CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12852/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; osservato, che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità e da esaminare per primo per priorità logico-giuridica, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello compiutamente assolto al proprio onere argomentativo dando rilievo alla confessione dell'addebito da parte dell'imputato, corroborata da quanto registrato dalle telecamere installate presso il luogo del danneggiamento contestato al capo B), dal racconto della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva colto in flagranza e dal ritrovamento da parte della polizia giudiziaria della mazza di ferro utilizzata per una delle due azioni illecite ( pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che anche il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di sussistenza della ritenuta aggravante, è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di video-sorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Saja, Rv. 280157); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q. P.Q.M