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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 08598/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] F r ancesco , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio.

Si contestava allo stesso, in qualità di titolare del conto aperto sul sito “Giocasi” di avere compiuto operazioni dirette al trasferimento di somme di denaro provento dei delitti previsti dagli artt. 55 comma 9,d.lgs. n. 231 d el 2007 e 615 quater cod. pen. al fine di ostacolare l'identificazione delle persone responsabili; in particolare si faceva accreditare sul conto “Giocasi” la somma di duecento euro proveniente dalla clonazione della carta postepayintestata a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per c assazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1.violazione di legge (art. 648 - bis cod. pen., art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di riciclaggio: si deduceva che non sarebbero state analizzate le doglianze difensive proposte con la prima impugnazione relative alla corretta qualificazione giuridica della condotta contestata che avrebbe dovuto essere qualificata come indebito utilizzo di carte di credito o come truffa informatica non essendo emersi elementi idonei a confermare la responsabilità per il reato di riciclaggio che presupponeva la prova – non emersa – d ella sussistenza di un delitto presupposto che non fosse stato consumato dall'autore del le azioni dissimulatorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e, pertanto,deve essere accolto.

La ricostruzione della condotta effettuata dai Giudici di merito non consente –allo stato - di ritenere esaustiva la motivazione relativa alla sua qualificazione come riciclaggio.

Gli unici dati che risultano accertati con certezza sono infatti (a) l’apertura da parte del ricorrente del conto “Giocasi”, (b) la clonazione della carta postepay della [OSCURATO:PERSONA], dalla quale venivano prelevati duecento euro per effettuare scommesse attraverso il conto “Giocasi”.

Tuttavia, non è stato tuttavia chiarito se tale condotta - che , in astratto , può essereconsumata integralmente dallo stesso autore – sia stata , in concreto, frazionata in due diverse condotte, una delle quali – ovvero la clonazione della carta edil prelevamento dei duecento euro - posta in essere da persona diversa da [OSCURATO:PERSONA] e s enza il suo concorso , e, dunque , idonea a costituire il delitto presupposto del contestato riciclaggio.

Tale difettodi accertamento rende la motivazione della sentenza impugnata carente con riferimento allavalutazione della qualificazione giuridica.

La sentenza impugnata deve,pertanto, essere annullat a con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che verificherà se le prove raccolte consentano di ritenere sussistenteun delitto - presupposto del reato di riciclaggio -al quale l’[OSCURATO:PERSONA] è estraneo.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il giorno 12 febbraio 2026.

Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentiti il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso,e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] F r ancesco , che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di riciclaggio. Si contestava allo stesso, in qualità di titolare del conto aperto sul sito “Giocasi” di avere compiuto operazioni dirette al trasferimento di somme di denaro provento dei delitti previsti dagli artt. 55 comma 9,d.lgs. n. 231 d el 2007 e 615 quater cod. pen. al fine di ostacolare l'identificazione delle persone responsabili; in particolare si faceva accreditare sul conto “Giocasi” la somma di duecento euro proveniente dalla clonazione della carta postepayintestata a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per c assazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] che deduceva: 2.1.violazione di legge (art. 648 - bis cod. pen., art. 581 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di riciclaggio: si deduceva che non sarebbero state analizzate le doglianze difensive proposte con la prima impugnazione relative alla corretta qualificazione giuridica della condotta contestata che avrebbe dovuto essere qualificata come indebito utilizzo di carte di credito o come truffa informatica non essendo emersi elementi idonei a confermare la responsabilità per il reato di riciclaggio che presupponeva la prova – non emersa – d ella sussistenza di un delitto presupposto che non fosse stato consumato dall'autore del le azioni dissimulatorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è fondato e, pertanto,deve essere accolto. La ricostruzione della condotta effettuata dai Giudici di merito non consente –allo stato - di ritenere esaustiva la motivazione relativa alla sua qualificazione come riciclaggio. Gli unici dati che risultano accertati con certezza sono infatti (a) l’apertura da parte del ricorrente del conto “Giocasi”, (b) la clonazione della carta postepay della [OSCURATO:PERSONA], dalla quale venivano prelevati duecento euro per effettuare scommesse attraverso il conto “Giocasi”. Tuttavia, non è stato tuttavia chiarito se tale condotta - che , in astratto , può essereconsumata integralmente dallo stesso autore – sia stata , in concreto, frazionata in due diverse condotte, una delle quali – ovvero la clonazione della carta edil prelevamento dei duecento euro - posta in essere da persona diversa da [OSCURATO:PERSONA] e s enza il suo concorso , e, dunque , idonea a costituire il delitto presupposto del contestato riciclaggio. Tale difettodi accertamento rende la motivazione della sentenza impugnata carente con riferimento allavalutazione della qualificazione giuridica. La sentenza impugnata deve,pertanto, essere annullat a con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che verificherà se le prove raccolte consentano di ritenere sussistenteun delitto - presupposto del reato di riciclaggio -al quale l’[OSCURATO:PERSONA] è estraneo. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] deciso, il giorno 12 febbraio 2026. Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 08598/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris