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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2025

Cassazione n. 33377/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 29 maggio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 4-11-2022, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a mesi 8 di reclusione ed € 400 di multa perché colpevole del delitto di occupazione abusiva di alloggio popolare.

2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto per motivi del tutto generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero l'impugnazione è priva di qualsiasi adeguata ragione di critica della decisione impugnata pur emessa a seguito di concordato in appello sulla pena con contestuale rinuncia ai restanti motivi.

2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA].

IL PRESIDENTE gelo Capu,t9 -71(- C n 08 OTT SECONDA SEZIONE PENALE.fi Funzonr gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. in data 29 maggio 2025, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Napoli del 4-11-2022, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a mesi 8 di reclusione ed € 400 di multa perché colpevole del delitto di occupazione abusiva di alloggio popolare. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. quanto alla affermazione di responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto per motivi del tutto generici e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero l'impugnazione è priva di qualsiasi adeguata ragione di critica della decisione impugnata pur emessa a seguito di concordato in appello sulla pena con contestuale rinuncia ai restanti motivi. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA]. IL PRESIDENTE gelo Capu,t9 -71(- C n 08 OTT SECONDA SEZIONE PENALE.fi Funzonr gi
Sentenza Cassazione n. 33377/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris