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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 giugno 2023

Cassazione n. 22803/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18208/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliat i in Giulianova, via Braga n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e dife nde per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO dell’ AQUILAn.408/2019depositata il 7/03/2019 .

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 12.10.2012 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Teramo la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di vendita concluso il 4.12.2011 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari dell'immobile compromesso per inadempimento agli stessi ascrivibile e la condanna in solido dei medesimi alla restituzione di € 60.000,00 quale doppio della caparra confirmatoria loro versata ex art. 1385 comma 2° cod. civ., oltre al risarcimento ulteriore di € 8.000,00 per i danni materiali e morali subiti a causa della risoluzione.

Si costituivano nel giudizio di primo grado con un unico difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiedevano il rigetto delle domande per mancanza del loro inadempimento.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di rilievo del procuratore costituito, veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art. 300 comma 1° c.p.c. per morte di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Con ricorso depositato il 5.5.2017 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la fissazione di udienza per la prosecuzione (rectius riassunzione) del giudizioe con decreto del 12.5.2017 il Tribunale di Teramo fissava per la prosecuzione l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concedendo termine per la notifica alle controparti fino al 15.6.2017.

All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di produrre “atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti”, ma in realtà depositava una copia semplice del ricorso insieme ad una stampa delle ricevute di accettazione e consegna di due messaggi pec provenienti dall'indirizzo all'indirizzo teramo.it. priva dell'attestazione di conformità agli originali digitali.

Il Tribunale di Teramo, ritenuta la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima figlia ed erede legittima del defunto [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza n. 329 del 14.4/2.5.2018 il Tribunale di Teramo, ritenuto provato l'inadempimento dei promittenti venditori, accertava e dichiarava la risoluzione del preliminare di vendita, condannando i convenuti in solido alla restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di € 60.000,00 ed al pagamento delle spese processuali.

Il 10.5.2018 [OSCURATO:PERSONA] notificava copia esecutiva della sentenza insieme al precetto personalmente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], che in tal modo venivano a conoscenza della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], impugnavano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la sentenza di primo grado davanti alla Corte d'Appello dell'Aquila, chiedendo di accertare l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza a [OSCURATO:PERSONA] ed agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza del Tribunale di Teramo e remissione della causa al Giudice di primo grado ex art. 345 (rectius 354) c.p.c., ed in subordine di accertare l'inesistenza/nullità della sola notifica agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio e rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. e contestavano altresì il capo relativo alla condanna alle spese.

Deducevano gli appellanti che la notifica del ricorso per riassunzione doveva ritenersi inesistente per totale mancanza materiale dell'atto (Cass. sez. un. n.14916/2016) e comunque per mancanza degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, quali l'attività di trasmissione e la fase di consegna (Cass. sez. un.n.14916/2016), o almeno affetta da nullità per il mancato rispetto delle modalità previste dalla legge sulla notifica a mezzo pec (violazione dell'art. 11 della L.n. 153/1994) per la mancata rituale produzione della prova della notifica, che secondo l'art. 3 bis della L. n. 53/1994 e l'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16.4.2014 poteva essere data solo col deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna complete del messaggio pec, peraltro nella specie neppure depositate in formato cartaceo, e per violazione dell'art. 303 c.p.c., che in caso di morte della parte prevedeva che la notifica potesse essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, mentre nella specie il Luciani non aveva effettuato tale notifica.

Gli appellanti deducevano ulteriormente che sia nell'ipotesi di inesistenza, che in quella di nullità della notifica dell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Teramo, per ripristinare il contraddittorio, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con fissazione di un nuovo termine ex art. 291 c.p.c. per l'incombente (Cass.n. 2174/2016; Cass. n. 7661/2015; Cass. n.21869/2013; Cass. sez. un.n.14854/2006), per cui non essendo stata disposta la rinnovazione, la sentenza impugnata era nulla per mancata instaurazione del contraddittorio, ricorrendo quindi una delle ipotesi di rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. per l'equiparazione compiuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte tra la notifica dell'atto di riassunzione e la notifica dell'atto di citazione (Cass. sez. un. n. 12644/2008; Cass. sez. un. n. 14854/2006; Cass.n.14085/2005; Cass. n. 2481/1999).

Costituitosi in appello, il Luciani prestava integrale acquiescenza all'atto di appello, ammettendo di avere commesso gli errori eccepiti dagli appellanti.

La Corte d'Appello dell'Aquila con la sentenza n. 408 del 7.3.2019, riteneva validamente eseguita la notifica del ricorso in riassunzione a [OSCURATO:PERSONA] con l'invio del plico al suo difensore già costituito in giudizio, riteneva affetta da nullità la notificazione dell'atto di riassunzione agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], non eseguita ai sensi dell'art. 303 c.p.c. collettivamente ed impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto, ma escludeva l'inesistenza di tale notifica in quanto sussisteva pur sempre un collegamento tra il difensore del defunto ed i di lui eredi.

La sentenza escludeva però che dalla nullità della riassunzione nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] discendesse la rimessione al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., in quanto la sentenza n. 12644/2008 delle sezioni unite della Corte di Cassazione aveva stabilito che qualora si verificasse nel processo di primo grado un evento interruttivo del processo al quale facesse seguito un irregolare atto di riassunzione del medesimo, il giudice di appello non potesse rimettere la causa al primo giudice, trattandosi di ipotesi non prevista dagli articoli 353 e 354 c.p.c., e dovesse decidere la causa nel merito, per cui se con l'appello, come nel caso di specie, non risultasse avanzata alcuna censura di merito contro la sentenza di primo grado, l'appello dovesse essere dichiarato inammissibile, ed in quest'ultimo senso statuiva nel dispositivo, nel contempo revocando l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del gravame e compensando tra le parti le spese di lite.

Contro la suddetta sentenza della Corte aquilana hanno proposto ricorso per cassazione notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 7/[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, chiedendo in caso di accoglimento del primo motivo la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata previa declaratoria di nullità del procedimento di primo grado per inesistenza della notificazione dell'atto di riassunzione, ed in subordine, in caso di accoglimento del secondo e terzo motivo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado ex art. 383 comma 3° c.p.c., con le conseguenti statuizioni sulle spese, mentre [OSCURATO:PERSONA] é rimasto intimato.

I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva.

La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Col primo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. la nullità del procedimento di primo grado per mancata instaurazione del contraddittorio per inesistenza della notifica dell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] per la mancata produzione delle ricevute telematiche di consegna ed accettazione della notifica a mezzo pec eseguita in base alla L. n. 53/1994 e neppure di una copia cartacea dell'originale informatico di quelle ricevute (in tal senso richiamano Cass. n. 20072/2015) ed in relazione a tale motivo chiedono la cassazione dell'impugnata sentenza senza rinvio previa declaratoria della nullità del processo di primo grado.

Col secondo e terzo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. la violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. e l’illogicità della motivazione e la violazione e falsa applicazione degli articoli 161, 303, 305 e 354 c.p.c. e degli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto la Corte d'Appello aquilana, pur avendo riconosciuto la validità della riassunzione del giudizio di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la nullità della stessa riassunzione nei confronti degli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], non ha annullato la sentenza del Tribunale di Teramo con rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., adducendo a giustificazione della ritenuta inammissibilità dell'appello la circostanza che gli appellanti non abbiano fatto valere in sede d'impugnazione ragioni di merito, richiamando a conforto la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.12644/2008, che però si riferiva alla diversa ipotesi dell'irregolarità dell'atto di riassunzione per erronea indicazione degli eredi della parte deceduta che aveva dato luogo all'interruzione, ossia ad un vizio dell'atto di riassunzione in sé, e non all'ipotesi del vizio di nullità, o di inesistenza della notifica della riassunzione, che essendo invece equiparabile al vizio di nullità della notifica dell'atto di citazione rientrava per analogia tra le ipotesi di nullità della sentenza di primo grado con rinvio ex art.354 c.p.c. (in tal senso Cass. sez. un. n. 12644/2008; Cass. sez. un. n. 14854/2006; Cass. n. 14085/2005; Cass. n. 2481/1999), discendendo poi dalla natura bifasica della riassunzione, che col tempestivo deposito del ricorso scongiurava la declaratoria di estinzione, la necessità di ordinare la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 7661/2015).

I ricorrenti hanno poi aggiunto che trattandosi di recesso ex art. 1385 comma 2° cod. civ. da un contratto preliminare di vendita di un immobile in comproprietà tra i promittenti venditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quindi di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, una volta riconosciuta la validità della riassunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato comunque necessario integrare il contraddittorio in primo grado nei confronti degli eredi del promittente venditore defunto [OSCURATO:PERSONA] e che il difetto di tale integrazione del contraddittorio era causa a sua volta di nullità della sentenza del Tribunale di Teramo, che avrebbe imposto il rinvio al giudice di primo grado.

Ritiene la Corte che i tre motivi, che ruotano attorno alla questione dell'inesistenza o nullità della notifica del ricorso per riassunzione e del decreto di fissazione di udienza del giudizio di primo grado dopo la morte del litisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA], che ha dato luogo all'interruzione di quel giudizio, alle conseguenze che ne derivano ed alla valutazione compiuta dalla Corte d'Appello dell'Aquila in punto d'inammissibilità del gravame per la mancata prospettazione da parte degli appellanti di ragioni di merito, debbano essere esaminati congiuntamente.

Innanzitutto é errato per inconferenza il richiamo effettuato dalla Corte d'Appello dell'Aquila alla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 12644/2008, che ha escluso la rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. ed optato per l'inammissibilità dell'appello che non faccia valere ragioni di merito in una fattispecie in cui ad essere viziato era l'atto di riassunzione in sé considerato, che indicava erroneamente come destinatari gli eredi di un determinato soggetto, anziché quelli di un altro soggetto, e non, come nel caso in esame, la notificazione dell'atto di riassunzione.

Tale notifica, sia quando sia viziata da nullità, sia quando debba ritenersi inesistente, impone piuttosto di procedere alla rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. per garantire l'integrità del contraddittorio (vedi in tal senso Cass. sez. un. n.12644/2008; Cass. n. 7661/2015), tenuto anche conto che l'atto di riassunzione ha natura bifasica e consente di evitare la declaratoria di estinzione col tempestivo deposito del ricorso per riassunzione, mentre il termine fissato per la notifica dello stesso insieme al decreto di fissazione di udienza é meramente ordinatorio e diviene perentorio con le conseguenze dell'estinzione d'ufficio in caso di inosservanza previste dall'art. 307 comma 3° c.p.c. solo ove venga disposta la rinnovazione della notifica entro un nuovo termine che a sua volta non venga rispettato.

Passando all'esame della notifica dell'atto di riassunzione compiuta in primo grado a mezzo pec dal legale costituito di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo la morte del litisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già rappresentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] prima dell'evento interruttivo, e di [OSCURATO:PERSONA] quale erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], la cui validità era stata contestata già con l'atto di appello ed é nuovamente sottoposta al vaglio della Suprema Corte attraverso il ricorso, con conseguente accesso agli atti di causa, occorre esaminare la normativa di settore.

Il comma 3 dell'art. 3 bis della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 53, come introdotto dallaL.24.12.2012 n. 228, prevede che la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata (dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente) la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6 comma 1 del D.P.R. 11.2.2005 n.68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6 comma 2 dello stesso decreto.

La disponibilità della richiamata ricevuta di accettazione costituisce passaggio irrinunciabile del processo notificatorio telematico atteso che ai sensi del già citatoart. 6 comma 1 del D.P.R. n.68/2005essa contiene i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata.

Allo stesso modo, la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.R. n. 68/2005, prova della ricezione del messaggio presso l'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

La produzione di entrambe le richiamate ricevute costituisce quindi condizione essenziale per ritenere perfezionata la notifica effettuata a mezzo pec, e quando non sia possibile fornirne la prova con modalità telematiche, l'art. 9 comma 1-bis della L. n.53/1994prevede che l'avvocato estragga copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesti la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell'art. 23 comma 1 CAD.

Il campo applicativo di tale disposizione, peraltro, è espressamente esteso dalcomma 1-ter (aggiunto al testo dell'art. 9 in sede di conversione delD.L. 24.6.2014 n. 90 dalla L. 11.8.2014 n. 114), a tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non possa a tali fini ricorrere a modalità telematiche.

In altri termini, il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo pec ai sensi dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994, può fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in formato digitale ovvero –quando non sia possibile – in formato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna con l'attestazione di conformità all'originale digitale.

La loro mancanza però, incidendo sul compimento della notifica, determina, l'inesistenza della notificazione (vedi Cass. 7.10.2015 n.20072).

Nel caso qui in esame l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] si é limitato a produrre la copia cartacea semplice del ricorso in riassunzione senza il decreto di fissazione di udienza, con le copie semplici delle ricevute di accettazione e consegna di due messaggi pec provenienti dall'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] all'indirizzo fabrizio.retko@pec-avvocati teramo.it. dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che prima dell'interruzione era costituito sia per il convenuto [OSCURATO:PERSONA], che per il convenuto defunto [OSCURATO:PERSONA], ma non aveva alcun legame con l'erede di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA], il tutto senza neppure la dichiarazione di conformità delle copie cartacee all'originale digitale da lui detenuto.

Il mancato deposito digitale del ricorso per riassunzione, del decreto di fissazione di udienza, del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle ricevute di consegna ed accettazione della notifica a mezzo pec, ed il deposito delle suindicate copie cartacee incomplete (manca quella del decreto di fissazione di udienza indispensabile per la vocatio in ius), peraltro non accompagnate neppure dall'attestazione di conformità da parte del legale notificante agli originali digitali da lui detenuti, fanno ritenere inesistente la notifica del ricorso per riassunzione sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia nei confronti della erede del deceduto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che per giunta non aveva alcun collegamento personale con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], destinatario telematico della notifica, che aveva patrocinato in giudizio [OSCURATO:PERSONA].

Risultando quindi viziata da inesistenza la notifica del ricorso per riassunzione compiuta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che dopo la morte diDel [OSCURATO:PERSONA] non si erano costituiti in giudizio, il Tribunale di Teramo avrebbe dovuto fissare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica nei loro confronti, e la Corte d'Appello dell'Aquila, tenendo anche conto dell'adesione del Luciani all'appello degli attuali ricorrenti, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata a contraddittorio non integro in violazione del diritto di difesa dei convenuti con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Teramo ai sensi dell'art. 354 c.p.c., potendosi applicare analogicamente ai vizi di nullità ma anche di inesistenza della notifica del ricorso per riassunzione la previsione relativa alla nullità della notificazione della citazione introduttiva (vedi in tal senso Cass. sez. un.n.12644/2008; Cass. n. 7661/2015).

Ai sensi dell'art. 383 comma 3° c.p.c. alla cassazione dell'impugnata sentenza ed alla dichiarazione di nullità della sentenza n. 329 del 14.4/2.5.2018 del Tribunale di Teramo per inesistenza della notifica del ricorso per riassunzione del giudizio di primo grado a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] segue il rinvio ad altro giudice del Tribunale di Teramo, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18208/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliat i in Giulianova, via Braga n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e dife nde per procura in calce al ricorso, -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO dell’ AQUILAn.408/2019depositata il 7/03/2019 . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 12.10.2012 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al Tribunale di Teramo la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare di vendita concluso il 4.12.2011 con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], comproprietari dell'immobile compromesso per inadempimento agli stessi ascrivibile e la condanna in solido dei medesimi alla restituzione di € 60.000,00 quale doppio della caparra confirmatoria loro versata ex art. 1385 comma 2° cod. civ., oltre al risarcimento ulteriore di € 8.000,00 per i danni materiali e morali subiti a causa della risoluzione. Si costituivano nel giudizio di primo grado con un unico difensore, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che chiedevano il rigetto delle domande per mancanza del loro inadempimento. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di rilievo del procuratore costituito, veniva dichiarata l'interruzione del processo ex art. 300 comma 1° c.p.c. per morte di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Con ricorso depositato il 5.5.2017 [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la fissazione di udienza per la prosecuzione (rectius riassunzione) del giudizioe con decreto del 12.5.2017 il Tribunale di Teramo fissava per la prosecuzione l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] concedendo termine per la notifica alle controparti fino al 15.6.2017. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] sosteneva di produrre “atto di citazione regolarmente notificato ai convenuti”, ma in realtà depositava una copia semplice del ricorso insieme ad una stampa delle ricevute di accettazione e consegna di due messaggi pec provenienti dall'indirizzo all'indirizzo teramo.it. priva dell'attestazione di conformità agli originali digitali. Il Tribunale di Teramo, ritenuta la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia dei convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima figlia ed erede legittima del defunto [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza n. 329 del 14.4/2.5.2018 il Tribunale di Teramo, ritenuto provato l'inadempimento dei promittenti venditori, accertava e dichiarava la risoluzione del preliminare di vendita, condannando i convenuti in solido alla restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di € 60.000,00 ed al pagamento delle spese processuali. Il 10.5.2018 [OSCURATO:PERSONA] notificava copia esecutiva della sentenza insieme al precetto personalmente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], che in tal modo venivano a conoscenza della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA], impugnavano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] la sentenza di primo grado davanti alla Corte d'Appello dell'Aquila, chiedendo di accertare l'inesistenza/nullità della notifica dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza a [OSCURATO:PERSONA] ed agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza del Tribunale di Teramo e remissione della causa al Giudice di primo grado ex art. 345 (rectius 354) c.p.c., ed in subordine di accertare l'inesistenza/nullità della sola notifica agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, con conseguente dichiarazione di nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio e rimessione della causa al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. e contestavano altresì il capo relativo alla condanna alle spese. Deducevano gli appellanti che la notifica del ricorso per riassunzione doveva ritenersi inesistente per totale mancanza materiale dell'atto (Cass. sez. un. n.14916/2016) e comunque per mancanza degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, quali l'attività di trasmissione e la fase di consegna (Cass. sez. un.n.14916/2016), o almeno affetta da nullità per il mancato rispetto delle modalità previste dalla legge sulla notifica a mezzo pec (violazione dell'art. 11 della L.n. 153/1994) per la mancata rituale produzione della prova della notifica, che secondo l'art. 3 bis della L. n. 53/1994 e l'art. 19 bis comma 5 delle specifiche tecniche del 16.4.2014 poteva essere data solo col deposito telematico delle ricevute di accettazione e consegna complete del messaggio pec, peraltro nella specie neppure depositate in formato cartaceo, e per violazione dell'art. 303 c.p.c., che in caso di morte della parte prevedeva che la notifica potesse essere fatta collettivamente ed impersonalmente agli eredi nell'ultimo domicilio del defunto, mentre nella specie il Luciani non aveva effettuato tale notifica. Gli appellanti deducevano ulteriormente che sia nell'ipotesi di inesistenza, che in quella di nullità della notifica dell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado, il Tribunale di Teramo, per ripristinare il contraddittorio, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica nei confronti degli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con fissazione di un nuovo termine ex art. 291 c.p.c. per l'incombente (Cass.n. 2174/2016; Cass. n. 7661/2015; Cass. n.21869/2013; Cass. sez. un.n.14854/2006), per cui non essendo stata disposta la rinnovazione, la sentenza impugnata era nulla per mancata instaurazione del contraddittorio, ricorrendo quindi una delle ipotesi di rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. per l'equiparazione compiuta dalla giurisprudenza della Suprema Corte tra la notifica dell'atto di riassunzione e la notifica dell'atto di citazione (Cass. sez. un. n. 12644/2008; Cass. sez. un. n. 14854/2006; Cass.n.14085/2005; Cass. n. 2481/1999). Costituitosi in appello, il Luciani prestava integrale acquiescenza all'atto di appello, ammettendo di avere commesso gli errori eccepiti dagli appellanti. La Corte d'Appello dell'Aquila con la sentenza n. 408 del 7.3.2019, riteneva validamente eseguita la notifica del ricorso in riassunzione a [OSCURATO:PERSONA] con l'invio del plico al suo difensore già costituito in giudizio, riteneva affetta da nullità la notificazione dell'atto di riassunzione agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], non eseguita ai sensi dell'art. 303 c.p.c. collettivamente ed impersonalmente all'ultimo domicilio del defunto, ma escludeva l'inesistenza di tale notifica in quanto sussisteva pur sempre un collegamento tra il difensore del defunto ed i di lui eredi. La sentenza escludeva però che dalla nullità della riassunzione nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] discendesse la rimessione al Giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., in quanto la sentenza n. 12644/2008 delle sezioni unite della Corte di Cassazione aveva stabilito che qualora si verificasse nel processo di primo grado un evento interruttivo del processo al quale facesse seguito un irregolare atto di riassunzione del medesimo, il giudice di appello non potesse rimettere la causa al primo giudice, trattandosi di ipotesi non prevista dagli articoli 353 e 354 c.p.c., e dovesse decidere la causa nel merito, per cui se con l'appello, come nel caso di specie, non risultasse avanzata alcuna censura di merito contro la sentenza di primo grado, l'appello dovesse essere dichiarato inammissibile, ed in quest'ultimo senso statuiva nel dispositivo, nel contempo revocando l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del gravame e compensando tra le parti le spese di lite. Contro la suddetta sentenza della Corte aquilana hanno proposto ricorso per cassazione notificato a [OSCURATO:PERSONA] il 7/[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (ammessa al patrocinio a spese dello Stato) e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi, chiedendo in caso di accoglimento del primo motivo la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata previa declaratoria di nullità del procedimento di primo grado per inesistenza della notificazione dell'atto di riassunzione, ed in subordine, in caso di accoglimento del secondo e terzo motivo, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado ex art. 383 comma 3° c.p.c., con le conseguenti statuizioni sulle spese, mentre [OSCURATO:PERSONA] é rimasto intimato. I ricorrenti hanno depositato memoria difensiva. La causa, udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA], é stata trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Col primo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. la nullità del procedimento di primo grado per mancata instaurazione del contraddittorio per inesistenza della notifica dell'atto di riassunzione del giudizio di primo grado dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA] per la mancata produzione delle ricevute telematiche di consegna ed accettazione della notifica a mezzo pec eseguita in base alla L. n. 53/1994 e neppure di una copia cartacea dell'originale informatico di quelle ricevute (in tal senso richiamano Cass. n. 20072/2015) ed in relazione a tale motivo chiedono la cassazione dell'impugnata sentenza senza rinvio previa declaratoria della nullità del processo di primo grado. Col secondo e terzo motivo i ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. la violazione dell'art. 132 comma 2 n. 4) c.p.c. e l’illogicità della motivazione e la violazione e falsa applicazione degli articoli 161, 303, 305 e 354 c.p.c. e degli articoli 3 e 24 della Costituzione, in quanto la Corte d'Appello aquilana, pur avendo riconosciuto la validità della riassunzione del giudizio di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e la nullità della stessa riassunzione nei confronti degli eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], non ha annullato la sentenza del Tribunale di Teramo con rinvio al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., adducendo a giustificazione della ritenuta inammissibilità dell'appello la circostanza che gli appellanti non abbiano fatto valere in sede d'impugnazione ragioni di merito, richiamando a conforto la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n.12644/2008, che però si riferiva alla diversa ipotesi dell'irregolarità dell'atto di riassunzione per erronea indicazione degli eredi della parte deceduta che aveva dato luogo all'interruzione, ossia ad un vizio dell'atto di riassunzione in sé, e non all'ipotesi del vizio di nullità, o di inesistenza della notifica della riassunzione, che essendo invece equiparabile al vizio di nullità della notifica dell'atto di citazione rientrava per analogia tra le ipotesi di nullità della sentenza di primo grado con rinvio ex art.354 c.p.c. (in tal senso Cass. sez. un. n. 12644/2008; Cass. sez. un. n. 14854/2006; Cass. n. 14085/2005; Cass. n. 2481/1999), discendendo poi dalla natura bifasica della riassunzione, che col tempestivo deposito del ricorso scongiurava la declaratoria di estinzione, la necessità di ordinare la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. (Cass. n. 7661/2015). I ricorrenti hanno poi aggiunto che trattandosi di recesso ex art. 1385 comma 2° cod. civ. da un contratto preliminare di vendita di un immobile in comproprietà tra i promittenti venditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e quindi di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, una volta riconosciuta la validità della riassunzione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato comunque necessario integrare il contraddittorio in primo grado nei confronti degli eredi del promittente venditore defunto [OSCURATO:PERSONA] e che il difetto di tale integrazione del contraddittorio era causa a sua volta di nullità della sentenza del Tribunale di Teramo, che avrebbe imposto il rinvio al giudice di primo grado. Ritiene la Corte che i tre motivi, che ruotano attorno alla questione dell'inesistenza o nullità della notifica del ricorso per riassunzione e del decreto di fissazione di udienza del giudizio di primo grado dopo la morte del litisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA], che ha dato luogo all'interruzione di quel giudizio, alle conseguenze che ne derivano ed alla valutazione compiuta dalla Corte d'Appello dell'Aquila in punto d'inammissibilità del gravame per la mancata prospettazione da parte degli appellanti di ragioni di merito, debbano essere esaminati congiuntamente. Innanzitutto é errato per inconferenza il richiamo effettuato dalla Corte d'Appello dell'Aquila alla sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 12644/2008, che ha escluso la rimessione al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c. ed optato per l'inammissibilità dell'appello che non faccia valere ragioni di merito in una fattispecie in cui ad essere viziato era l'atto di riassunzione in sé considerato, che indicava erroneamente come destinatari gli eredi di un determinato soggetto, anziché quelli di un altro soggetto, e non, come nel caso in esame, la notificazione dell'atto di riassunzione. Tale notifica, sia quando sia viziata da nullità, sia quando debba ritenersi inesistente, impone piuttosto di procedere alla rinnovazione della notifica ex art. 291 c.p.c. per garantire l'integrità del contraddittorio (vedi in tal senso Cass. sez. un. n.12644/2008; Cass. n. 7661/2015), tenuto anche conto che l'atto di riassunzione ha natura bifasica e consente di evitare la declaratoria di estinzione col tempestivo deposito del ricorso per riassunzione, mentre il termine fissato per la notifica dello stesso insieme al decreto di fissazione di udienza é meramente ordinatorio e diviene perentorio con le conseguenze dell'estinzione d'ufficio in caso di inosservanza previste dall'art. 307 comma 3° c.p.c. solo ove venga disposta la rinnovazione della notifica entro un nuovo termine che a sua volta non venga rispettato. Passando all'esame della notifica dell'atto di riassunzione compiuta in primo grado a mezzo pec dal legale costituito di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo la morte del litisconsorte necessario [OSCURATO:PERSONA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], già rappresentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] prima dell'evento interruttivo, e di [OSCURATO:PERSONA] quale erede del defunto [OSCURATO:PERSONA], la cui validità era stata contestata già con l'atto di appello ed é nuovamente sottoposta al vaglio della Suprema Corte attraverso il ricorso, con conseguente accesso agli atti di causa, occorre esaminare la normativa di settore. Il comma 3 dell'art. 3 bis della L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 53, come introdotto dallaL.24.12.2012 n. 228, prevede che la notifica effettuata con modalità telematica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata (dal gestore di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente) la ricevuta di accettazione prevista dall'art. 6 comma 1 del D.P.R. 11.2.2005 n.68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'art. 6 comma 2 dello stesso decreto. La disponibilità della richiamata ricevuta di accettazione costituisce passaggio irrinunciabile del processo notificatorio telematico atteso che ai sensi del già citatoart. 6 comma 1 del D.P.R. n.68/2005essa contiene i dati di certificazione che costituiscono prova dell'avvenuta spedizione del messaggio di posta elettronica certificata. Allo stesso modo, la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D.P.R. n. 68/2005, prova della ricezione del messaggio presso l'indirizzo elettronico del destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione. La produzione di entrambe le richiamate ricevute costituisce quindi condizione essenziale per ritenere perfezionata la notifica effettuata a mezzo pec, e quando non sia possibile fornirne la prova con modalità telematiche, l'art. 9 comma 1-bis della L. n.53/1994prevede che l'avvocato estragga copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesti la conformità ai documenti informatici da cui sono tratti ai sensi dell'art. 23 comma 1 CAD. Il campo applicativo di tale disposizione, peraltro, è espressamente esteso dalcomma 1-ter (aggiunto al testo dell'art. 9 in sede di conversione delD.L. 24.6.2014 n. 90 dalla L. 11.8.2014 n. 114), a tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non possa a tali fini ricorrere a modalità telematiche. In altri termini, il difensore che abbia proceduto alla notifica a mezzo pec ai sensi dell'art. 3 bis della L. n. 53/1994, può fornire la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio depositando in formato digitale ovvero –quando non sia possibile – in formato analogico le ricevute di accettazione e avvenuta consegna con l'attestazione di conformità all'originale digitale. La loro mancanza però, incidendo sul compimento della notifica, determina, l'inesistenza della notificazione (vedi Cass. 7.10.2015 n.20072). Nel caso qui in esame l'avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] si é limitato a produrre la copia cartacea semplice del ricorso in riassunzione senza il decreto di fissazione di udienza, con le copie semplici delle ricevute di accettazione e consegna di due messaggi pec provenienti dall'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] all'indirizzo fabrizio.retko@pec-avvocati teramo.it. dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che prima dell'interruzione era costituito sia per il convenuto [OSCURATO:PERSONA], che per il convenuto defunto [OSCURATO:PERSONA], ma non aveva alcun legame con l'erede di quest'ultimo [OSCURATO:PERSONA], il tutto senza neppure la dichiarazione di conformità delle copie cartacee all'originale digitale da lui detenuto. Il mancato deposito digitale del ricorso per riassunzione, del decreto di fissazione di udienza, del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e delle ricevute di consegna ed accettazione della notifica a mezzo pec, ed il deposito delle suindicate copie cartacee incomplete (manca quella del decreto di fissazione di udienza indispensabile per la vocatio in ius), peraltro non accompagnate neppure dall'attestazione di conformità da parte del legale notificante agli originali digitali da lui detenuti, fanno ritenere inesistente la notifica del ricorso per riassunzione sia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sia nei confronti della erede del deceduto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che per giunta non aveva alcun collegamento personale con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], destinatario telematico della notifica, che aveva patrocinato in giudizio [OSCURATO:PERSONA]. Risultando quindi viziata da inesistenza la notifica del ricorso per riassunzione compiuta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che dopo la morte diDel [OSCURATO:PERSONA] non si erano costituiti in giudizio, il Tribunale di Teramo avrebbe dovuto fissare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica nei loro confronti, e la Corte d'Appello dell'Aquila, tenendo anche conto dell'adesione del Luciani all'appello degli attuali ricorrenti, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di primo grado in quanto pronunciata a contraddittorio non integro in violazione del diritto di difesa dei convenuti con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Teramo ai sensi dell'art. 354 c.p.c., potendosi applicare analogicamente ai vizi di nullità ma anche di inesistenza della notifica del ricorso per riassunzione la previsione relativa alla nullità della notificazione della citazione introduttiva (vedi in tal senso Cass. sez. un.n.12644/2008; Cass. n. 7661/2015). Ai sensi dell'art. 383 comma 3° c.p.c. alla cassazione dell'impugnata sentenza ed alla dichiarazione di nullità della sentenza n. 329 del 14.4/2.5.2018 del Tribunale di Teramo per inesistenza della notifica del ricorso per riassunzione del giudizio di primo grado a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] segue il rinvio ad altro giudice del Tribunale di Teramo, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte di
Sentenza Cassazione n. 22803/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris