Corte di giustizia UEsentenzaSezione IDecisione del 20 giugno 2023
Corte di giustizia UE/2023
ECLI:EU:C:2023:517
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CO0426_INF
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 20 giugno 2023
SOLE-MiZo / [OSCURATO:PERSONA]- és [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑426/22) (
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«Rinvio pregiudiziale – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 183 – Principi di effettività e di neutralità fiscale – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Rimborso dell’eccedenza – Calcolo degli interessi dovuti a causa dell’indisponibilità di un’eccedenza IVA detraibile trattenuta in violazione del diritto dell’Unione – Svalutazione monetaria»
Armonizzazione delle normative fiscali – Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto Detrazione dell’imposta assolta a monte – Modalità di esercizio del diritto a detrazione – Restituzione dell’eccedenza – Principi di effettività e di neutralità fiscale – Calcolo degli interessi dovuti a causa dell’indisponibilità di un’eccedenza IVA detraibile trattenuta in violazione del diritto dell’Unione – Assenza di compensazione per la svalutazione monetaria che priva il soggetto passivo di un risarcimento adeguato – Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 2006/112, art. 183)
(v. punti 37-49, 54 e dispositivo)
[OSCURATO:PERSONA] 183 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché i principi di effettività e di neutralità fiscale
devono essere interpretati nel senso che:
essi ostano alla prassi di uno Stato membro consistente nel calcolare gli interessi sulle eccedenze dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) detraibili trattenute da tale Stato membro oltre un termine ragionevole in violazione del diritto dell’Unione, applicando un tasso corrispondente al tasso di base della banca centrale nazionale, maggiorato di due punti percentuali, quando gli interessi sulle eccedenze IVA in parola sussistono durante un periodo compreso fra la data di scadenza della dichiarazione a titolo di un dato mese e quella della dichiarazione a titolo del mese seguente, senza applicare un interesse volto a compensare la svalutazione monetaria provocata dal decorso del tempo, dopo tale periodo, e che si estenda fino ad una data che, da un lato, è successiva alla pronuncia della sentenza con cui la Corte ha constatato siffatta violazione del diritto dell’Unione e, dall’altro, è precedente al pagamento effettivo degli interessi sulle summenzionate eccedenze IVA, nella misura in cui la prassi in discussione sia tale da privare il soggetto passivo di un risarcimento adeguato della perdita causata dall’indisponibilità delle somme di cui trattasi e da non compensare l’onere economico degli importi dell’imposta trattenuti indebitamente.
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GU C 340 del 5.9.2022
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