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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 ottobre 2024

Cassazione n. 41184/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28136/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41184/2024 Roma, lì, 08/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, avanzate dal detenuto [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale rilevava che l’istante era stato riconosciuto colpevole, con sentenza irrevocabile, confluita nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in espiazione, di una condotta di evasione ai sensi dell’art. 385 cod. pen., commessa nel corso dell’esecuzione; che quest’ultima era ripresa da meno di tre anni; che veniva dunque in rilievo la «preclusione normativa» di cui all’art. 58-quater, commi 1 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), che doveva dirsi «certamente operante», secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, alla luce delle caratteristiche dell’occorso (evasione funzionale alla commissione di ulteriori reati contro il patrimonio) e del relativo trattamento sanzionatorio.

2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia.

Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Il ricorrente, in particolare, si duole della decisione adottata, ritenendola frutto di un automatismo preclusivo che, in chiave costituzionalmente orientata, e secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, sarebbe bandito dall’ordinamento; anche nei casi di cui all’art. 58-quater, commi 1 e 3, Ord. pen., la misura alternativa non potrebbe essere negata, se non previo esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale.

Se un tale esame fosse stato, nella specie, condotto, il giudice di sorveglianza non avrebbe potuto non prendere atto dei progressi trattamentali del condannato e delle risorse socio-familiari esterne a sua disposizione, di pregnanza tale da dischiudere l’accesso ai benefici penitenziari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La giurisprudenza di questa Corte è in effetti costante nell’affermare che, in base ad una attenta interpretazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (al cui art. 7, comma 6, si deve l’attuale formulazione del precetto di cui all’art. 58- quater, commi 1 e 3, Ord. pen.), rispettosa delle considerazioni svolte in argomento dalla Corte Costituzionale, la condanna per il delitto di evasione non è mai automaticamente preclusiva della possibilità di concessione di benefici penitenziari, dovendo in ogni caso il giudice di sorveglianza, chiamato a decidere in proposito, valutare la personalità del condannato e, anche in rapporto all’evasione stessa, la sua effettiva e perdurante pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29 del 19/11/2014, dep. 2015, Violi, Rv. 261705-01; Sez. 1, n. 41956 del 22/10/2009, Bello, Rv. 245078-01; Sez. 1, n. 22368 del 06/05/2009, Leone, Rv. 244130-01).

L’ordinanza impugnata risulta, tuttavia, conforme all’indicato principio di diritto.

Essa non si è avvalsa di alcun automatismo preclusivo, come sostenuto dal ricorrente, e infatti non ha ritenuto inammissibili le istanze di misura alternativa, ma, citando espressamente la giurisprudenza costituzionale pertinente, ha operato una valutazione di merito delle istanze stesse, di cui ha decretato la conclusiva reiezione, dopo avere richiamato, in maniera concisa ma essenziale, la gravità della condotta di evasione posta in essere dal ricorrente, accompagnata dalla consumazione di ulteriori reati, denotanti mancanza totale di affidabilità.

Su quest’ultimo presupposto, che rappresenta la ratio della limitazione normativa in esame, il giudice a quo ha ritenuto concretamente operativo il divieto triennale di concessione di nuovi benefici.

Le compendiose motivazioni del Tribunale sono, oltre che legittime, congrue e logiche, andando dunque esenti da vizi rilevabili in sede di legittimità.

2. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 31/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 28136/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 41184/2024 Roma, lì, 08/11/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, avanzate dal detenuto [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale rilevava che l’istante era stato riconosciuto colpevole, con sentenza irrevocabile, confluita nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti in espiazione, di una condotta di evasione ai sensi dell’art. 385 cod. pen., commessa nel corso dell’esecuzione; che quest’ultima era ripresa da meno di tre anni; che veniva dunque in rilievo la «preclusione normativa» di cui all’art. 58-quater, commi 1 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), che doveva dirsi «certamente operante», secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, alla luce delle caratteristiche dell’occorso (evasione funzionale alla commissione di ulteriori reati contro il patrimonio) e del relativo trattamento sanzionatorio. 2. Ricorre per cassazione il condannato, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente, in particolare, si duole della decisione adottata, ritenendola frutto di un automatismo preclusivo che, in chiave costituzionalmente orientata, e secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, sarebbe bandito dall’ordinamento; anche nei casi di cui all’art. 58-quater, commi 1 e 3, Ord. pen., la misura alternativa non potrebbe essere negata, se non previo esame approfondito della personalità del condannato e della sua effettiva e perdurante pericolosità sociale. Se un tale esame fosse stato, nella specie, condotto, il giudice di sorveglianza non avrebbe potuto non prendere atto dei progressi trattamentali del condannato e delle risorse socio-familiari esterne a sua disposizione, di pregnanza tale da dischiudere l’accesso ai benefici penitenziari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. La giurisprudenza di questa Corte è in effetti costante nell’affermare che, in base ad una attenta interpretazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (al cui art. 7, comma 6, si deve l’attuale formulazione del precetto di cui all’art. 58- quater, commi 1 e 3, Ord. pen.), rispettosa delle considerazioni svolte in argomento dalla Corte Costituzionale, la condanna per il delitto di evasione non è mai automaticamente preclusiva della possibilità di concessione di benefici penitenziari, dovendo in ogni caso il giudice di sorveglianza, chiamato a decidere in proposito, valutare la personalità del condannato e, anche in rapporto all’evasione stessa, la sua effettiva e perdurante pericolosità sociale (Sez. 1, n. 29 del 19/11/2014, dep. 2015, Violi, Rv. 261705-01; Sez. 1, n. 41956 del 22/10/2009, Bello, Rv. 245078-01; Sez. 1, n. 22368 del 06/05/2009, Leone, Rv. 244130-01). L’ordinanza impugnata risulta, tuttavia, conforme all’indicato principio di diritto. Essa non si è avvalsa di alcun automatismo preclusivo, come sostenuto dal ricorrente, e infatti non ha ritenuto inammissibili le istanze di misura alternativa, ma, citando espressamente la giurisprudenza costituzionale pertinente, ha operato una valutazione di merito delle istanze stesse, di cui ha decretato la conclusiva reiezione, dopo avere richiamato, in maniera concisa ma essenziale, la gravità della condotta di evasione posta in essere dal ricorrente, accompagnata dalla consumazione di ulteriori reati, denotanti mancanza totale di affidabilità. Su quest’ultimo presupposto, che rappresenta la ratio della limitazione normativa in esame, il giudice a quo ha ritenuto concretamente operativo il divieto triennale di concessione di nuovi benefici. Le compendiose motivazioni del Tribunale sono, oltre che legittime, congrue e logiche, andando dunque esenti da vizi rilevabili in sede di legittimità. 2. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/10/2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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