CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31885/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fetta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 20 settembre 2021, che ha confermato la sentenza resa il 16 settembre 2019 dal Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione, in ordine al reato di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel Comune di residenza, ai sensi dell'art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due, come da decreto del Tribunale di Potenza del 6 marzo 2018 (notificatogli il 23 marzo 2018), non aveva rispettato la prescrizione di non allontanarsi dalla sua abitazione in Melfi, poiché il 16 settembre 2019 era stato sorpreso in Milano all'interno di un hotel. 2. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., perché il procedimento di primo grado si era svolto senza la presenza del difensore di fiducia, poiché era stato erroneamente nominato un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 1, cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché i giudici di merito avrebbe omesso di considerare che la difesa aveva depositato una consulenza dalla quale si evinceva che l'imputato aveva posto in essere la condotta in forza di un disagio psicologico determinato dall'alopecia di cui soffriva. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale avrebbe omesso di accertare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis cod. pen., nonostante vi fosse prova della sussistenza di tutti i presupposti di fatto. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 133 cod. pen., perché il giudice di secondo grado avrebbe in maniera errata omesso di ridurre la pena, senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova evidenziare che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punl:i determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. In tal senso, rientra nella ipotesi della genericità del ricorso, non solo l'aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 1, n. 4521 del 20/01/2005, Orrù, Rv. 230751), che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso (Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634). In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure. Nel caso in esame, il primo motivo di ricorso, riproponendo le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, deve essere considerato non specifico. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato nella parte in cui il giudice di secondo grado ha accertato che nel verbale di arresto era riportato che, in accordo con l'avvocato di fiducia impossibilitato a recarsi a Milano per l'udienza direttissima, era stato nominato l'avvocato d'ufficio. La Corte territoriale, quindi, ha correttamente rigettato la questione preliminare, evidenziando che il citato verbale faceva fede fino a querela di falso e che non era stato contestato nella sua veridicità da parte dell'interessato. 1.2. Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in sede di legittimità, poiché propone interpretazioni alternative delle prove già analizzate dal giudice di secondo grado, richiamando una diversa valutazione delle prove, che risultano vagliate dalla Corte di appello con una sequenza motivazionale ampia, analitica e coerente con i principi della logica, sicché non risulta possibile in questa sede procedere ad una rivalutazione di tali elementi probatori senza scadere nel terzo grado di giudizio di merito. La Corte di appello, infatti, ha evidenziato che il disagio psicologico del quale sarebbe stato affetto l'imputato nell'immediatezza dei fatti non poteva integrare alcuna giustificazione, né era idoneo a escludere, ovvero attenuare, l'elemento psicologico. Non vi era, infatti, certificazione alcuna sull'accertamento del fatto che l'imputato non era in grado di controllare le proprie azioni o di sottoporsi a cure adeguate senza doversi allontanare di 800 km dal proprio domicilio. 1.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibik. . Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie, in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena. Nel caso di specie, entrambi i giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, hanno evidenziato che le modalità obiettive della condotta non permettevano di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensivdel bene giuridico tutelato dalla norma penale violata, atteso che l'imputato si era allontanato oltre 800 km dal Comune di Melfi per più giorni in maniera ingiustificata. Per le medesime ragioni e considerati anche i precedenti penali dell'imputato, la Corte territoriale ha ritenuta congrua la pena applicata dal giudice di primo grado. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali