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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27889/2023

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; udite le conclusioni del difensore delle parti civili costituite Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 25/06/2019 del Tribunale della stessa città, appellata dal Feno, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso per essere il reato allo stesso ascritto estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili (artt. 646, 61 n. 7 cod. pen.).

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa e mancante, oltre che contraddittoria e manifestamente illogica in relazione ai rilievi svolti dalla difesa con l'atto di appello.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta marcata assunzione di una prova decisiva quanto alla richiesta ctu contabile di cui all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 646 cod. pen. 2.4.

Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione dell'art. 27, comma secondo, Cost. in relazione alla presunzione di non colpevolezza, nonché violazione di legge in relazione agli art. 187, 190, 192 cod. proc. pen.; ricorre una palese confusione tra la valutazione civilistica di mala gestionei I individuazione degli elementi oggettivi e soggettivi idonei al fine di ritenere integrata la tipicità del reato contestato, manca qualsiasi motivazione in ordine alla interversicnne del possesso.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

In tal senso occorre evidenziare che il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione e non risulta che il Feno abbia rinunciato alla declaratoria in questione.

Ciò premesso, è evidente come tutti i motivi proposti si caratterizzino per una critica serrata alla decisione di primo grado ed alla valutazione delle emergenze istruttorie, che hanno portato alla condanna del ricorrente per il reato ascritto, oltre che alla condanna nei confronti delle parti civili costituite.

Ne consegue all'evidenza l'inammissibilità del ricorso, perché proposto con motivi non consentiti in relazione alle statuizioni civili, attesa l'intervenuta declaratoria di prescrizione del reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA], essendosi la difesa concentrata su elementi volti ad introdurre, tra l'altro, una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede quanto alla sussistenza del fatto ascritto, a fronte di una motivazione compiuta e logica del giudice di primo grado, che è stata pienamente condivisa dal giudice di appello, prima di dichiarare estinto il reato per decorso del termine di prescrizione.

Tra l'altro, occorre considerare come il giudice di appello abbia chiaramente evidenziato la fondatezza delle argomentazioni specifiche del giudice di primo grado quanto alle statuizioni civili e la mancata contestazione (pag. 5) da parte dell'appellante delle provvisionali, che venivano quindi integralmente confermate.

Il ricorrente non ha dunque, neanche in appello, attaccato e contestato la portata delle statuizioni civili, con particolare riferimento alle provvisionali oggetto di condanna, ed anche in questa sede ha invece contestato la sussistenza del reato, dichiarato prescritto, in mancanza di rinuncia alla prescrizione.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostnute nel presente giudizio dalle parti civili, che possono essere liquidate in complessivi euro cinquemila centosessanta, 40 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in1eurb cinquemila centosessanta, 40 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/02/2022 della [OSCURATO:PERSONA] TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Paola MASTROBERARDINO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; udite le conclusioni del difensore delle parti civili costituite Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del 25/06/2019 del Tribunale della stessa città, appellata dal Feno, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello stesso per essere il reato allo stesso ascritto estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili (artt. 646, 61 n. 7 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo quattro motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa e mancante, oltre che contraddittoria e manifestamente illogica in relazione ai rilievi svolti dalla difesa con l'atto di appello. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta marcata assunzione di una prova decisiva quanto alla richiesta ctu contabile di cui all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Torino. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 646 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stata dedotta violazione dell'art. 27, comma secondo, Cost. in relazione alla presunzione di non colpevolezza, nonché violazione di legge in relazione agli art. 187, 190, 192 cod. proc. pen.; ricorre una palese confusione tra la valutazione civilistica di mala gestionei I individuazione degli elementi oggettivi e soggettivi idonei al fine di ritenere integrata la tipicità del reato contestato, manca qualsiasi motivazione in ordine alla interversicnne del possesso. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. In tal senso occorre evidenziare che il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione e non risulta che il Feno abbia rinunciato alla declaratoria in questione. Ciò premesso, è evidente come tutti i motivi proposti si caratterizzino per una critica serrata alla decisione di primo grado ed alla valutazione delle emergenze istruttorie, che hanno portato alla condanna del ricorrente per il reato ascritto, oltre che alla condanna nei confronti delle parti civili costituite. Ne consegue all'evidenza l'inammissibilità del ricorso, perché proposto con motivi non consentiti in relazione alle statuizioni civili, attesa l'intervenuta declaratoria di prescrizione del reato ascritto al [OSCURATO:PERSONA], essendosi la difesa concentrata su elementi volti ad introdurre, tra l'altro, una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede quanto alla sussistenza del fatto ascritto, a fronte di una motivazione compiuta e logica del giudice di primo grado, che è stata pienamente condivisa dal giudice di appello, prima di dichiarare estinto il reato per decorso del termine di prescrizione. Tra l'altro, occorre considerare come il giudice di appello abbia chiaramente evidenziato la fondatezza delle argomentazioni specifiche del giudice di primo grado quanto alle statuizioni civili e la mancata contestazione (pag. 5) da parte dell'appellante delle provvisionali, che venivano quindi integralmente confermate. Il ricorrente non ha dunque, neanche in appello, attaccato e contestato la portata delle statuizioni civili, con particolare riferimento alle provvisionali oggetto di condanna, ed anche in questa sede ha invece contestato la sussistenza del reato, dichiarato prescritto, in mancanza di rinuncia alla prescrizione. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostnute nel presente giudizio dalle parti civili, che possono essere liquidate in complessivi euro cinquemila centosessanta, 40 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili che liquida in1eurb cinquemila centosessanta, 40 o
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