CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2024
Cassazione n. 39656/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Ritenuto che le censure contenute nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze pronunciata il 6 dicembre 2024 - con il quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena - sono inammissibili in quanto dirette ad una differente valutazione degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente effettuata dal giudice a quo; [OSCURATO:PERSONA], infatti, che esse sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale, che ha confermato il giudizio di penale responsabilità per il reato previsto dagli artt. 110 cod. pen., 13, comma 3, d.lgs. n. 286/98; Ritenuto, in particolare, che la Corte distrettuale, sempre in modo coerente, ha evidenziato che l'odierno ricorrente è gravato da vari precedenti penali (anche specifici) e che aveva già in passato usufruito della sospensione condizionale della pena e che, pertanto, non era possibile esprimere una ragionevole prognosi di non recidivanza nei suoi confronti; [OSCURATO:PERSONA], inoltre, che quanto al trattamento sanzionatorio la Corte territoriale ha fatto proprie le argomentazioni del primo giudice che aveva ritenuto tale pena (inferiore alla media edittale) congrua in considerazione della gravità del fatto, della personalità dell'imputato e dei numerosi precedenti della stessa natura adempiendo, in tal modo, al relativo obbligo motivazionale (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 novemb