CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 29561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti e con troricorrenti al ricorso incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio e per lui gli eredi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1873/2019 pubblicata in data 25 luglio 2019; Il Presidente titolare letta le rinunce al ricorso principale e al ricorso incidentale e le rispettive accettazioni; rilevato che le rinunce ai ricorsi hanno i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; 119/2022 RG 8146-2020 [OSCURATO:PERSONA] dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 2022.