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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28051/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 35092/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e perché del tutto generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 35092/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen.; Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e relativo al mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; Ritenuto il motivo inammissibile perché non consentito dalla legge e perché del tutto generico; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 28051/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris