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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 giugno 1986

Cassazione n. 36358/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 27/06/1986 a Napoli; avverso la sentenza del 03/03/2025 dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, ammessa la richiesta di concordato in appello (art. 599-bis cod. proc. pen.), rideterminava la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di corruzione propria (artt. 319, 321 cod. pen.) (capo F) in anni due e mesi dieci di reclusione.

Confermava nel resto la sentenza di primo grado.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi.

2.1. Violazione dell'art. 187 cod. pen. quanto alle disposizioni sulla confisca ex art. 322-ter e quater cod. proc. pen. e alle statuizioni civili.

L'art. 187 cod. pen. sancisce il vincolo di solidarietà rispetto a coloro che sono stati condannati per uno "stesso reato", quindi nel solo caso di concorso di più soggetti nel reato, e non quando più autori di singoli episodi criminosi siano stati giudicati nel medesimo processo e condannati con un'unica sentenza.

Ha dunque errato la Corte d'appello a ritenere che l'obbligazione di risarcire il danno in favore della parte civile gravasse indistintamente ed in via solidale su tutti gli appellanti che avrebbero contribuito, a suo dire, in modo eziologicamente diretto, a creare un pregiudizio di natura morale e all'immagine della Pubblica amministrazione.

Distinti erano i reati per cui sono stati giudicati gli imputati e diversa l'incidenza sulla posizione della parte civile (Ministero dell'Interno), sicché difetta l'unicità dell'evento" richiesta dalla legge.

Le condotte degli altri imputati non avevano connessione con quelle di [OSCURATO:PERSONA], né erano in concorso tra loro, la scelta di giudicarne la responsabilità in un unico dibattimento essendo dipesa da ragioni di opportunità dell'ufficio della Procura, che non possono ridondare a carico degli imputati.

Il danno avrebbe dovuto essere, quindi, quantificato e suddiviso tra i coobbligati in base alla colpa rispettiva e all'entità delle conseguenze derivate.

Né è stato specificato quale sia la fonte della responsabilità solidale o se essa sia prevista dalla legge.

Neanche nei confronti dei concorrenti nel capo F) di Angiolillo può sussistere il vincolo di solidarietà, essendo stati gli stessi giudicati in processi separati.

2.2. Violazione dell'art. 535 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto al pagamento delle spese processuali con vincolo di solidarietà.

L'obbligazione sul pagamento delle spese processuali ha natura strettamente personale, come si desume dall'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. pen., che sanciva la natura solidale della condanna alle spese per i condannati per lo stesso reato o per reati connessi.

In base alla vigente formulazione della disposizione, dunque, le spese di procedimento penale anticipate dall'erario vanno recuperate nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà, ciascuno rispondendo per la propria quota.

2.3. Vizio di motivazione quanto ai criteri di calcolo in tema di confisca e di riparazione pecuniaria. 2 osiks_ La Corte d'appello ha confermato le statuizioni della sentenza di primo grado in tema di confisca, quando [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato al pagamento di € 1.500 in favore del Ministero dell'Interno a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322-quater cod. pen., disponendo, in mancanza, la confisca fino alla concorrenza di tale somma.

Nel far ciò, nonostante l'apposita deduzione in appello, i Giudici hanno errato il calcolo matematico, che avrebbe dovuto condurre ad un importo non superiore a 1.250 euro [500 + (250 X 3)], essendo stato accertato che per la pratica asseritamente mediata da Saddar furono richiesti 500 euro, e per quelle asseritamente mediate da Pizzi, il prezzo variava tra 200 e 300 euro.

3. La parte civile Ministero dell'Interno ha affidato ad una memoria dell'Avvocatura dello Stato le seguenti deduzioni.

Il ricorso è inammissibile, avendo il Giudice di appello accolto la richiesta di pena concordata, con l'effetto che la sua cognizione è limitata ai motivi non rinunciati e che si producono effetti preclusivi anche sul giudizio di legittimità.

Comunque, quanto alla natura solidale dell'obbligazione risarcitoria, il ricorrente ha trascurato che l'art. 2055 cod. civ. («Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno») subordina il sorgere dell'obbligazione risarcitoria solidale al requisito dell'unicità del fatto dannoso (e non del "fatto doloso o colposo", come anche evidenziato in Sez.

U civ., n. 16503 del 15/07/2009, Rv. 609118, che valorizza la differenza testuale tra l'art. 2055 cod. civ. e l'art. 2043 cod. pen., desumendone come la solidarietà sussista anche quando il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno).

Non persuade l'assunto secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto determinare la quota di responsabilità di ciascun soggetto coinvolto del fatto dannoso, posto che, nelle ipotesi di responsabilità solidale, la graduazione delle colpe ha funzione di mera ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno.

Nemmeno rileva l'art. 187, comma 2, cod. pen. che, nello stabilire che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale, impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato, dal momento che tale disposizione non esclude l'operatività del citato art. 2055 cod. civ., quando si sia al cospetto dello stesso danno, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261939).Ancora, la Corte ha condannato gli imputati, in solido, alla sola rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile, facendo corretta applicazione dell'art. 541 cod. proc. pen.

Tali spese sono distinte dalle spese processuali, poste a carico degli imputati pro quota (la Corte di Appello ha infatti correttamente riformato la statuizione concernente il risarcimento del danno, riducendone l'importo e, quindi, diminuendo l'importo delle spese di lite sostenute dalla parte civile, ma ha confermato la sentenza nella parte in cui condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali, ciascuno per quanto relativo alla propria posizione processuale).

Quanto, infine, alla determinazione della somma sottoposta a confisca ex art. 322-quater cod. pen., l'ammontare della somma sottoposta a confisca è questione di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che il procedimento ha ad oggetto corruzioni volte a far indebitamente ottenere permessi di soggiorno ad immigrati extracomunitari, e specificato che l'imputato - all'epoca dei fatti, agente della Polizia di Stato in servizio presso l'ufficio immigrazione della Questura di Milano - è stato condannato per aver ricevuto da due intermediari somme di denaro in cambio di permessi di soggiorno, il ricorso è inammissibile.

2. La sentenza deriva da concordato in appello («con rinuncia ai motivi d'appello diversi da quelli inerenti alla pena concordata, assentita dal PG») e, per pacifico insegnamento di questa Corte, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità.

3. Le deduzioni svolte appaiono, comunque, manifestamente infondate.

3.1. In particolare, quanto al primo motivo di ricorso e alla condanna solidale al risarcimento del danno da reato, è legittima la condanna in solido al risarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili in relazione a distinti fatti non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenza tra le rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno in un contesto spazio-temporale sostanzialmente unitario (Sez. 6, n. 8666 del 05/02/2019, L., Rv. 275644), avendo questa Corte altresì precisato che la previsione di cui all'art. 187, comma 0LR.K secondo, cod. pen. - disponendo che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale - impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, con la conseguenza che il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261940; Sez. 5, n. 18656 del 18/01/2007, Boni, Rv. 236915).

La Corte d'appello ha fatto, dunque, corretta applicazione di tale principio di diritto.

3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, a parte il fatto che la questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientrerebbe nelle attribuzioni del giudice della esecuzione penale, in quanto organo competente a conoscere di tutte le questioni che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero delle spese processuali (Sez. 1, n. 31843 del 15/03/2019, Saba, Rv. 276822), appare dirimente la considerazione che, come anche evidenziato dal Procuratore Generale e dalla parte civile, il ricorrente ha confuso tali spese, per le quali la novella all'art. 535 cod. proc. pen. ha escluso l'obbligazione in solido, con le - diverse - spese processuali sostenute dalla parte civile cui, invece. , continua a riferirsi la condanna in solido.

3.3. Infine, quanto al terzo motivo di ricorso, ribadito che, non trattandosi di pena illegale, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), ci si limita a rilevare che dalla sentenza di appello emerge come le pratiche lavorate dall'imputato fossero state cinque, e non quattro, come ritenuto dal ricorrente, il che revoca già di per sé in dubbio la correttezza del calcolo da questo eseguito e tinge il motivo di genericità.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.cYL, P.Q .

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il 27/06/1986 a Napoli; avverso la sentenza del 03/03/2025 dalla Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Milano, ammessa la richiesta di concordato in appello (art. 599-bis cod. proc. pen.), rideterminava la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di corruzione propria (artt. 319, 321 cod. pen.) (capo F) in anni due e mesi dieci di reclusione. Confermava nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi. 2.1. Violazione dell'art. 187 cod. pen. quanto alle disposizioni sulla confisca ex art. 322-ter e quater cod. proc. pen. e alle statuizioni civili. L'art. 187 cod. pen. sancisce il vincolo di solidarietà rispetto a coloro che sono stati condannati per uno "stesso reato", quindi nel solo caso di concorso di più soggetti nel reato, e non quando più autori di singoli episodi criminosi siano stati giudicati nel medesimo processo e condannati con un'unica sentenza. Ha dunque errato la Corte d'appello a ritenere che l'obbligazione di risarcire il danno in favore della parte civile gravasse indistintamente ed in via solidale su tutti gli appellanti che avrebbero contribuito, a suo dire, in modo eziologicamente diretto, a creare un pregiudizio di natura morale e all'immagine della Pubblica amministrazione. Distinti erano i reati per cui sono stati giudicati gli imputati e diversa l'incidenza sulla posizione della parte civile (Ministero dell'Interno), sicché difetta l'unicità dell'evento" richiesta dalla legge. Le condotte degli altri imputati non avevano connessione con quelle di [OSCURATO:PERSONA], né erano in concorso tra loro, la scelta di giudicarne la responsabilità in un unico dibattimento essendo dipesa da ragioni di opportunità dell'ufficio della Procura, che non possono ridondare a carico degli imputati. Il danno avrebbe dovuto essere, quindi, quantificato e suddiviso tra i coobbligati in base alla colpa rispettiva e all'entità delle conseguenze derivate. Né è stato specificato quale sia la fonte della responsabilità solidale o se essa sia prevista dalla legge. Neanche nei confronti dei concorrenti nel capo F) di Angiolillo può sussistere il vincolo di solidarietà, essendo stati gli stessi giudicati in processi separati. 2.2. Violazione dell'art. 535 cod. proc. pen. e vizio di motivazione quanto al pagamento delle spese processuali con vincolo di solidarietà. L'obbligazione sul pagamento delle spese processuali ha natura strettamente personale, come si desume dall'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. pen., che sanciva la natura solidale della condanna alle spese per i condannati per lo stesso reato o per reati connessi. In base alla vigente formulazione della disposizione, dunque, le spese di procedimento penale anticipate dall'erario vanno recuperate nei confronti di ciascun condannato senza vincolo di solidarietà, ciascuno rispondendo per la propria quota. 2.3. Vizio di motivazione quanto ai criteri di calcolo in tema di confisca e di riparazione pecuniaria. 2 osiks_ La Corte d'appello ha confermato le statuizioni della sentenza di primo grado in tema di confisca, quando [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato al pagamento di € 1.500 in favore del Ministero dell'Interno a titolo di riparazione pecuniaria ai sensi dell'art. 322-quater cod. pen., disponendo, in mancanza, la confisca fino alla concorrenza di tale somma. Nel far ciò, nonostante l'apposita deduzione in appello, i Giudici hanno errato il calcolo matematico, che avrebbe dovuto condurre ad un importo non superiore a 1.250 euro [500 + (250 X 3)], essendo stato accertato che per la pratica asseritamente mediata da Saddar furono richiesti 500 euro, e per quelle asseritamente mediate da Pizzi, il prezzo variava tra 200 e 300 euro. 3. La parte civile Ministero dell'Interno ha affidato ad una memoria dell'Avvocatura dello Stato le seguenti deduzioni. Il ricorso è inammissibile, avendo il Giudice di appello accolto la richiesta di pena concordata, con l'effetto che la sua cognizione è limitata ai motivi non rinunciati e che si producono effetti preclusivi anche sul giudizio di legittimità. Comunque, quanto alla natura solidale dell'obbligazione risarcitoria, il ricorrente ha trascurato che l'art. 2055 cod. civ. («Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno») subordina il sorgere dell'obbligazione risarcitoria solidale al requisito dell'unicità del fatto dannoso (e non del "fatto doloso o colposo", come anche evidenziato in Sez. U civ., n. 16503 del 15/07/2009, Rv. 609118, che valorizza la differenza testuale tra l'art. 2055 cod. civ. e l'art. 2043 cod. pen., desumendone come la solidarietà sussista anche quando il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché le singole azioni o omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno). Non persuade l'assunto secondo cui la Corte di appello avrebbe dovuto determinare la quota di responsabilità di ciascun soggetto coinvolto del fatto dannoso, posto che, nelle ipotesi di responsabilità solidale, la graduazione delle colpe ha funzione di mera ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno. Nemmeno rileva l'art. 187, comma 2, cod. pen. che, nello stabilire che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale, impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato, dal momento che tale disposizione non esclude l'operatività del citato art. 2055 cod. civ., quando si sia al cospetto dello stesso danno, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261939).Ancora, la Corte ha condannato gli imputati, in solido, alla sola rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile, facendo corretta applicazione dell'art. 541 cod. proc. pen. Tali spese sono distinte dalle spese processuali, poste a carico degli imputati pro quota (la Corte di Appello ha infatti correttamente riformato la statuizione concernente il risarcimento del danno, riducendone l'importo e, quindi, diminuendo l'importo delle spese di lite sostenute dalla parte civile, ma ha confermato la sentenza nella parte in cui condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali, ciascuno per quanto relativo alla propria posizione processuale). Quanto, infine, alla determinazione della somma sottoposta a confisca ex art. 322-quater cod. pen., l'ammontare della somma sottoposta a confisca è questione di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che il procedimento ha ad oggetto corruzioni volte a far indebitamente ottenere permessi di soggiorno ad immigrati extracomunitari, e specificato che l'imputato - all'epoca dei fatti, agente della Polizia di Stato in servizio presso l'ufficio immigrazione della Questura di Milano - è stato condannato per aver ricevuto da due intermediari somme di denaro in cambio di permessi di soggiorno, il ricorso è inammissibile. 2. La sentenza deriva da concordato in appello («con rinuncia ai motivi d'appello diversi da quelli inerenti alla pena concordata, assentita dal PG») e, per pacifico insegnamento di questa Corte, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità. 3. Le deduzioni svolte appaiono, comunque, manifestamente infondate. 3.1. In particolare, quanto al primo motivo di ricorso e alla condanna solidale al risarcimento del danno da reato, è legittima la condanna in solido al risarcimento del danno di più imputati giudicati responsabili in relazione a distinti fatti non commessi in concorso, qualora sussista un rapporto di interdipendenza tra le rispettive condotte che hanno contribuito in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno in un contesto spazio-temporale sostanzialmente unitario (Sez. 6, n. 8666 del 05/02/2019, L., Rv. 275644), avendo questa Corte altresì precisato che la previsione di cui all'art. 187, comma 0LR.K secondo, cod. pen. - disponendo che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale - impone la solidarietà nel caso di condanna di più soggetti per uno stesso reato ma non la esclude quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso, con la conseguenza che il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio (Sez. 5, n. 32352 del 07/03/2014, Tanzi, Rv. 261940; Sez. 5, n. 18656 del 18/01/2007, Boni, Rv. 236915). La Corte d'appello ha fatto, dunque, corretta applicazione di tale principio di diritto. 3.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, a parte il fatto che la questione relativa alla persistenza, a seguito dell'abrogazione dell'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientrerebbe nelle attribuzioni del giudice della esecuzione penale, in quanto organo competente a conoscere di tutte le questioni che attengono alla esistenza, validità e sufficienza del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero delle spese processuali (Sez. 1, n. 31843 del 15/03/2019, Saba, Rv. 276822), appare dirimente la considerazione che, come anche evidenziato dal Procuratore Generale e dalla parte civile, il ricorrente ha confuso tali spese, per le quali la novella all'art. 535 cod. proc. pen. ha escluso l'obbligazione in solido, con le - diverse - spese processuali sostenute dalla parte civile cui, invece. , continua a riferirsi la condanna in solido. 3.3. Infine, quanto al terzo motivo di ricorso, ribadito che, non trattandosi di pena illegale, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196), ci si limita a rilevare che dalla sentenza di appello emerge come le pratiche lavorate dall'imputato fossero state cinque, e non quattro, come ritenuto dal ricorrente, il che revoca già di per sé in dubbio la correttezza del calcolo da questo eseguito e tinge il motivo di genericità. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen.cYL, P.Q . M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giu
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