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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2025

Cassazione n. 23434/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 914/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12727/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso Corte d'appello di Roma nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23434/2025 Roma, lì, 24/06/2025

1. Con sentenza del 27/03/2023 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, esclusa l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. (richiamata dall’art. 629, comma secondo, cod. pen.), l’aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed ha pertanto rideterminato la pena in quella di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 500 di multa.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello deducendo violazione di legge sul rilievo secondo cui i giudici di secondo grado si sono limitati a vagliare la concedibilità dell’attenuante del “fatto lieve” di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e non hanno considerato il decorso del termine massimo di prescrizione di cui, una volta investiti della questione della pena e dell’attenuante invocata, avrebbero necessariamente dovuto tener conto;

4. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

5. La difesa del Messina, in data 15/05/2025, ha a sua volta concluso per iscritto associandosi alle conclusioni del Procuratore generale.

6. La difesa dell’imputato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha trasmesso la nomina dell’[OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia, con revoca di ogni altra nomina. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e giudicato responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di tentata estorsione in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] commesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sul quale il Tribunale, con la sentenza di primo grado, non impugnata dal pubblico ministero, aveva escluso l’aggravante di cui al comma terzo, n. 1, dell’art. 628 cod. pen. 2.

Ebbene, è noto che ai fini della determinazione del tempo necessario al maturarsi della prescrizione, deve aversi riguardo al massima edittale della pena detentiva prevista per il reato consumato o tentato, su cui va operato l'aumento massimo di pena previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale ed applicata la riduzione per il tentativo (cfr., così, Sez. 4, n. 101 del 11/12/2015, dep. 2016, Colella, Rv. 265578 – 01).

3. Tanto premesso, nel caso di specie, applicando la riduzione minima per il tentativo sulla pena detentiva massima prevista per il delitto di estorsione, si perviene ad anni 6 e mesi 8 e, con l’aumento massimo stabilito dall’art. 161, comma secondo, cod. pen. per l’intervento di eventi interruttivi, al termine massimo di anni 8 e mesi 4 che, nel caso di specie, tenuto conto del tempus commissi delicti, era già abbondantemente decorso alla data della sentenza di secondo grado.

4. Né la Corte territoriale poteva omettere di considerare l’intervenuta prescrizione del reato sul rilievo secondo cui l’appello aveva avuto ad oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio e l’apparato circostanziale del reato per il quale era intervenuta l’affermazione di responsabilità.

È appena il caso, infatti, di richiamare i principi affermati dalle Sezioni Unite “Tuzzolino” del 2000, secondo cui la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni; con la conseguenza per cui, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato, fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame; ne consegue che, l'eventuale causa di estinzione del reato, deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (cfr., Sez.

U, n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216239 – 01; conf., tra le altre, Sez. 2, n. 50642 del 16/10/2014, Centonze, Rv. 261716 – 01 in cui la Corte ha ribadito che “… la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame” per cui “… l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce” mentre “… il giudicato formazione progressiva riguarda … solo i casi in cui la Corte di cassazione si determini per un annullamento con rinvio in ossequio a quanto specificamente disciplinato dall'art. 624 cod. proc. pen.”).

5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così è deciso, 03/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 914/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12727/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso Corte d'appello di Roma nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 22/01/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESECONDA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23434/2025 Roma, lì, 24/06/2025 1. Con sentenza del 27/03/2023 il Tribunale di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] e, esclusa l’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 1, cod. pen. (richiamata dall’art. 629, comma secondo, cod. pen.), l’aveva condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 600 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. La Corte d’appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. ed ha pertanto rideterminato la pena in quella di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 500 di multa. 3. Ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d’appello deducendo violazione di legge sul rilievo secondo cui i giudici di secondo grado si sono limitati a vagliare la concedibilità dell’attenuante del “fatto lieve” di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e non hanno considerato il decorso del termine massimo di prescrizione di cui, una volta investiti della questione della pena e dell’attenuante invocata, avrebbero necessariamente dovuto tener conto; 4. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; 5. La difesa del Messina, in data 15/05/2025, ha a sua volta concluso per iscritto associandosi alle conclusioni del Procuratore generale. 6. La difesa dell’imputato, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha trasmesso la nomina dell’[OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia, con revoca di ogni altra nomina. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e giudicato responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di tentata estorsione in danno di tale [OSCURATO:PERSONA] commesso in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e sul quale il Tribunale, con la sentenza di primo grado, non impugnata dal pubblico ministero, aveva escluso l’aggravante di cui al comma terzo, n. 1, dell’art. 628 cod. pen. 2. Ebbene, è noto che ai fini della determinazione del tempo necessario al maturarsi della prescrizione, deve aversi riguardo al massima edittale della pena detentiva prevista per il reato consumato o tentato, su cui va operato l'aumento massimo di pena previsto per le circostanze aggravanti ad effetto speciale ed applicata la riduzione per il tentativo (cfr., così, Sez. 4, n. 101 del 11/12/2015, dep. 2016, Colella, Rv. 265578 – 01). 3. Tanto premesso, nel caso di specie, applicando la riduzione minima per il tentativo sulla pena detentiva massima prevista per il delitto di estorsione, si perviene ad anni 6 e mesi 8 e, con l’aumento massimo stabilito dall’art. 161, comma secondo, cod. pen. per l’intervento di eventi interruttivi, al termine massimo di anni 8 e mesi 4 che, nel caso di specie, tenuto conto del tempus commissi delicti, era già abbondantemente decorso alla data della sentenza di secondo grado. 4. Né la Corte territoriale poteva omettere di considerare l’intervenuta prescrizione del reato sul rilievo secondo cui l’appello aveva avuto ad oggetto esclusivamente il trattamento sanzionatorio e l’apparato circostanziale del reato per il quale era intervenuta l’affermazione di responsabilità. È appena il caso, infatti, di richiamare i principi affermati dalle Sezioni Unite “Tuzzolino” del 2000, secondo cui la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni; con la conseguenza per cui, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato, fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame; ne consegue che, l'eventuale causa di estinzione del reato, deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce. (cfr., Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216239 – 01; conf., tra le altre, Sez. 2, n. 50642 del 16/10/2014, Centonze, Rv. 261716 – 01 in cui la Corte ha ribadito che “… la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame” per cui “… l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce” mentre “… il giudicato formazione progressiva riguarda … solo i casi in cui la Corte di cassazione si determini per un annullamento con rinvio in ossequio a quanto specificamente disciplinato dall'art. 624 cod. proc. pen.”). 5. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così è deciso, 03/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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