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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 13869/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; / - Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia resa il 25 febbraio 2021 dal Tribunale di Udine di condanna per il reato di cui all'art.186, commi 2 lett. b) e 2 -bis, d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Cassacco il 1 luglio 2018.

Letta la memoria difensiva; L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201).

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata.

In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il dorino 1 luglio 2018 ed è estinto per prescrizione, pur computando ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Udine per quanto di eventuale competenza.

Così deciso il 20 marzo 2024 Il C igli e estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; / - Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia resa il 25 febbraio 2021 dal Tribunale di Udine di condanna per il reato di cui all'art.186, commi 2 lett. b) e 2 -bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in Cassacco il 1 luglio 2018. Letta la memoria difensiva; L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità (Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, dep.2020, Santini, Rv. 27803201). Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate successivamente alla sentenza impugnata. In particolare, va rilevata d'ufficio l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione massimo, pari ad anni cinque, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 157 e 161 cod.pen.; il reato è stato commesso il dorino 1 luglio 2018 ed è estinto per prescrizione, pur computando ogni sospensione del termine medio tempore intercorsa. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Udine per quanto di eventuale competenza. Così deciso il 20 marzo 2024 Il C igli e estensore
Sentenza Cassazione n. 13869/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris