, osservato che, contrariamente a quanto sostenuto in sede di dichiarazioni rese in dibattimento, la somma sequestrata a carico della “ditta Poerio” nel corso di una perquisizione eseguita all’atto della esecuzione di una misura cautelare relativa ad altro procedimento, non fosse stata consegnata dal ricorrente, ma trovata dai militari che, escussi nel procedimento, avevano dichiarato, su espressa domanda della difesa del Poerio, di non aver avuto alcuna notizia dal Poerio della detenzione della somma in contente di oltre 66.000 euro rinvenuta all’interno di una cassaforte (aperta comunque con il contributo del Poerio in quanto non fu necessario l’intervento di un fabbro) e, soprattutto, che la frase secondo cui con detta somma si sarebbe dovuto provvedere ad impellenti pagamenti da parte della “ditta Poerio”, contrariamente a quanto affermato, non fosse stata pronunciata dal ricorrente, ma dall’amministratore giudiziario nominato in quel procedimento e presente alle fasi della perquisizione e successivo sequestro. Il ricorrente, invero, nel sostenere un travisamento delle risultanze probatorie allorché allega il verbale delle operazioni concluse (che ad ogni modo non riporta frasi rese sul punto dal Poerio, ma dà atto di quanto affermato dall’amministratore), chiede a questa Corte una non consentita valutazione del contenuto di atti che la Corte territoriale ha dimostrato di aver correttamente vagliato. Irrilevante, in ordine alla sussistenza del dolo del delitto di peculato realizzato per mezzo dell’appropriazione dell’importo di denaro incassato dalla gestione delle slot machine, risulta la circostanza, rappresentata attraverso le memorie presentate dalla difesa, che il ricorrente avesse uno scarso grado di scolarizzazione, elemento sottoposto alla diretta ma preclusa valutazione di questa Corte e sottratto al vaglio della pertinente sede di merito che quanto a consapevolezza aveva fornito adeguata risposta fondata sui dati probatori a disposizione, comprese le allegazioni del ricorrente. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25/06/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]