CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 1/12/2022 della Corte di appello di Brescia visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai r •1 giudici di merito che hanno evidenziato la valenza intrinsecamente minatoria delle frasi proferite dall'imputato nel corso dell'operazione di identificazione e accompagnamento in Questura, dopo la denuncia sporta dalla madre: una condotta che, pertanto, non si è esaurita nella mera ingiuria, offensiva dell'onore e del prestigio dei destinatari o in una mero divincolamento perché spaventato risolvendosi, invece, nella limitazione della libertà psichica degli operanti mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario altresì che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire. Le modalità della condotta, protrattasi nel tempo in danno di più verbalizzanti, sono state correttamente ritenute ostative alla formulazione di un giudizio di minore gravità, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.. La pena è stata determinata in misura poco superiore al minimo edittale con applicazione delle generiche ed è comprensiva di aumento per la continuazione, essendo stata commesso il reato in danno di più agenti pubblici. I motivi di ricorso su detti punti risultano, pertanto, generici. Considerato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il