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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 28267/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; lette le conclusioni e la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel richiamare i motivi di ricorso, ha concluso chiedendone l'accoglimento; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili, il quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato e che i ricorrenti siano condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle stesse parti civili; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 10/05/2018 del Tribunale di Pistoia: a) dichiarava non doversi procedere nel confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa per essere lo stesso estinto per prescrizione; b) confermava la condanna dei due imputati al risarcimento del danno cagionato alle parti civili [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, nonché al pagamento, in favore delle stesse parti civili, di una provvisionale, rispettivamente, di C 109.368,00 e di C 3.000,00.

Secondo il capo d'imputazione, il reato di truffa era stato contestato al Petruzzi e alla Morini «perché, in concorso morale e materiale tra loro ([OSCURATO:PERSONA] nella qualità e funzione di amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]. intestataria delle fatture di fornitura della merce di cui infra, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità e funzione di committente materiale delle singole forniture), con raggiri e con artifici (consistiti nell'aver assicurato alla vittima il corretto e completo adempimento delle obbligazioni pecuniarie connesse all'acquisto di merce recapitata,, da gennaio 2011 sino a luglio 2011 dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. presso il magazzino di Pescia via [OSCURATO:PERSONA] nr. 10/12, avvalorando la credibilità della assicurazione offerta tramite la consegna di assegni postdatati, profittando anche del pregresso e datato rapporto commerciale con il venditore), inducendo in errore (e cioè in una falsa e distorta rappresentazione di dette circostanze, capaci di incidere sul processo di formazione della volontà) [OSCURATO:PERSONA] (il quale, quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. si determinava a far consegnare la merce ordinata, corrispondente a piante e fiori), procuravano a sé un ingiusto profitto (merce del valore complessivo di C 109.368,00, a fronte della cui ricezione non corrispondevano alcun prezzo, essendo risultati impagabili per assenza di fondi), con pari danno della persona indotta in errore (che ne perdeva la disponibilità, senza ricevere il prezzo promesso e dovutole); con l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 c.p. per aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. [OSCURATO:PERSONA], da gennaio 2011 a luglio 2011».

2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenze, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto e per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 8 dello stesso codice e dell'art. 640 cod. pen. e il vizio della motivazione (sub specie della sua mancanza) per avere la Corte d'appello di Firenze confermato la competenza per territorio del Tribunale di Pistoia, in luogo di quella del Tribunale di Latina.

Dopo avere premesso che il reato di truffa si consuma «nel momento in cui si determina la definitiva diminuzione patrimoniale ai danni della persona offesa» e che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (sono citate, in particolare: Sez. 2, n. 27950 del 18/06/2008, Nardini, Rv. 240698-01; Sez. 6, n. 10539 del 24/05/2000, Marcoccia, Rv. 217308-01), quando l'oggetto dello stesso reato è costituito da un titolo di credito, la consumazione ha luogo «nel momento in cui i titoli vengono posti all'incasso», i ricorrenti rappresentano che, nel caso in esame, poiché si trattava «di pagamento eseguito a mezzo di assegni post datati inviati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede legale a [OSCURATO:PERSONA] (LT) e dalla stessa messi all'incasso (e quindi protestati) presso la propria I3anca», il reato si dovrebbe ritenere consumato «nel luogo in cui si trova il creditore - persona offesa», con la conseguenza che, «[a]vendo la persona offesa (la società [OSCURATO:PERSONA]) la sua sede legale a [OSCURATO:PERSONA] (LT), questo è il luogo in cui si è consumato quindi il reato».

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e il vizio della motivazione (sub specie della sua contraddittorietà e manifesta illogicità) con riguardo all'affermata sussistenza del reato di truffa.

I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Firenze, pur avendo riconosciuto che in campo commerciale è frequente che il pagamento della merce avvenga con assegni postdatati e che una parte degli assegni postdatati che erano stati emessi da [OSCURATO:SOCIETA]. era stata onorata, in modo contraddittorio e manifestamente illogico rispetto a tale ammissione, ha poi ritenuto la sussistenza del reato di truffa, nonostante che, proprio il mezzo di pagamento utilizzato da [OSCURATO:SOCIETA]. costituito da assegni postdatati, escluderebbe, invece, lo stesso reato, atteso che «[ha post datazione di un assegno non costituisce un elemento sufficiente a trarre in inganno (né tantomeno, anzi semmai è vero il contrario, ad ingenerare fiducia commerciale nella parte offesa, come erroneamente rileva la Corte), ma, anzi, è, al contrario, proprio un chiaro indice di una difficoltà economica dell'emittente e di una (almeno provvisoria) mancanza di copertura degli assegni».

I ricorrenti deducono altresì che «[n]eppure è stata fornita, nella fattispecie, dagli imputati alcuna rappresentazione circa una disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria, neppure richiamata in motivazione» e che «la circostanza riportata in motivazione del fallimento della Piscozzi e [OSCURATO:PERSONA] non risulta provata, né documentata».

2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine ai propri motivi di appello relativi alle statuizioni civili con i quali aveva contestato: a) l'ammissione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio„ atteso che, poiché «[i] rapporti giuridici di credito/debito di cui al presente processo riguardano [...] due determinate persone giuridiche, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. [...], unici soggetti cui è possibile imputare le obbligazioni nascenti dal presente procedimento», non si comprenderebbe «a quale titolo il [OSCURATO:PERSONA], quale semplice socio di maggioranza della [OSCURATO:SOCIETA]., possa azionare una sua autonoma e personale pretesa risarcitoria»; b) la concessione alle parti civili di una provvisionale, in quanto «non richiesta e non congrua sotto il profilo probatorio», atteso che quella liquidata al Cesarano in proprio sarebbe «quantificata in modo del tutto soggettivo e privo di effettivo riscontro istruttorio» e quella liquidata a [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe «sfornita di prova». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, il delitto di truffa si consuma nel momento del conseguimento, da parte dell'agente, del profitto della propria attività criminosa (Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276665-02; Sez. 2, n. 12795 del 09/03/2011, Beleniuc, Rv. 249861-01).

Ciò si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del deceptus, con il conseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente.

Più specificamente, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di truffa contrattuale, qualora l'agente sia l'acquirente che paghi con un assegno successivamente risultato non negoziabile e la parte lesa il venditore, il reato si consuma nel momento in cui quest'ultima consegna il bene all'agente e costui paga con l'assegno non negoziabile (Sez. 2, n. 37855 del 22/09/2010, Chiappinelli, Rv. 248906-01).

Nel caso in esame, pertanto, del tutto correttamente la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto che il reato di truffa si fosse consumato con il conseguimento, da parte dei due imputati, della merce (piante e fiori) a essi consegnata dalla società della persona offesa [OSCURATO:SOCIETA]. dietro la corresponsione degli assegni e che, poiché ciò era avvenuto presso il magazzino di Pescia della società P.E.P. s.r.I., la competenza per territorio apparteneva al Tribunale di Pistoia, nel cui circondario si trova il Comune di Pescia.

Le pronunce della Corte di cassazione, invocate dai ricorrenti, secondo cui, quando l'oggetto della truffa è costituito da un titolo di credito, la consumazione del reato ha luogo «nel momento in cui i titoli vengono posti all'incasso», non sono pertinenti rispetto al caso in esame, atteso che esse si riferiscono non al caso in cui i titoli sono conseguiti dall'agente (venditore truffatore) - e in questo senso costituiscono l'oggetto della truffa - ma al diverso caso in cui, come nella fattispecie in esame, gli stessi titoli vengano dati in pagamento (di una fornitura di beni o di servizi) dallo stesso agente (acquirente truffatore).

In quest'ultimo caso l'oggetto della truffa è costituito dai beni o dai servizi ottenuti, dietro dazione dei titoli, dal soggetto attivo del reato e in esso la truffa si consuma, come si è detto, con il conseguimento degli stessi beni o servizi e, quindi, nel luogo di tale conseguimento.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01).

Con riguardo al delitto di truffa, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che integra tale reato la consegna in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, di un assegno di conto corrente bancario postdatato, qualora vengano contestualmente fornite al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria (Sez. 2, n. 33441 del 21/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264236-01; Sez. 2, n. 28752 del 18/06/2010, Zanni, Rv. 247866-01).

Nel caso in esame, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del delitto di truffa in quanto, oltre ad avere consegnato in pagamento assegni postdatati, gli imputati avevano fornito alla persona offesa rassicurazioni circa la futura disponibilità della necessaria provvista, come era dimostrato dal fatto che, solo con un fax del 18 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Cesarano di non versare gli assegni (quinta pagina della sentenza di primo grado).

Inoltre, i giudici di merito hanno evidenziato, quale ulteriore condotta ingannatoria, che gli imputati: avevano prima onorato gli assegni postdatati, così ingenerando fiducia nella persona offesa, e, succ:essivamente, avevano aumentato gli ordinativi, addirittura triplicandoli nel mese di luglio 2011, consegnando sempre assegni postdatati che, tuttavia, erano poi risultati privi di provvista; avevano sottaciuto alla persona offesa il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. - società con la quale il Cesarano aveva in precedenza intrattenuto i rapporti commerciali - circostanza la cui conoscenza avrebbe indotto lo stesso Cesarano a non continuare i rapporti commerciali con la nuova società [OSCURATO:SOCIETA].

Tale motivazione appare dare conto, in modo non illogico né contraddittorio, oltre che in linea con la ricordata giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di truffa nell'ipotesi di consegna di assegni postdatati, degli artifici e raggiri posti in essere dai due imputati e dell'induzione del Cesarano, per effetto degli stessi artifici e raggiri, in errore in ordine al fatto che gli assegni postdatati sarebbero stati onorati e ad effettuare, perciò, le forniture della merce che gli era stata ordinata dagli imputati.

A fronte di tale corretta, coerente e logica motivazione, le censure dei ricorrenti appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una differente comparazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove o a evidenziare ragioni in fatto, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valutazione degli elementi probatori, il che, come si è detto, non è ammissibile in questa sede di legittimità.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato.

3.1. Quanto al suo primo profilo, la manifesta infondatezza di esso discende dal fatto che, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, nei reati contro il patrimonio ai danni di una società, il potere di querela spetta al legale rappresentante, ma i singoli soci, in quanto subiscono le conseguenze patrimoniali dell'illecito penale, sono legittimati alla costituzione di parte civile (Sez. 2, n. 45089 del 10/11/2009, Oggioni, Rv. 245694-01).

Pertanto, con ribadire la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a costituirsi parte civile in proprio, in quanto socio di maggioranza (per una quota del 60%) di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., oltre che come legale rappresentante di tale società, la Corte d'appello di Firenze non è incorsa in alcun errore di diritto né vizio motivazionale.

3.2. Quanto al secondo profilo del motivo, esso è inammissibile in quanto ha a oggetto una statuizione della sentenza di appello non impugnabile per cassazione.

La Corte di cassazione ha infatti chiarito - affermando un principio che viene costantemente ribadito e che è condiviso anche dal Collegio - che non è impugnabile con il ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, atteso che si tratta di una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-01; nello stesso senso: Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486-01; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054-01; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261536-01).4.

Da quanto si è esposto, consegue anche l'impossibilità di accogliere la richiesta degli imputati, da essi formulata nei ricorsi, di sospendere l'esecuzione della condanna civile.

5. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

I ricorrenti devono altresì essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2021 della Corte d'appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; lette le conclusioni e la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel richiamare i motivi di ricorso, ha concluso chiedendone l'accoglimento; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili, il quale ha chiesto che il ricorso sia rigettato e che i ricorrenti siano condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle stesse parti civili; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del 10/05/2018 del Tribunale di Pistoia: a) dichiarava non doversi procedere nel confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di truffa per essere lo stesso estinto per prescrizione; b) confermava la condanna dei due imputati al risarcimento del danno cagionato alle parti civili [OSCURATO:PERSONA], quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, nonché al pagamento, in favore delle stesse parti civili, di una provvisionale, rispettivamente, di C 109.368,00 e di C 3.000,00. Secondo il capo d'imputazione, il reato di truffa era stato contestato al Petruzzi e alla Morini «perché, in concorso morale e materiale tra loro ([OSCURATO:PERSONA] nella qualità e funzione di amministratrice della [OSCURATO:SOCIETA]. intestataria delle fatture di fornitura della merce di cui infra, [OSCURATO:PERSONA] nella qualità e funzione di committente materiale delle singole forniture), con raggiri e con artifici (consistiti nell'aver assicurato alla vittima il corretto e completo adempimento delle obbligazioni pecuniarie connesse all'acquisto di merce recapitata,, da gennaio 2011 sino a luglio 2011 dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. presso il magazzino di Pescia via [OSCURATO:PERSONA] nr. 10/12, avvalorando la credibilità della assicurazione offerta tramite la consegna di assegni postdatati, profittando anche del pregresso e datato rapporto commerciale con il venditore), inducendo in errore (e cioè in una falsa e distorta rappresentazione di dette circostanze, capaci di incidere sul processo di formazione della volontà) [OSCURATO:PERSONA] (il quale, quale amministratore della società [OSCURATO:SOCIETA]. si determinava a far consegnare la merce ordinata, corrispondente a piante e fiori), procuravano a sé un ingiusto profitto (merce del valore complessivo di C 109.368,00, a fronte della cui ricezione non corrispondevano alcun prezzo, essendo risultati impagabili per assenza di fondi), con pari danno della persona indotta in errore (che ne perdeva la disponibilità, senza ricevere il prezzo promesso e dovutole); con l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 c.p. per aver cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità. [OSCURATO:PERSONA], da gennaio 2011 a luglio 2011». 2. Avverso l'indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Firenze, hanno proposto ricorsi per cassazione, con un unico atto e per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 8 dello stesso codice e dell'art. 640 cod. pen. e il vizio della motivazione (sub specie della sua mancanza) per avere la Corte d'appello di Firenze confermato la competenza per territorio del Tribunale di Pistoia, in luogo di quella del Tribunale di Latina. Dopo avere premesso che il reato di truffa si consuma «nel momento in cui si determina la definitiva diminuzione patrimoniale ai danni della persona offesa» e che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (sono citate, in particolare: Sez. 2, n. 27950 del 18/06/2008, Nardini, Rv. 240698-01; Sez. 6, n. 10539 del 24/05/2000, Marcoccia, Rv. 217308-01), quando l'oggetto dello stesso reato è costituito da un titolo di credito, la consumazione ha luogo «nel momento in cui i titoli vengono posti all'incasso», i ricorrenti rappresentano che, nel caso in esame, poiché si trattava «di pagamento eseguito a mezzo di assegni post datati inviati alla società [OSCURATO:SOCIETA]. con sede legale a [OSCURATO:PERSONA] (LT) e dalla stessa messi all'incasso (e quindi protestati) presso la propria I3anca», il reato si dovrebbe ritenere consumato «nel luogo in cui si trova il creditore - persona offesa», con la conseguenza che, «[a]vendo la persona offesa (la società [OSCURATO:PERSONA]) la sua sede legale a [OSCURATO:PERSONA] (LT), questo è il luogo in cui si è consumato quindi il reato». 2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 640 cod. pen. e il vizio della motivazione (sub specie della sua contraddittorietà e manifesta illogicità) con riguardo all'affermata sussistenza del reato di truffa. I ricorrenti lamentano che la Corte d'appello di Firenze, pur avendo riconosciuto che in campo commerciale è frequente che il pagamento della merce avvenga con assegni postdatati e che una parte degli assegni postdatati che erano stati emessi da [OSCURATO:SOCIETA]. era stata onorata, in modo contraddittorio e manifestamente illogico rispetto a tale ammissione, ha poi ritenuto la sussistenza del reato di truffa, nonostante che, proprio il mezzo di pagamento utilizzato da [OSCURATO:SOCIETA]. costituito da assegni postdatati, escluderebbe, invece, lo stesso reato, atteso che «[ha post datazione di un assegno non costituisce un elemento sufficiente a trarre in inganno (né tantomeno, anzi semmai è vero il contrario, ad ingenerare fiducia commerciale nella parte offesa, come erroneamente rileva la Corte), ma, anzi, è, al contrario, proprio un chiaro indice di una difficoltà economica dell'emittente e di una (almeno provvisoria) mancanza di copertura degli assegni». I ricorrenti deducono altresì che «[n]eppure è stata fornita, nella fattispecie, dagli imputati alcuna rappresentazione circa una disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria, neppure richiamata in motivazione» e che «la circostanza riportata in motivazione del fallimento della Piscozzi e [OSCURATO:PERSONA] non risulta provata, né documentata». 2.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti deducono, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione in ordine ai propri motivi di appello relativi alle statuizioni civili con i quali aveva contestato: a) l'ammissione della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in proprio„ atteso che, poiché «[i] rapporti giuridici di credito/debito di cui al presente processo riguardano [...] due determinate persone giuridiche, la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. [...], unici soggetti cui è possibile imputare le obbligazioni nascenti dal presente procedimento», non si comprenderebbe «a quale titolo il [OSCURATO:PERSONA], quale semplice socio di maggioranza della [OSCURATO:SOCIETA]., possa azionare una sua autonoma e personale pretesa risarcitoria»; b) la concessione alle parti civili di una provvisionale, in quanto «non richiesta e non congrua sotto il profilo probatorio», atteso che quella liquidata al Cesarano in proprio sarebbe «quantificata in modo del tutto soggettivo e privo di effettivo riscontro istruttorio» e quella liquidata a [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe «sfornita di prova». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, il delitto di truffa si consuma nel momento del conseguimento, da parte dell'agente, del profitto della propria attività criminosa (Sez. 2, n. 27833 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276665-02; Sez. 2, n. 12795 del 09/03/2011, Beleniuc, Rv. 249861-01). Ciò si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del deceptus, con il conseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente. Più specificamente, la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di truffa contrattuale, qualora l'agente sia l'acquirente che paghi con un assegno successivamente risultato non negoziabile e la parte lesa il venditore, il reato si consuma nel momento in cui quest'ultima consegna il bene all'agente e costui paga con l'assegno non negoziabile (Sez. 2, n. 37855 del 22/09/2010, Chiappinelli, Rv. 248906-01). Nel caso in esame, pertanto, del tutto correttamente la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto che il reato di truffa si fosse consumato con il conseguimento, da parte dei due imputati, della merce (piante e fiori) a essi consegnata dalla società della persona offesa [OSCURATO:SOCIETA]. dietro la corresponsione degli assegni e che, poiché ciò era avvenuto presso il magazzino di Pescia della società P.E.P. s.r.I., la competenza per territorio apparteneva al Tribunale di Pistoia, nel cui circondario si trova il Comune di Pescia. Le pronunce della Corte di cassazione, invocate dai ricorrenti, secondo cui, quando l'oggetto della truffa è costituito da un titolo di credito, la consumazione del reato ha luogo «nel momento in cui i titoli vengono posti all'incasso», non sono pertinenti rispetto al caso in esame, atteso che esse si riferiscono non al caso in cui i titoli sono conseguiti dall'agente (venditore truffatore) - e in questo senso costituiscono l'oggetto della truffa - ma al diverso caso in cui, come nella fattispecie in esame, gli stessi titoli vengano dati in pagamento (di una fornitura di beni o di servizi) dallo stesso agente (acquirente truffatore). In quest'ultimo caso l'oggetto della truffa è costituito dai beni o dai servizi ottenuti, dietro dazione dei titoli, dal soggetto attivo del reato e in esso la truffa si consuma, come si è detto, con il conseguimento degli stessi beni o servizi e, quindi, nel luogo di tale conseguimento. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). Con riguardo al delitto di truffa, la Corte di cassazione ha più volte ribadito che integra tale reato la consegna in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, di un assegno di conto corrente bancario postdatato, qualora vengano contestualmente fornite al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria (Sez. 2, n. 33441 del 21/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264236-01; Sez. 2, n. 28752 del 18/06/2010, Zanni, Rv. 247866-01). Nel caso in esame, le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la sussistenza del delitto di truffa in quanto, oltre ad avere consegnato in pagamento assegni postdatati, gli imputati avevano fornito alla persona offesa rassicurazioni circa la futura disponibilità della necessaria provvista, come era dimostrato dal fatto che, solo con un fax del 18 luglio 2011, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Cesarano di non versare gli assegni (quinta pagina della sentenza di primo grado). Inoltre, i giudici di merito hanno evidenziato, quale ulteriore condotta ingannatoria, che gli imputati: avevano prima onorato gli assegni postdatati, così ingenerando fiducia nella persona offesa, e, succ:essivamente, avevano aumentato gli ordinativi, addirittura triplicandoli nel mese di luglio 2011, consegnando sempre assegni postdatati che, tuttavia, erano poi risultati privi di provvista; avevano sottaciuto alla persona offesa il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. - società con la quale il Cesarano aveva in precedenza intrattenuto i rapporti commerciali - circostanza la cui conoscenza avrebbe indotto lo stesso Cesarano a non continuare i rapporti commerciali con la nuova società [OSCURATO:SOCIETA]. Tale motivazione appare dare conto, in modo non illogico né contraddittorio, oltre che in linea con la ricordata giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di truffa nell'ipotesi di consegna di assegni postdatati, degli artifici e raggiri posti in essere dai due imputati e dell'induzione del Cesarano, per effetto degli stessi artifici e raggiri, in errore in ordine al fatto che gli assegni postdatati sarebbero stati onorati e ad effettuare, perciò, le forniture della merce che gli era stata ordinata dagli imputati. A fronte di tale corretta, coerente e logica motivazione, le censure dei ricorrenti appaiono sostanzialmente dirette a sollecitare una differente comparazione del significato probatorio da attribuire alle diverse prove o a evidenziare ragioni in fatto, per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valutazione degli elementi probatori, il che, come si è detto, non è ammissibile in questa sede di legittimità. 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Quanto al suo primo profilo, la manifesta infondatezza di esso discende dal fatto che, come è stato chiarito dalla Corte di cassazione, nei reati contro il patrimonio ai danni di una società, il potere di querela spetta al legale rappresentante, ma i singoli soci, in quanto subiscono le conseguenze patrimoniali dell'illecito penale, sono legittimati alla costituzione di parte civile (Sez. 2, n. 45089 del 10/11/2009, Oggioni, Rv. 245694-01). Pertanto, con ribadire la legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] a costituirsi parte civile in proprio, in quanto socio di maggioranza (per una quota del 60%) di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., oltre che come legale rappresentante di tale società, la Corte d'appello di Firenze non è incorsa in alcun errore di diritto né vizio motivazionale. 3.2. Quanto al secondo profilo del motivo, esso è inammissibile in quanto ha a oggetto una statuizione della sentenza di appello non impugnabile per cassazione. La Corte di cassazione ha infatti chiarito - affermando un principio che viene costantemente ribadito e che è condiviso anche dal Collegio - che non è impugnabile con il ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, atteso che si tratta di una decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata a essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773-01; nello stesso senso: Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486-01; Sez. 2, n. 49016 del 06/11/2014, Patricola, Rv. 261054-01; Sez. 6, n. 50746 del 14/10/2014, P.C., Rv. 261536-01).4. Da quanto si è esposto, consegue anche l'impossibilità di accogliere la richiesta degli imputati, da essi formulata nei ricorsi, di sospendere l'esecuzione della condanna civile. 5. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. I ricorrenti devono altresì essere condannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione dell
Sentenza Cassazione n. 28267/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris