CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2021
Cassazione n. 44624/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo emettersi declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 28 novembre 2019, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Noia del 20 maggio 2019, con la quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA]Annunziata e di [OSCURATO:PERSONA]Annunziata per il reato di furto aggravato in concorso.2. Avverso la sentenza indicata hanno proposto ricorso, con distinti atti, gli imputati, affidando le proprie censure ai seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il ricorso, proposto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Annunziata articola due censure. 2.1.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione quanto all'identificazione dell'imputato, fondata sul riconoscimento fotografico operato da un agente di PG della stazione di Casoria, al quale i colleghi di Cercola avevano richiesto - una volta identificato l'intestatario dell'auto utilizzata per commettere il reato - di svolgere accertamenti sui parenti di [OSCURATO:PERSONA]Annunziata, riconosciuto come uno degli autori del furto attraverso la visione dei fotogrammi estrapolati da una registrazione video della scena del crimine, in violazione del principio di tassatività dei mezzi di prova e delle garanzie difensive. 2.1.2. Con il secondo motivo, contesta il diniego delle attenuanti generiche, fondato sul criterio, meramente astratto, della pericolosità dell'imputato, desunta dai precedenti. 2.2. Con il ricorso, sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Annunziata articola un unico motivo, con il quale deduce plurimi vizi della motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità, fondata sull'identificazione dell'imputato operata dalla polizia giudiziaria, in assenza del doveroso vaglio di attendibilità ed in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono inammissibili. f 1. L'impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Annunziata è inammissibile in quanto sottoscritta dal difensore non legittimato. Con nota pervenuta alla Cancelleria il 15 giugno 2021, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ha attestato che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è iscritto all'albo ordinario dal 12 dicembre 2020 e non all'albo degli avvocati cassazionisti, come richiesto dall'art. 613 cod. proc. pen., con conseguente difetto di legittimazione del difensore. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Annunziata è proposto fuori dei casi previsti dalla legge.2.1. Già la formulazione della censura s'appalesa generica, nella misura in cui evoca indiscriminatamente mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Invero, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518). 2.2. Per altro verso, il ricorso s'appalesa meramente reiterativo delle censure svolte con l'appello, ed alle quali la Corte territoriale ha offerto insindacabile risposta, richiamando il consolidato principio di diritto, anche di recente riaffermato (Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635; N. 49758 del 2012 Rv. 253910, N. 16902 del 2004 Rv. 228043), secondo cui il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'imputato costituisce una prova atipica, la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione. Ed invero, lungi dal potersi ritenere siffatta operazione "illegittima" in quanto asseritamente contrastante con norme processuali a tutela del contraddittorio o violativa del principio di tassatività, deve invece evidenziarsi come nel processo penale viga il principio dell'atipicità della prova, fissato dall'art. 189, cod. proc. pen., sicchè nell'alveo della predetta previsione rientra il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria, atteso che l'individuazione - fotografica o videorappresentativa - di un soggetto effettuata dalla polizia giudiziaria costituisce una prova atipica, la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato il documento, si dica certo della sua identificazione (Sez. V, 20.4.2018, n. 17923, in motivazione). Ne discende, dunque, che il giudice di merito può trarre il proprio convincimento da tutti gli elementi di prova e, quindi, anche dalle ricognizioni non formali e dai riconoscimenti fotografici. Pertanto, nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in tema di valutazione delle prove, il predetto giudice può attribuire concreto valore probatorio alla identificazione dell'autore del reato avvenuta mediante riconoscimento fotografico da parte di un agente di polizia (v. in termini, Sez. 1, n. 8237 del 06/05/1987, Giardina, Rv. 176390). Non ha, pertanto, pregio alcuno la deduzione difensiva, fondata sulla presunta illegittimità del c.d. riconoscimento atipico eseguito dagli agenti operanti attraverso la visione delle immagini registrate da un impianto di videosorveglianza, anche alla luce della personale, pregressa conoscenza dell'imputato da parte degli operanti. Nei termini indicati, il ricorso è affetto da genericità per aspecificità, in quanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, che confutano in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni dai denunciati vizi motivazionali le identiche doglianze difensive, "replicate" in questa sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Né il ricorrente contesta l'ulteriore elemento individualizzante, valorizzato ai fini del riconoscimento con specifico riferimento alla caratteristica andatura della persona effigiata, ponendo definitivamente la censura nell'alveo della genericità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass