CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 agosto 1982
Cassazione n. 03053/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/08/1982 avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del secondo motivo con rideterminazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento sopra indicato, la Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza del 13 maggio 2022 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Taranto all'esito di un giudizio abbreviato, con cui era stato condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 1 di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 650 cod. pen. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con rituale ministero difensivo, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 650 cod. pen., perché, essendo stato fermato l'imputato all'interno del territorio del proprio Comune di residenza, pur essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora, egli non aveva portato con sé la carta precettiva ma non voleva disobbedire mentre si sarebbe trattato di mera svista o dimenticanza. Con il secondo motivo, egli denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen. poiché la riduzione per il rito è stata commisurata in un terzo anziché nella metà, come previsto da tale disposizione. È stata anche depositata dal difensore una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi di ricorso risultano essere manifestamente infondati, quindi, meritevole di una dichiarazione d'inammissibilità. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché questa Corte ha già ritenuto nella sua massima formazione nomofilattica che «in tema di misure di prevenzione, la condotta del soggetto, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, che ometta di portare con sé e di esibire, agli agenti che ne facciano richiesta, la carta di permanenza di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 8 D.Lgs. n. 159 del 2011), integra la contravvenzione prevista dall'art. 650 cod. pen. - e non il delitto di cui all'art. 9, comma secondo, della legge n. 1423 del 1956 (attualmente art. 75, comma secondo, D.Lgs. n. 159 del 2011) - perché costituisce inosservanza di un provvedimento della competente autorità per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, preordinato soltanto a rendere più agevole l'operato delle forze di polizia.» e che, rispetto all'elemento psicologico necessario a ritenerlo configurabile, trattandosi di ipotesi contravvenzionale, non è necessario che la condotta omissiva sia motivata da una specifica volontà di sottrarsi ai dovuti adempimenti, essendo al contrario, sufficiente anche un atteggiamento negativo dovuto a colpa (Sez. 1, n. 11187 del 06/07/1994, Rv. 199611). 3. Con riguardo al secondo motivo di ricorso, occorre osservare che si tratta di censura che, riguardando un erroneo calcolo della pena già presente nella sentenza di primo grado, non ha formato oggetto di specifica censura. Si richiama, sul punto, quanto già affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite, a proposito del fatto che «l'errore di diritto contenuto nella sentenza dì primo grado riguardante le modalità di calcolo della pena, comunque fissata entro i limiti edittali e in assenza di modifiche normative incidenti sulla determinazione della stessa, non può essere prospettato per la prima volta mediante ricorso per cassazione, né è rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non essendo nel suo complesso la pena irrogata all'imputato illegale» (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savini, Rv. 283818 - 01; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322 - 01) 4. Per le esposte considerazioni, il ricorso deve essere,~, dichiarato inammissibile, e il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa tiel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor