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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 07401/2023

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iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 14540/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella veste di rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta agisce quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) doValue s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura generale alle liti conferita con atto pubblico del 7.6.2011; Oggetto:opposizione agli atti esecutivi -impugnazione con appello invece che con ricorso per cassazione -istituto della translatio iudicii -applicabilità - esclusione -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:SOCIETA].; Comune di Castelliri; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 9 marzo 2021 n. 1815; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi reso aggiudicatario di un immobile all’esito di una espropriazione immobiliare, trascurò di versare nei termini stabiliti dal giudice il saldo del prezzo.

Egli propose allora istanza di rimessione in termini, che fu rigettata dal giudice dell’esecuzione.

Avverso tale provvedimento di rigetto [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione agli atti esecutivi.

2. Il Tribunale di Cassino con sentenza 125/20 dichiarò estinto il giudizio a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, della quale era stato onerato l’attore.

La sentenza venne appellata dal soccombente.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 9 marzo 2021 n. 1815, dichiarò inammissibile il gravame, sul presupposto che le sentenze di primo grado pronunciate in materia di opposizione agli atti esecutivi sono inappellabili, e possonoessere impugnate solo con ricorso per cassazione.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo.

Hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] (e per essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., volontariamente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la [OSCURATO:SOCIETA]. (e per essa la mandataria doValue s.p.a.) e Renato d’Ambrosio, nella veste di professionista delegato alla procedura esecutiva nel corso della quale fu adottato il provvedimento oggetto di opposizione. [OSCURATO:SOCIETA]., il Comune di Castelliri e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensivain questa sede. [OSCURATO:PERSONA] C.M. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente rileva la Corte che: -) il ricorrente non ha dimostrato la regolare notifica del ricorso alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed a [OSCURATO:PERSONA]; è superfluo tuttavia provvedere ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., in virtù della manifesta inammissibilità del ricorso, per quanto si dirà; -) il ricorrente non ha depositato copia notificata della sentenza impugnata; l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. causata da tale mancanza tuttavia è stata sanata dal fatto che il suddetto provvedimento e la relata di notifica sono stati depositati dalla Cerved C.M., secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U- , Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 -02); -) infine, rileva la Corte che il controricorso depositato dalla doValue s.p.a. quale rappresentante della FINO 1 Securiti s ation s.r.l. è inammissibile per difetto di valida procura.

Il difensore della doValue, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha infatti dichiarato di avere proposto il controricorso in virtù di “procura generale alle liti del 7.6.2011”, ritualmente allegata.

Questa Corte ha tuttavia ripetutamente affermato che il ricorso (od il controricorso) per cassazione proposti in forza di una procura generale alle liti conferita anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata sono inammissibili, per difetto del requisito della specialità della procura (Sez. 3, Sentenza n. 24548 del 20/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 7084 del 28/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 11583 del 31/05/2005, Rv. 582409 -01; Sez.

L, Sentenza n. 7710 del 16/05/2003, Rv. 563224 -01).

2. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], invocando il precedente di Sez.

U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016, sostiene che la Corte d’appello, una volta rilevato che la sentenza di primo grado era inappellabile, non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello, ma avrebbe dovuto “trasmettere gli atti alla Corte di cassazione”.

2.1. Il motivo è infondato.

Il principio affermato dalla decisione delle Sezioni Unite invocata dal ricorrente (Cass. sez. un. 18121/16, cit.) è nel senso che il giudice investito dell’appello, se incompetente per territorio o per grado, non può dichiarare inammissibile il gravame, ma deve fissare all’appellante un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.

Questo principio, ovviamente, ha per presupposto che l’impugnazione proposta corrisponda a quella prevista dalla legge avverso il provvedimento impugnato.

Esso dunque non può trovare applicazione quando l’impugnante abbia proposto un mezzo di gravame non consentito, come ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, in tal senso, Sez. 6 -1, Ordinanza n. 5092 del 5/3/2018).

2.2. Nel caso di specie, pertanto, a tutto concedere quel principio si sarebbe potuto applicare se [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto un ricorso per cassazione dinanzi alla Corte d’appello. [OSCURATO:PERSONA], però, ha proposto un appello, e non un ricorso per cassazione (con quanto ne consegue in punto di termini, deposito, contenuto dell’atto).

Ha, dunque, proposto una impugnazione non consentita dalla legge, sicché correttamente la Corte d’appello ne ha dichiarata l’inammissibilità.

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

Nel rapporto processuale tra il ricorrente e la doValue non è luogo a provvedere sulle spese, in virtù della inammissibilità del controricorso per difetto di procura, secondo quanto esposto al § 1 che precede.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella indicata qualità, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.000, di cui 200per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, nella indicata qualità, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 14540/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella veste di rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., che a sua volta agisce quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - nonché -) doValue s.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura generale alle liti conferita con atto pubblico del 7.6.2011; Oggetto:opposizione agli atti esecutivi -impugnazione con appello invece che con ricorso per cassazione -istituto della translatio iudicii -applicabilità - esclusione -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:SOCIETA].; Comune di Castelliri; [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 9 marzo 2021 n. 1815; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dopo essersi reso aggiudicatario di un immobile all’esito di una espropriazione immobiliare, trascurò di versare nei termini stabiliti dal giudice il saldo del prezzo. Egli propose allora istanza di rimessione in termini, che fu rigettata dal giudice dell’esecuzione. Avverso tale provvedimento di rigetto [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione agli atti esecutivi. 2. Il Tribunale di Cassino con sentenza 125/20 dichiarò estinto il giudizio a causa della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, della quale era stato onerato l’attore. La sentenza venne appellata dal soccombente. La Corte d’appello di Roma, con sentenza 9 marzo 2021 n. 1815, dichiarò inammissibile il gravame, sul presupposto che le sentenze di primo grado pronunciate in materia di opposizione agli atti esecutivi sono inappellabili, e possonoessere impugnate solo con ricorso per cassazione. 3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo. Hanno resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA] (e per essa la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]., volontariamente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), la [OSCURATO:SOCIETA]. (e per essa la mandataria doValue s.p.a.) e Renato d’Ambrosio, nella veste di professionista delegato alla procedura esecutiva nel corso della quale fu adottato il provvedimento oggetto di opposizione. [OSCURATO:SOCIETA]., il Comune di Castelliri e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensivain questa sede. [OSCURATO:PERSONA] C.M. ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente rileva la Corte che: -) il ricorrente non ha dimostrato la regolare notifica del ricorso alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed a [OSCURATO:PERSONA]; è superfluo tuttavia provvedere ai sensi dell'articolo 291 c.p.c., in virtù della manifesta inammissibilità del ricorso, per quanto si dirà; -) il ricorrente non ha depositato copia notificata della sentenza impugnata; l’improcedibilità del ricorso ex art. 369 c.p.c. causata da tale mancanza tuttavia è stata sanata dal fatto che il suddetto provvedimento e la relata di notifica sono stati depositati dalla Cerved C.M., secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U- , Sentenza n. 8312 del 25/03/2019, Rv. 653597 -02); -) infine, rileva la Corte che il controricorso depositato dalla doValue s.p.a. quale rappresentante della FINO 1 Securiti s ation s.r.l. è inammissibile per difetto di valida procura. Il difensore della doValue, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha infatti dichiarato di avere proposto il controricorso in virtù di “procura generale alle liti del 7.6.2011”, ritualmente allegata. Questa Corte ha tuttavia ripetutamente affermato che il ricorso (od il controricorso) per cassazione proposti in forza di una procura generale alle liti conferita anteriormente alla pubblicazione della sentenza impugnata sono inammissibili, per difetto del requisito della specialità della procura (Sez. 3, Sentenza n. 24548 del 20/11/2009; Sez. 3, Sentenza n. 7084 del 28/03/2006; Sez. 3, Sentenza n. 11583 del 31/05/2005, Rv. 582409 -01; Sez. L, Sentenza n. 7710 del 16/05/2003, Rv. 563224 -01). 2. Con l’unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], invocando il precedente di Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016, sostiene che la Corte d’appello, una volta rilevato che la sentenza di primo grado era inappellabile, non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’appello, ma avrebbe dovuto “trasmettere gli atti alla Corte di cassazione”. 2.1. Il motivo è infondato. Il principio affermato dalla decisione delle Sezioni Unite invocata dal ricorrente (Cass. sez. un. 18121/16, cit.) è nel senso che il giudice investito dell’appello, se incompetente per territorio o per grado, non può dichiarare inammissibile il gravame, ma deve fissare all’appellante un termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente. Questo principio, ovviamente, ha per presupposto che l’impugnazione proposta corrisponda a quella prevista dalla legge avverso il provvedimento impugnato. Esso dunque non può trovare applicazione quando l’impugnante abbia proposto un mezzo di gravame non consentito, come ripetutamente affermato da questa Corte (da ultimo, in tal senso, Sez. 6 -1, Ordinanza n. 5092 del 5/3/2018). 2.2. Nel caso di specie, pertanto, a tutto concedere quel principio si sarebbe potuto applicare se [OSCURATO:PERSONA] avesse proposto un ricorso per cassazione dinanzi alla Corte d’appello. [OSCURATO:PERSONA], però, ha proposto un appello, e non un ricorso per cassazione (con quanto ne consegue in punto di termini, deposito, contenuto dell’atto). Ha, dunque, proposto una impugnazione non consentita dalla legge, sicché correttamente la Corte d’appello ne ha dichiarata l’inammissibilità. 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Nel rapporto processuale tra il ricorrente e la doValue non è luogo a provvedere sulle spese, in virtù della inammissibilità del controricorso per difetto di procura, secondo quanto esposto al § 1 che precede. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella indicata qualità, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.000, di cui 200per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA]Ambrosio, nella indicata qualità, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dell
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