CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30201/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11554-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE E [OSCURATO:PERSONA]() 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 2010/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 11554 sez. MT - ud. 22-06-2021 -2- Rg 11544-20 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:PERSONA] +1 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, che, su impugnazione da parte della curatela fallimentare di [OSCURATO:PERSONA], per ottenere l'annullamento delle cartelle di pagamento relative a iscrizione a ruolo IRPEF, IVA, ILOR, interessi e sanzioni per anni di imposta 1990-91-92, accolto in primo grado dalla CTP di Catania, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo l'Amministrazione decaduta dalla relativa pretesa tributaria. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1.Con il primo e unico motivo l'Agenzia deduce, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. violazione e falsa applicazione dell'art.138 L.388/2000 e art.9, comma 17, L. 289/2002, nonché, dell'art. 25 -bis e comma 5-ter D.L. n.105/2005, in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c.. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Come questa Corte ha già affermato, la disposizione di cui al terzo comma, dell'articolo 1381.388/2000 prevede un termine di decadenza (riferito, peraltro, alla data di esecutività del ruolo, non alla data di notifica la cartella), per l'azione di riscossione delle somme insolute dovute dal contribuente a seguito della regolamentazione, da effettuare entro il 15.12.2002, prevista dal primo comma dello stesso articolo. 2.2.Tale disposizione, dunque, non può in alcun modo valere per far rivivere obbligazioni tributarie per le quali alla menzionata data (nella specie, notificate solo il 18/05/2006, come si evince dalla sentenza impugnata), l'Amministrazione finanziaria fosse decaduta dall'azione di riscossione; come appunto è avvenuto nella presente fattispecie, secondo l'accertamento operato dal giudice di merito in base ad un'applicazione retroattiva dell'articolo 5 ter del decreto legge 106/05, non specificamente censurata nel ricorso e, comunque, conforme all'orientamento espresso da questa Corte con le sentenze nn. 26104/05, 1435/2006, 4745/2006, 16826/2006. Con decisioni alle quali il Collegio intende dare continuità, questa Corte, ha infatti già avuto modo di precisare, con le sentenze nn. 956/14 e 7274/14, che in tema di accertamento e riscossione dei tributi, l'art. 138, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel consentire ai contribuenti coinvolti nel sisma del 1990 un'ampia rateazione per il versamento dei tributi dovuti, non ha, per ciò solo, prorogato il termine entro cui deve essere emesso, dall'ufficio, l'atto impositivo. (Cass.6074/14). 3. Il ricorso va pertanto respinto. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Roma, 22 giugno 2021 [OSCURATO:PERSONA] dente DEPOSITATOiyAW9d*RIA O i [OSCURATO:PERSONA]