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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 3209/2008

ECLI:EU:C:2008:536
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008CJ0036_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 30, 31 e 36 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1) – Formazione specifica richiesta per esercitare come medico generico.

[OSCURATO:PERSONA]

1) Adottando e mantenendo in vigore norme come quelle dell’art. 29, paragrafi d.1 e d.2, della legge 3209/2003, non conformi agli artt. 30, 31 e 36 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detti artt. 30, 31 e

36. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008CJ0036_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 30, 31 e 36 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1) – Formazione specifica richiesta per esercitare come medico generico. [OSCURATO:PERSONA] 1) Adottando e mantenendo in vigore norme come quelle dell’art. 29, paragrafi d.1 e d.2, della legge 3209/2003, non conformi agli artt. 30, 31 e 36 della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/16/CEE, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detti artt. 30, 31 e 36. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 3209/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris